Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.2960 del 08/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 20092/2017 proposto da:

Avv. D.C.S., rappresentata e difesa in proprio, con studio in Roma, via Aureliana, n. 63, ove è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

Fallimento ***** S.r.l.

– intimato –

avverso il decreto n. 132/2012 del Tribunale di Perugia depositato il 17 gennaio 2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 dicembre 2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Soldi Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito, per la parte ricorrente, l’Avv. D.C.S. che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. D.C.S. ricorre, con atto affidato a tre motivi, avverso il decreto del Tribunale di Perugia del 17 gennaio 2017, che aveva rigettato il reclamo proposto nei confronti del provvedimento del G.D. che le aveva liquidato il compenso spettante per l’attività professionale svolta in favore del Fallimento ***** S.r.l., per complessivi Euro 25.000,00, a fronte dei 50.922,65 richiesti, nella causa proposta nei confronti della società R.F.I. S.p.a., avente un valore dichiarato di Euro 11.000.000,00 e conclusasi con transazione con la quale la R.F.I. S.p.a. avrebbe corrisposto, a fronte della rinuncia alla domanda riconvenzionale dalla stessa proposta, la somma di Euro 800.000,00, oltre le spese sostenute al versamento del contributo unificato e le spese dei due consulenti tecnici per un ammontare complessivo di Euro 35.000,00.

2. Il Tribunale di Perugia, a fondamento del decreto di rigetto, ha evidenziato che, ai fini della determinazione del compenso, era più razionale e congruo tenere conto, non dei valori espressi nel petitum, ma della somma accettata dalla parte in sede di transazione, che costituiva un valido parametro di riferimento essendo stata la transazione accettata in seguito alla valutazione dell’alea del giudizio ed essendo comprensiva della valutazione delle avverse domande riconvenzionali.

3. Il Fallimento intimato non ha svolto difese.

4. La parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.

5. Con ordinanza interlocutoria depositata il 3 giugno 2019, la VI Sezione Civile-1 di questa Corte ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c., u.c., occorrendo approfondire la questione dell’ammissibilità del ricorso, nonchè quella del valore al quale parametrare il compenso dovuto alla ricorrente per l’attività prestata nel giudizio conclusosi con transazione.

6. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce il difetto di motivazione sull’errata determinazione del valore della causa, avendo il giudice determinato i compensi in relazione alla somma oggetto di transazione ed effettivamente corrisposta, piuttosto che a quella originariamente richiesta e che il principio generale secondo cui il valore della causa si determina avuto riguardo all’oggetto della domanda considerato al momento iniziale della lite non si applicava ai casi in cui al momento dell’instaurazione del giudizio non era possibile indicare il quantum, mentre nel caso in esame l’ammontare era esattamente determinato, poichè si trattava delle somme richieste in seguito all’iscrizione di alcune riserve; che la parcella dei legali era stata previamente posta al vaglio sia del curatore, che del comitato dei creditori e che una liquidazione del compenso in misura inferiore al mimino tariffario era possibile solo in presenza di un parere obbligatorio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’errata determinazione del compenso e il travisamento dei fatti in merito alla documentazione allegata, non avendo il Tribunale tenuto in considerazione il valore della domanda riconvenzionale proposta da R.F.I. S.p.a. pari ad Euro 1.375.137,80, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nè che la transazione era stata sottoscritta per un valore di Euro 800.00,00; il Tribunale non aveva valorizzato, inoltre, la complessa ed articolata attività difensiva svolta, anche in tempi celeri, come emergeva dalla documentazione allegata, che era stata vagliata dal giudice delegato.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e l’errata applicazione dell’art. 10 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 1014, art. 4, comma 1, non avendo il Tribunale tenuto conto del valore che risultava dalla domanda introduttiva del giudizio, nè delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata; dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare; delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

4. Il ricorso è inammissibile non essendo stato regolarmente notificato al Fallimento.

4.1 In materia di notificazione di un atto processuale, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 24 luglio 2009, n. 17352, hanno affermato il principio secondo il quale “In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie”.

