LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16912-2019 proposto da:
D.M.C.L., M.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 55, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CIPPONE, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 8419/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 03/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n 20429/16, sez. 9, accoglieva il ricorso proposto da M.F. e D.M.C.L. avverso l’avviso di accertamento ***** per estimi catastali.
Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello, innanzi alla CTR Lazio.
Il giudice di seconde cure, con sentenza 8419/2018, accoglieva l’impugnazione.
Avverso la detta sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo lamentano, sotto il profilo della violazione dell’art. 115 c.p.c., la circostanza che la Commissione non abbia tenuto conto della perizia di parte ritenendola elemento non probante e non abbia motivato circa le differenze esistenti tra lo stato dell’immobile di loro proprietà e quelli presi a base di confronto dall’accertamento.
Con il secondo motivo di ricorso i contribuenti deducono la violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, in ragione del mancato riconoscimento da parte del giudice di seconde cure della mancanza di adeguata motivazione da parte dell’atto di riclassamento dell’immobile di loro proprietà.
In applicazione del principio dell’esame della questione ” più liquida” va esaminato per primo il secondo motivo che è manifestamente fondato.
La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento.
In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019; Cass. 27180/2019).
Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).
L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, anche secondo la Corte Costituzionale, che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza – deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (Corte Cost. 249/17).
E’ stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).
Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, questa Corte ha statuito che il predetto provvedimento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. 9770/2019).
In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e, se del caso, contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.
Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata (rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati.
Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. N. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019).
La sentenza impugnata non si è attenuta i predetti principi.
La stessa si è limitata ad un generico richiamo al provvedimento di riclassamento affermando che “la modifica del classamento e la variazione di categoria si è verificata indipendentemente da modifiche urbane ovvero da opere di riqualificazione degli immobili eseguite o non eseguite ma per il solo che gli immobili si trovano inseriti in una microzona di riferimento anziché in un’altra.”.
La motivazione della sentenza impugnata non risulta in conclusione essere coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte dianzi citati nonché anche riguardo alla incongruità rispetto a fabbricati similari.
Il motivo ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra.
Resta assorbito il primo motivo.
In conclusione il ricorso deve essere accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e sussistendo i presupposti per la decisione di merito annulla il provvedimento dell’Amministrazione. In ragione della incertezza giurisprudenziale in precedenza esistente si compensano le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito annulla il provvedimento dell’Amministrazione; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021