Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29608 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32408-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore” elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ALCOS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato TARANTO VINCENZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2123/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 04/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

Ritenuto che:

La CTR della Sicilia, con sentenza nr 2123/2019 rigettava l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate ed accoglieva quello incidentale proposto dalla società Alcos s.r.l. avverso la pronuncia della CTP di Catania con cui era stato parzialmente accolto il ricorso della contribuente e rideterminato i maggiori ricavi ai fini Ires ed Irap escludendo l’Iva.

Il Giudice di appello rilevava che l’emissione dell’avviso di accertamento era avvenuta senza il rispetto del termine dilatorio previsto dalla L. n. 2000 del 20212, art. 12 con ciò ledendo il diritto del contribuente all’instaurazione di un contraddittorio amministrativo e precontenzioso.

L’Agenzia delle entrata propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso la contribuente.

Considerato che:

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si contesta l’applicazione dell’art. 12 indicato in rubrica con riferimento al processo verbale di mera acquisizione di documenti in assenza di contestazioni di rilievo da parte dei verbalizzanti nonché nei casi come quello in esame di accertamenti a tavolino emessi a seguito di verifiche effettuate presso la sede dell’Ufficio in base a notizie altrove acquisite.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), nonché dell’art. 112 c.p.c. in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si lamenta che l’iter argomentativo seguito dalla CTR si sarebbe concentrato unicamente sulla questione della presunta violazione del termine dilatorio previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12 senza esprimere alcuna considerazione sul merito della pretesa fiscale.

Deve essere esaminata con carattere di priorità il secondo motivo di ricorso che è infondato.

Costituisce ormai ius receptum, sul solco tracciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053 del 7.4.2014, che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. In conformità, di recente, si è ribadito (v., tra le altre, Cass.n. 3819 del 14/02/2020) che “In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito”.

Nel caso in esame, infatti la sentenza impugnata, contiene una motivazione rispondente ai canoni che si deducono come violati, laddove esplicita le ragioni che a suo dire, giustificano l’integrale annullamento dell’avviso per la rilevata violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12.

Si tratta di una irregolarità che comporta, seguendo il ragionamento del giudice di appello, l’invalidità formale che si riverbera sulla pretesa impositiva che pertanto non è stata esaminata.

Il primo motivo è fondato.

In primo luogo va rigettata l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza che, già per quanto riferito, intercetta in maniera puntuale le argomentazioni svolte dai giudici di appello nell’impugnata sentenza, Ne’ si può ritenere che il motivo censuri la ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di appello venendo in rilievo una questione di puro diritto.

Ciò posto giova ricordare che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, difatti, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti, inerenti tributi “non armonizzati” (come, nell’attuale fattispecie, per l’IRAP) fondati solo su indagini c.d. “a tavolino”, cioè non caratterizzate (come nella specie) da accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, per quanto emerge, peraltro, anche dallo stesso art. 12 invocato dal ricorrente (si vadano, ex purimis: Cass. Sez. U., 09/12/2015, n. 24823, Rv. 637605-01, che ha in particolare escluso il detto obbligo di contraddittorio endoprocedimentale proprio con riferimento all’IRAP oltre che in merito all’IRPEG, e successive conformi).

Il detto art. 12, solo nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, opera una valutazione ex ante in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l’atto impositivo emesso ante tempus, anche nell’ipotesi di tributi “armonizzati”, come l’IVA (di cui all’attuale fattispecie), senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la c.d. “prova di resistenza”, dovendo il contribuente assolvere all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere onde evitare la proposizione di un’opposizione meramente pretestuosa. La detta prova è invece necessaria, per i soli tributi “armonizzati”, ove la normativa interna non preveda l’obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., come nella specie, nel caso di accertamenti cd. “a tavolino”), ipotesi nelle quali il Giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione ex post sul rispetto del contraddittorio (in tal senso si vedano, in particolare, Cass. sez. 5, 11/09/2019, n. 22644, Rv. 655048-01, e Cass. sez. 5, 15/01/2019, n. 701, Rv. 652456-01, che muovono ed argomentano dalla citata Cass. Sez. U., 09/12/2015, n. 24823, Rv. 637605-01 e 6:37604-01, oltre che da diverse statuizioni della Corte di Giustizia).

La CTR non si è conformata ai principi sopra enunciati rilevando la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 malgrado l’accertamento fosse stato pacificamente emesso a seguito di verifiche effettuate presso la sede dell’Ufficio.

La sentenza va pertanto cassata e rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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