4.2 Le Sezioni Unite, da un lato, hanno riconosciuto al richiedente la possibilità di procedere autonomamente alla riattivazione della procedura notificatoria, inopinatamente interrotta per una causa ad esso non imputabile, senza necessità di ricorrere al giudice (perchè ciò avrebbe comportato un rilevante allungamento delle procedure), e dall’altro, hanno ricondotto l’attività del richiedente alla categoria dell’onere poichè “l’iniziativa per la ripresa del procedimento notificatorio deve intervenire entro un tempo ragionevole, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie”, sicchè “non potrà ritenersi dipendente da causa non imputabile una decadenza che avrebbe potuto essere ovviata mediante il completamento della procedura di notificazione ad iniziativa della parte”, restando confinata la possibilità di richiedere l’intervento del giudice “nei casi in cui non sia possibile una semplice (e ragionevolmente tempestiva) ripresa del medesimo procedimento notificazione ad iniziativa della parte”, quale, ad esempio, ove sia necessario ottenere una nuova fissazione dell’udienza per il rispetto dei termini di comparizione (cfr. in motivazione Cass. Sez. U, 24 luglio 2009, n. 17352, richiamata).

4.3 L’apparente dicotomia tra “facoltà” e “onere” è stata spiegata da questa Corte in ragione del principio della scissione degli effetti della notifica affermato dalla Corte costituzionale (con la sentenza 26 novembre 2002, n. 477) e il termine “facoltà” è stato interpretato come liceità o ammissibilità del meccanismo della rinnovazione della notifica ad opera del richiedente, non positivamente previsto dall’ordinamento giuridico e al quale, tuttavia, consegue il risultato di conservare ab origine gli effetti della notificazione, se prontamente utilizzato dal richiedente che così dimostra diligentemente il suo interesse al consolidamento degli effetti, restando altrimenti frustata l’esigenza, altrettanto rilevante, di evitare un ingiustificato allungamento del processo (Cass., Sez. U., 4 maggio 2006, n. 10216; Cass., 8 marzo 2017, n. 5974).

4.4 La portata del principio richiamato in tema di notificazioni è stata così successivamente precisata da questa Corte che ha affermato che “Qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di chiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio” (Cass. 19 ottobre 2012, n. 18074).

4.5 Ed ancor più di recente, nuovamente le Sezioni Unite hanno precisato che “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notifica torio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (Cass., Sez. U., 15 luglio 2016, n. 14594 e, più di recente Cass., 31 luglio 2017, n. 19059; Cass., 11 maggio 2018, n. 11485; Cass., 9 agosto 2018, n. 20700; Cass., 21 agosto 2020, n. 17577).

L’attività del richiedente, quindi, è oggi qualificata come un “dovere” e non più un “onere” e il termine “ragionevolmente contenuto” viene determinato nella metà dei termini ex art. 325 c.p.c., ossia, per quanto concerne il ricorso per cassazione, in trenta giorni; resta ferma, tuttavia, la facoltà per l’interessato di dimostrare che tale dilazione sia insufficiente in ragione di circostanze eccezionali, della cui prova resta onerato (Cass., 8 marzo 2017, n. 5974, citata).

4.6 Tanto premesso, nel caso in esame, il ricorso è stato notificato il 17 luglio 2017 (nel rispetto del termine lungo in mancanza di notifica del decreto del Tribunale di Perugia emesso il 17 gennaio 2017) al Curatore destinatario, Dott. P.M., con sede in *****, ma la notifica non risulta essere andata a buon fine per irreperibilità del destinatario (come si evince dalla certificazione sull’avviso di ricevimento n. *****, che reca la dichiarazione “mancata consegna del plico per irreperibilità del destinatario”); nè il Fallimento si è costituito nel presente giudizio.

Il mancato esito, dunque, non è dipeso da una causa imputabile alla parte richiedente, la quale, tuttavia, non ha proceduto alla riattivazione della procedura notificatoria, limitandosi ad affermare, nella memoria del 29 marzo 2019 (e, dunque, a distanza di oltre due anni), che, effettuando nuovamente una visura aggiornata, non risultava modificata la sede risultante dalla visura camerale eseguita all’epoca della notifica.

5. Il ricorso, pertanto, è inammissibile.

Nulla sulle spese poichè il Fallimento intimato non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

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