LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3354-2015 proposto da:
D.G.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNA NAGLIATI;
– ricorrente –
contro
– G.B. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FAZZALARI, rappresentata e difesa dall’avvocato GENNARO MARIA LOPEZ;
– AXA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 252, presso lo studio dell’avvocato PAOLO NESTA, che la rappresenta e difende;
– controricorrenti –
nonché contro ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., C.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1256/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/10/2014 R.G.N. 1148/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza n. 1256/2014 la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda con la quale D.G.P., assunto ai sensi della L. n. 68 del 1999, aveva convenuto in giudizio la datrice di lavoro G.B. s.p.a., C.L. e la Fraer Leasing s.p.a. chiedendo l’accertamento della responsabilità solidale degli stessi in relazione all’infortunio occorsogli in data ***** ed ai danni derivati dall’essere stato adibito a mansioni incompatibili con il proprio stato di invalidità, con aggravamento della percentuale di invalidità dall’80’% al 100% e gravissima compromissione dell’attività lavorativa;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso D.G.P. sulla base di due motivi; G.B. s.r.l. ha resistito con tempestivo controricorso; AXA Assicurazioni s.p.a., chiamata in causa a titolo di manleva da C.L., ha depositato controricorso; gli intimati C.L. e Compagnia Assicuratrice Generali s.p.a. (chiamata in causa a titolo di manleva dalla società G.B.) non hanno svolto attività difensiva;
3. parte ricorrente ha depositato memoria (tale dovendo qualificarsi le ” brevi note conclusive” depositate dalla difesa del D.);
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione di norme di legge ed in particolare degli artt. 2043 e 2087 c.c.;
2. con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ex art. 116 c.p.c., omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ed in particolare sul motivo di gravame inteso a denunziare il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure;
3. i motivi sono illustrati congiuntamente; la decisione impugnata viene censurata per avere escluso il nesso causale o concausale fra l’infortunio del ***** e l’adibizione del lavoratore a mansioni non compatibili con quelle individuate dalla Commissione medica, riconducibili ad attività da svolgersi nell’ambito del terziario avanzato con riferimento alle lingue ed al settore informatico, con prescrizione di evitare la stazione eretta prolungata e spostamenti frequenti; come riconosciuto dal consulente tecnico d’ufficio, infatti, l’incarico conferito al D., di responsabile dei lavori presso il cantiere edile aziendale, ove si era poi verificato l’infortunio, non era compatibile con la specifica prescrizione sanitaria; i giudici di appello, come il giudice di primo grado, avevano errato trascurando di considerare le conseguenze della inosservanza di tali prescrizioni su un soggetto disabile e ciò in violazione dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c., da verificarsi alla luce del criterio di riferibilità causale del “più probabile che non”; in questa prospettiva si denunzia errata valutazione delle emergenze in atti alla stregua delle quali le mansioni di adibizione erano da ritenersi non compatibili con lo stato di salute del lavoratore e tali da determinarne un aggravamento;
4. i motivi di ricorso sono inammissibili;
4.1. la deduzione di violazione e falsa applicazione di norme di diritto riferita agli artt. 2043 e 2087 c.c. non è articolata in conformità del mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 il quale per costante giurisprudenza di questa Corte deve essere dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012); viceversa, le doglianze articolate da chi ricorre non vertono sul significato e sulla portata applicativa delle norme richiamate e, quindi, sulla ricognizione della fattispecie astratta, ma ineriscono ad una tipica quaestio facti, vale a dire la verifica del nesso causale tra la adibizione del lavoratore a mansioni non compatibili con la prescrizione sanitaria e l’infortunio sul lavoro del *****;
4.2. in relazione a quest’ultimo profilo la sentenza di appello ha confermato la valutazione del giudice di prime cure in ordine all’assenza di nesso causale tra la condotta dei soggetti evocati in giudizio ed il pregiudizio lamentato dal D.; il giudice di appello, in particolare, in adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ha ritenuto che le lesioni sofferte non potessero ritenersi eziologicamente collegate all’infortunio e che seppure poteva ritenersi che le mansioni di fatto affidate al D. non fossero conformi alle prescrizioni imposte dalle condizioni patologiche del lavoratore tanto non aveva inciso sull’aggravamento della situazione come non aveva inciso l’infortunio del *****; per il consulente di ufficio, infatti, l’attuale stato di invalidità del D. era fisiopatologicamente correlabile all’evoluzione progressiva del quadro patologico degenerativo cronico sofferto dal lavoratore;
4.3. l’accertamento relativo all’assenza di nesso causale non è validamente censurato dalle doglianze articolate dall’odierno ricorrente che con il secondo motivo si limita, in sintesi, a sollecitare direttamente un diverso apprezzamento di fatto del materiale probatorio, apprezzamento precluso al giudice di legittimità (Cass. n. 24679 del 2013, n. 2197 del 2011, n. 20455 del 2006, n. 7846 del 2006, n. 2357 del 2004); esso costituisce per costante giurisprudenza di questa Corte accertamento di fatto riservato al giudice di merito censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 22759 del 2011, in motivazione, n. 15311 del 2001, n. 6449 del 1998, in motivazione; n. 447 del 1998), e quindi, alla stregua dell’attuale configurazione del mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mediante deduzione di omesso esame di un fatto – nel senso di fatto storico fenomenico- controverso e decisivo, evocato nel rispetto della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (v. per tutte Cass. Sez. Un. 8053 del 2014), omesso esame non prospettato, neppure formalmente, dall’odierna parte ricorrente e la cui deduzione risultava in concreto preclusa, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c. dalla esistenza di una ” doppia conforme”;
4.4. infine, il riferimento all’art. 116 c.p.c. è inidoneo a sorreggere il sindacato di legittimità in relazione al governo delle emergenze istruttorie da parte del giudice di merito per essere il conseguente accertamento astrattamente incrinabile solo mediante denunzia di vizio di motivazione, laddove la deduzione di violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 1229 del 2019, n. 2700 del 2016), questioni del tutto estranee alle censure articolate;
5. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite;
6. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione ai controricorrenti delle spese di lite che liquida in faore di ciascun controricorrente in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021
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