Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29622 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9247-2020 proposto da:

COMUNE DI NOCERA INFERIORE, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIERPAOLO PESCE;

– ricorrente –

contro

RPN SRL – RICOSTRUZIONE PNEUMATICI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6834/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 13/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. Il Comune di Nocera Inferiore propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso le quattro sentenze di cui all’epigrafe, con le quali la Commissione tributaria regionale della Campania- sezione staccata di Salerno, ha accolto parzialmente ciascuno dei relativi appelli della R.P.N. s.r.l. avverso ognuna delle rispettive sentenze della Commissione tributaria provinciale di Salerno, che avevano rigettato il distinti ricorsi della medesima contribuente contro distinti avvisi di accertamento in materia di Tarsu/Tia per gli anni d’imposta 2010, 2011, 2012 e 2013.

La contribuente è rimasta intimata.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo il Comune ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12 e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, per avere la CTR, con ognuna delle impugnate sentenze, accolto parzialmente l’appello della contribuente, ritenendo che fosse possibile applicare il cumulo giuridico delle sanzioni anche con riferimento a quelle relative all’omesso versamento.

1.1. Preliminarmente, deve rilevarsi che “In materia tributaria è ammissibile – fermi restando gli eventuali obblighi tributari del ricorrente, in relazione al numero dei provvedimenti impugnati – il ricorso cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima “ratio”, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d’imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d’imposta.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3692 del 16/02/2009; conforme, ex plurimis, da ultimo Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 4595 del 22/02/2017).

Nello stesso senso si è anche ribadito recentemente che “Infatti la possibilità dell’impugnazione cumulativa è generalmente riconosciuta solo per il processo tributario a condizione che le sentenze siano rese fra le stesse parti ed abbiano per oggetto questioni identiche (Cass., S.U., 3692/2009; n. 21955/2010; n. 7159/2011, n. 20247/2013)” (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 21005 del 06/08/2019, in motivazione).

Nel caso di specie le quattro sentenze impugnate, rese dallo stesso Collegio tra le stesse parti e depositate nello stesso giorno, all’esito della stessa udienza, hanno per oggetto, per quanto qui rileva, la medesima questione, che hanno risolto tutte allo stesso modo, motivandola con la medesima argomentazione, differenziandosi pertanto con riguardo agli anni d’imposta.

Si tratta, quindi, di sentenze, per quanto qui rileva, sostanzialmente “sovrapponibili”, relativamente alla parte in cui sono attinte dall’unico ed unitario motivo di ricorso dell’ente territoriale, che è fondato.

Infatti, secondo l’orientamento cui è pervenuta questa Corte, ” Le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione disciplinato dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 2, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l’omissione del pagamento è una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per la quale il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 8148 del 22/03/2019). Come si legge nella motivazione di tale arresto, “Il contrario orientamento giurisprudenziale sul punto (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 21570 del 26/10/2016, Rv. 641490) è stato motivatamente e convincentemente disatteso, in quanto è stato osservato che l’art. 12 cit. trova espressa applicazione ai soli casi di violazione “che attiene alla determinazione dell’imponibile o alla liquidazione”; di contro, nel caso di omesso pagamento l’imposta è già liquidata, tant’e’ che l’art. 13 cit. disciplina un diverso criterio di determinazione della sanzione valido per “ciascun omesso versamento di imposta”, come tale incompatibile con il cumulo giuridico previsto dal D.Lgs. n. 472, art. 12". Ed è proprio il precedente di Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21570 del 26/10/2016, superato dall’evoluzione giurisprudenziale successiva, che il giudice a quo ha citato a sostegno delle sentenze impugnate.

Le sentenze impugnate vanno quindi cassate, con rinvio al giudice a quo per l’applicazione del principio di diritto richiamato in materia di quantificazione delle sanzioni.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa le sentenze impugnate in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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