Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29598 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2699/2020 R.G. proposto da:

COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’avv. DE PAOLI Luca, presso il cui studio legale sito in Genova, alla via Garibaldi, n. 9, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

CONGREGAZIONE MISSIONARI URBANI E RURALI, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 669/06/2019 della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, depositata il 29/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

RILEVATO

Che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento in materia di ICI relativamente all’anno d’imposta 2011, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Liguria respingeva l’appello proposto dal Comune di Genova avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo, sulla base della pronuncia di questa Corte n. 25508 del 2015, che alla Congregazione Missionari Urbani e Rurali spettasse l’esenzione ICI D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 7, comma 1, lett. i), per l’immobile di proprietà della stessa, concessa in comodato all’Associazione di volontariato Shalom ONLUS, sul rilievo che non era stato provato dall’ente comunale lo svolgimento da parte della comodataria di attività che non fosse di volontariato.

2. Avverso tale statuizione il Comune di Genova ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui non replica l’intimata.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

4. Il Comune ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:

1. Va preliminarmente esaminata la richiesta avanzata dal difensore del Comune di Genova con la memoria del 7 giugno 2021, pervenuta nella Cancelleria di questa Corte il 15/07/2021, con cui lo stesso, dopo aver dato atto di aver appreso che, in pendenza del presente giudizio, la contribuente aveva provveduto “al pagamento, senza riserve, del tributo oggetto del giudizio, rinunciando espressamente alla costituzione in giudizio e chiedendo che il Comune desse atto della cessata materia del contendere”, ha chiesto a questa Corte di “dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere ovvero, in subordine, perché voglia comunque cassare la Sentenza impugnata per le ragioni esposte in ricorso”.

2. La richiesta in esame va rigettata in quanto la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso; circostanza che nella specie non si è verificata, non essendo stata, peraltro, allegata all’istanza in esame documentazione che comprovi quanto affermato nella stessa. Peraltro, neppure è rilevabile un sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire ill giudizio, stante il tenore della richiesta avanzata in via subordinata.

3. Venendo, quindi, al merito del giudizio, con il motivo di ricorso l’ente comunale deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), lamentando che la CTR aveva ritenuto spettante alla Congregazione, proprietaria dell’immobile dato in comodato gratuito ad una onlus, del beneficio dell’esenzione dal pagamento dell’ICI male interpretando ed applicando il principio di diritto affermato da questa Corte nella sentenza n. 25508 del 2015.

4. Il motivo è fondato a va accolto.

4.1. Invero, richiamando quanto affermato da Cass. n. 8073 del 2019, “L’orientamento di questa Corte è saldamente ancorato al concetto di utilizzazione diretta dell bene da parte dell’ente possessore come condizione necessaria perché a quest’ultimo spetti il diritto all’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, nel caso di esercizio delle attività considerate normativamente “esentabili”. E’ infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui, “In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione dall’imposta che il D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio d’attività commerciali), purché destinati esclusivamente – fra l’altro – allo “svolgimento d’attività assistenziali”, esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito (Cass. n. 21755/2010). L’esenzione non spetta, pertanto, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse” (cfr Cass. 18838/2006, 8496/2010, 2821/2012, più recentemente, Cass. n. 10483/2016). In particolare, secondo Cass. n. 4502/2012 “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), cui il citato art. 7 rinvia). La sussistenza del requisito oggettivo deve essere accertata in concreto, verificando che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale””.

4.2. Pertanto, l’assunto dei giudici di appello, che hanno interpretato il disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), nel senso che anche un “utilizzo indiretto” attraverso un diverso soggetto giuridico, purché anch’esso senza finalità di lucro, rientrerebbe nel perimetro normativo dell’esenzione fiscale richiesta, non può essere condiviso (Cass. n. 30820/2017).

4.3. In tale consolidato orientamento si innesta il principio affermato da Cass. n. 25508 del 2015 che ha riconosciuto l’esenzione nel caso di un bene, concesso in comodato gratuito, utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa in una fattispecie, però, in cui esisteva tra i due enti – comodante e comodatario – “un rapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei suddetti compiti, che autorizza a ritenere una compenetrazione tra di essi e a configurarli come realizzatori di una medesima “architettura strutturale””, circostanza che nella specie non risulta essere stata indagata dalla CTR, cui a tanto dovrà provvedere in sede di rinvio.

5. Conclusivamente, il motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente anche per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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