Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29609 del 22/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14568-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

O.P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA N. 10, presso lo studio dell’avvocato ELEFANTE TULLIO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8821/19/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata 111/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio aveva disconosciuto il beneficio dell’agevolazione prima casa ai fini dell’imposta di registro con riguardo all’acquisto di un immobile sito in Sorrento acquistato il 30.9.20:13 da O.P.R.. Secondo la CTR l’ufficio non aveva specificato nell’avviso di liquidazione alcuna indicazione relativa alle misurazioni del cespite, limitandosi ad indicare l’esistenza di una superficie utile superiore e ai mq.240. A fronte di ciò la contribuente aveva depositato una perizia di parte ove la superficie utile era stata indicata in mq.198,50. Sarebbe dunque spettato all’Ufficio dimostrare la sussistenza del presupposto impositivo. L’assenza di misurazioni dell’immobile effettivamente eseguite dall’Agenzia e di un’adeguata motivazione dell’avviso di liquidazione in ordine al superamento del limite di mq.240 accreditavano i dati della perizia tecnica della contribuente. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La parte intimata ha resistito con controricorso.

La ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, parte prima, art. 1, nota II-bis, allegata, in combinato disposto con il D.M. 2 agosto 1969, artt. 1 a 8 del e dell’art. 2697 c.c..

La ricorrente assume che la CTR, dovendo considerare la disciplina applicabile anteriormente alla riforma introdotta D.Lgs. n. 23 del 2011, collocandosi l’atto di compravendita in epoca anteriore al 10.1.2014 e dunque applicandosi i criteri previsti per la natura di lusso degli immobili previsti dal D.M. 2 agosto 1969, avrebbe omesso di considerare che l’onere di provare l’esistenza del presupposto idoneo a giustificare l’agevolazione – esistenza di una superficie utile inferiore a mq.240 incombeva sul contribuente. La CTR, inoltre, non avrebbe considerato che l’Ufficio avrebbe assolto l’obbligo di motivazione dell’atto, contenendo l’avviso di liquidazione il criterio astratto in base al quale era stata operata la rettifica, poi avendo l’Ufficio dimostrato nel corso del giudizio, con apposita perizia, la superficie utile al netto delle superficie esclude da ultimo citato D.M., art. 6.

La censura è fondata.

Occorre premettere che la sentenza ha riscontrato un deficit di motivazione dell’atto tale da incidere sulla validità dello stesso. Tale ragione della decisione è stata adeguatamente aggredita dalla CTR, posto che l’atto di liquidazione è stato riprodotto a pag.16 del ricorso per cassazione, né può ipotizzarsi un deficit della censura sotto il profilo della asserita contestazione meritale del vizio che, per converso, prospettata in modo evidente vizio di violazione di legge.

Ha infatti errato la CTR nel ritenere affetto da illegittimità l’avviso di liquidazione per il fatto che lo stesso non recasse alcuna misurazione del cespite immobiliare, limitandosi a specificare che l’immobile avesse una superficie utile superiore a mq.240. Ciò avrebbe secondo la CTR determinato una carenza assoluta di adeguata motivazione dell’atto. La stessa CTR, inoltre, aggiungeva che sarebbe stato onere dell’ufficio contrastare i dati indicati dalla parte in ordine alla superficie utile da considerare.

Ora, mette conto rilevare che in materia di agevolazione fiscale, soccorre la regola generale sull’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c.; con la conseguenza che, contestata l’agevolazione da parte dell’amministrazione finanziaria, è onere del contribuente provare in giudizio i fatti che costituiscono il fondamento del diritto vantato, individuabile nel riconoscimento del trattamento fiscale di favore (si vedano, proprio in tema di agevolazione “prima casa”, Cass. n. 11566/16, Cass.n. 20376/06Cass.n. 3357/2017-.

Orbene, nel caso di specie, a fronte della decisione di primo grado, con la quale il primo giudice aveva considerato gli elementi indicati dall’ufficio nella perizia allegata dell’ufficio del territorio, dalla quale risultava una superficie utile di q. 321, la CTR si è limitata ad addossare sull’ufficio la prova in ordine all’esistenza del presupposto agevolativo, peraltro sostenendo un deficit di motivazione che non può ritenersi sussistente, avendo l’Ufficio chiaramente indicato la sussistenza della natura di lusso del bene ed della superficie complessiva, pure specificata nella motivazione dell’atto di accertamento come riprodotto nel ricorso per cassazione.

Sicché sarebbe stato onere del contribuente fornire la prova del fatto che l’acquisto avesse avuto ad oggetto un immobile rientrante nei parametri dell’agevolazione, documentando la superficie utile secondo i principi espressi più volte da questa Corte, alla cui stregua in tema di imposta di registro, al fine di stabilire se un’abitazione sia di lusso e, come tale, esclusa dai benefici per l’acquisto della cd. prima casa, la superficie utile deve essere determinata avendo riguardo alla “utilizzabilità degli ambienti”, a prescindere dalla effettiva abitabilità degli stessi, in quanto il parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione è costituito dalla superficie utile che non può, pertanto, identificarsi restrittivamente con la sola superficie abitabile, in quanto il D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, art. 6, deve essere interpretato nel senso che è “utile” tutta la superficie dell’unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto auto e che nel calcolo dei 240 mq rientrano anche le murature, i pilastri, i tramezzi e i vani di porte e finestre-cfr., ex plurimis, Cass.n. 19186/2019-. E ciò andava fatto con riferimento allo specifico profilo contestato dall’Agenzia delle entrate, ed appunto univocamente ed immediatamente evincibile (fin dall’avviso) nel superamento del limite di superficie, e nell’inserimento dell’immobile stesso nella categoria degli immobili di lusso. Prova che il contribuente – al quale l’agevolazione sull’acquisto era stata attribuita solo a titolo provvisorio – era ammesso a fornire mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione tecnica; cosa che, come appurato dalla CTR nella delibazione di merito del quadro probatorio complessivo, non era avvenuta.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472