Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29599 del 22/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5098/2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.M., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. prof. FIORENTINO Stefano, ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del predetto difensore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5654/01/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

RILEVATO

Che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle entrate revocava l’agevolazione ai fini IVA di cui aveva usufruito la contribuente C.M. in sede di acquisto della prima casa in conseguenza del mancato trasferimento della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile nel termine di diciotto mesi dall’atto di compravendita, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo nella specie sussistente una causa di forza maggiore consistente nell’inadempimento del costruttore e venditore dell’immobile nel completa mento dei lavori, che aveva altresì impedito all’acquirente l’accesso all’abitazione, mediante la sostituzione della serratura della porta di ingresso, e sottratto i mobili costituenti l’arredo fisso dell’abitazione.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, parte I, art. 1, nota II bis, allegata, in combinato disposto dal D.P.R. n. 633 del 1972, Tabella, parte III, n. 21, allegata al. Sostiene la ricorrente che la CTR aveva errato nel ritenere che quella prospettata dalla parte contribuente potesse assurgere a causa di forza maggiore impeditiva del trasferimento di residenza nel termine indicato dalla legge e, quindi, del godimento del beneficio fiscale.

2. Il motivo è fondato a va accolto.

3. In tema di benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”, è assolutamente consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui per la fruizione dei benefici cd. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, è richiesto che il compratore vi trasferisca la residenza, rilevante ai fini del godimento dell’agevolazione, entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto; detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell’adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento. Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall’agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell’acquisto rilevando, a tal fine, i soli impedimenti non imputabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili” (Cass. n. 1588 del 2018).

4. Quanto alla ricorrenza della forza maggiore, quale causa di giustificazione del mancato trasferimento della residenza, si è precisato che per forza maggiore deve intendersi “un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di “abitare” nella prima casa entro il termine suddetto” (cfr. Cass. n. 7067/14; id n. 13177/14); “un impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento” (Cass. n. 6076/2017; cfr. Cass. n. 13148/2016; n. 14399/2013; n. 864/2016, n. 25/2016 e n. 1588 del 2018, sopra citata).

5. Si è quindi precisato che “In tema di benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”, la circostanza che l’acquirente non abbia potuto trasferire la residenza nell’immobile per il mancato rilascio da parte del conduttore, nonostante la tempestiva comunicazione della disdetta, non costituisce causa di forza maggiore, atteso che il D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa, parte prima, art. 1, nota II bis, lett. a), allegata, subordina il riconoscimento dell’agevolazione alla circostanza che la residenza sia trasferita, nel termine di diciotto mesi, nel comune in cui è ubicato l’immobile e non necessariamente nell’abitazione acquistata, sicché possono assumere rilevanza, al fine della configurabilità della forza maggiore, solo fatti che abbiano impedito il trasferimento della residenza nel comune” (Cass. n. 13346 del 2016).

6. Dai suddetti principi, in particolare dell’ultimo appena citato, si ricava, dunque, che tra i possibili impedimenti non imputabili all’acquirente non è annoverabile l’inadempimento del costruttore-venditore per il mancato completamento dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell’immobile o l’impedimento all’accesso o la sottrazione di beni costituenti l’arredo fisso dell’appartamento (come avvenuto nel caso di specie) appunto perché quello che si richiede all’acquirente è il trasferimento nel comune ove è ubicato l’immobile e non necessariamente nell’abitazione acquistata.

7. Pertanto, in accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente anche per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472