Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29621 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3899-2020 proposto da:

ABACO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO ZAMPESE;

– ricorrente –

contro

DEDEM SPA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAVINIO, 15, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BIZZARRI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 714/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 04/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. Abaco s.p.a., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità del comune di Novara, propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Novara, che aveva accolto il ricorso della Dedem s.p.a, già Dedem Automatica s.r.l., contro l’avviso di accertamento dell’imposta pubblicitaria dell’anno 2015, relativa ad impianti – cabine per fototessere automatiche presenti sul territorio del Comune.

La contribuente si è costituita con controricorso ed ha depositato successivamente memoria.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo la concessionaria ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1-bis, in quanto la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che alle scritte pubblicitarie poste su una cabina automatizzata per fototessere, mezzi pubblicitari oggetto dell’accertamento, fosse applicabile l’esenzione di cui alla predetta norma, secondo la quale “l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, possono prevedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente”.

Assume la ricorrente che la singola postazione all’interno della quale era alloggiato il dispositivo automatico di riproduzione ed erogazione delle fototessere non potrebbe considerarsi sede legale e/o effettiva dell’impresa.

Il motivo è ammissibile (in quanto, a differenza di quanto eccepito dalla controricorrente, non attinge il merito della controversia, ma l’interpretazione delle norme rilevanti in materia di imposizione, esenzione e sede d’impresa, e la relativa sussunzione) e fondato.

Infatti, i presupposti applicativi dell’imposta sono disciplinati dal D.Lgs. n. 507 del 1993, il cui art. 5 dispone che ” la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all’imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto. Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato”. Prevede poi il medesimo D.Lgs. n. 507 del 1993, successivo art. 17, comma 1 bis, che “L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.

Tale ultima disposizione introduce quindi un’esenzione fiscale, da ritenersi di stretta interpretazione (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 5, 07/02/ 2013, n. 2915).

Il D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, art. 2 bis, comma 6, convertito nella L. 14 aprile 2002, n. 75, ha poi statuito che “Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui al Reg. di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 47, comma 1, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica. In caso di pluralità di insegne l’esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1.”. A sua volta, il D.P.R. n. 495 del 1992, richiamato art. 47, comma 1, definisce “insegna” “la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e sopportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta”.

Tanto premesso, si è concluso che “In materia di imposta sulla pubblicità, le insegne sono soggette all’imposta ai sensi del D.P.R. n. 507 del 1993, art. 12, con le sole esenzioni di cui al medesimo decreto, art. 17, che riguarda – tra l’altro – le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguano la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie fino a cinque metri quadri; ne deriva che le insegne ubicate in luoghi diversi dalla sede o di dimensioni superiori sono soggetti all’imposta.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7348 del 11/05/2012).

Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto che il distributore automatico in questione dovesse intendersi quale sede di svolgimento dell’attività della contribuente ed unità commerciale di quest’ultima.

In materia, questa Corte, con un nutrito orientamento relativo proprio alle apparecchiature automatiche erogatrici di fototessere (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 7783/2019; 15444/2019; 15445/2019; 15455/2019; 15460-15465/2019; 19067/2019), al quale si intende dare ulteriore continuità, ha ritenuto che tali postazioni, per evidenti ragioni correlate alla loro stessa struttura e funzione, non possano essere identificate né con la sede legale o statutaria dell’impresa, società di capitali; né con la sede effettiva di quest’ultima, coincidente con il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti. Tanto meno, poi, potrebbe ipotizzarsi un rapporto pertinenziale di ciascuna delle postazioni delle relative apparecchiature con la sede della società, in ragione dell’ampia diffusione territoriale che impedisce a monte la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore con la sede sociale. Invero, le varie postazioni di distribuzione delle fototessere vanno qualificate come singoli beni, dislocati, fuori dalla sede sociale, in diversi punti del territorio nazionale, facenti parte di quel “complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” che, ex art. 2555 c.c., costituisce l’azienda.

La CTR si è dunque discostata dai principi enunciati dalla consolidata giurisprudenza in materia. Pertanto la sentenza impugnata va cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, può essere decisa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei gradi di merito si compensano per il progressivo consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità applicato, quelle di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese del merito e condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 510,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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