LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21116-2019 R.G. proposto da:
MILA s.r.l., (già Immobiliare IRIS s.r.l. con socio unico), in persona del legale rappresentante pro tempore, arch. B.M., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Silvia Maria PINCELLA ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale Eritrea, n. 91, presso lo studio legale dell’avv. Carlo POLIDORI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza n. 114/23/2019 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, Sezione staccata di BRESCIA, depositata in data 07/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.
RILEVATO
che:
1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento n. 90773 del 28/07/2016 con il quale l’Agenzia delle entrate, sul rilievo che la Immobiliare IRIS s.r.l., ora Mila s.r.l, era società non operativa, aveva rigettato la richiesta di rimborso dell’IVA avanzata dalla predetta società con riferimento all’anno d’imposta 2015, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR, sulla ritenuta ammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate per avere l’appellante “proposto specifiche censure alle motivazioni della sentenza di I grado”, l’accoglieva ritenendo correttamente effettuato il test di operatività da parte dell’ufficio finanziario che aveva inserito l’immobile acquistato dalla società nel 2004 nelle immobilizzazioni e non nell’attivo circolante, in cui “vanno indicati i beni destinati ad essere venduti alla fine del processo produttivo e che non possono permanere a lungo nel patrimonio aziendale”, valorizzando a tal fine il mantenimento dell’immobile nel patrimonio aziendale protrattosi nel tempo ed ininterrottamente dal 2004, l’inidoneità della prova contraria offerta dalla società contribuente, ovvero di un mandato a vendere conferito ad un’agenzia immobiliare, risalente al 2011, privo di sottoscrizione da parte dell’agente immobiliare e del “documento datato 4 gennaio 2016 con il quale si concede proroga all’incarico conferito all’Agente Immobiliare fino al 31 dicembre 2015”.
2. Avverso la citata sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui non replica per iscritto l’intimata.
3. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.
2. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza di appello per difetto assoluto di motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c., art. 118, disp. att. c.p.c., comma 1, art. 111 Cost., comma 6, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.
3. Con i predetti motivi la società ricorrente lamenta che la CTR aveva rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle entrate per difetto di specificità dei motivi di impugnazione e lo aveva fatto immotivatamente, essendosi limitata a sostenere che “l’Ufficio appellante ha proposto specifiche censure alle motivazioni della sentenza di I grado”.
4. I motivi sono infondati.
5. Il primo motivo, invero, si pone in insanabile contrasto con i principi giurisprudenziali in materia. Infatti, nel processo tributario vige il principio per cui, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (cfr., ex multis, Cass. n. 23532 del 2018, non massimata; Cass. n. 7369 del 2017; Cass. n. 1200 del 2016; Cass. n. 3064 del 2012).
6. Il secondo motivo è del pari infondato perché la CTR, affermando che l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate era infondata “atteso che l’Ufficio appellante ha proposto specifiche censure alle motivazioni della sentenza di I grado”, ha reso una chiara e ben identificabile ratio decidendi che, ponendosi in linea con l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, non abbisognava certo di ulteriori argomentazioni.
7. Con il terzo motivo la società ricorrente deduce la nullità della sentenza di appello per difetto assoluto di motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c., art. 118, disp. att. c.p.c., comma 1, art. 111 Cost., comma 6, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, con riferimento alla statuizione d’appello che aveva ritenuto che gli immobili di proprietà della società contribuente andassero ricompresi tra le immobilizzazioni.
8. Il motivo è manifestamente infondato.
9. Premesso che il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza ricorre allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. ex multis Cass. n. 9105 del 2017, Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016), osserva il Collegio che, con riferimento alla questione oggetto del motivo in esame, la CTR ha reso una motivazione che si pone ampiamente al di sopra del minimo costituzionale avendo riportato gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ed in particolare il mantenimento del bene per un lungo periodo (per come si desume dall’affermazione secondo cui “La Commissione condivide la tesi secondo cui nell’attivo circolante vanno indicati i beni (…) che non possono permanere a lungo nel patrimonio aziendale”), esprimendosi anche in ordine all’inidoneità della prova contraria offerta dalla società contribuente, ovvero di un mandato a vendere conferito ad un’agenzia immobiliare, risalente al 2011, privo di sottoscrizione da parte dell’agente immobiliare, nonché del “documento datato 4 gennaio 2016 con il quale si concede proroga all’incarico conferito all’Agente Immobiliare fino al 31 dicembre 2015”.
10. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30 e dell’art. 2424 c.c., comma 1, lett. c), I – Rimanenze, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “per avere la Commissione tributaria regionale inquadrato tra le immobilizzazioni i beni di proprietà della ricorrente”, costituiti da un capannone industriale e da aree libere, da ricomprendersi invece tra le rimanenze in quanto beni merce, non suscettibili di altra utilizzazione né di godimento da parte dei soci, e destinati alla rivendita.
11. Sostiene la società ricorrente di aver subito gli effetti negativi della crisi del settore immobiliare non avendo potuto dare esecuzione al progetto edificatorio sulle aree acquistate e alla lottizzazione delle stesse con costruzione di case per civile abitazione, di aver dato dimostrazione del tentativo, poi fallito, di cessione delle stesse e che la CTR non aveva considerato l’elemento, dirimente ai fini della decisione, del “godimento” dei beni.
12. Il motivo è inammissibile.
13. Invero, è noto che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis, Cass., Sez. 5, n. 26110 del 2015). E’ altrettanto noto che “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass., Sez. 6 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 – 01).
14. Orbene, la ricorrente nella formulazione del motivo di ricorso non si è attenuta ai principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali, avendo sostanzialmente lamentato una inadeguata valutazione della documentazione prodotta in giudizio – che stava a dimostrare che quelli della società erano beni merce e non strumentali, come tali costituenti “rimanenze” e non “immobilizzazioni materiali” – e la mancata valorizzazione del godimento degli stessi, mascherandole da censure di violazione di legge e, quindi, nella sostanza richiedendo a questa Corte una “revisione” del giudizio meritale che le è certamente precluso. A ciò aggiungasi che 15. In buona sostanza la ricorrente, sotto lo schermo della violazione di legge, che all’evidenza nella specie non sussiste, avendo la CTR correttamente interpretato la disposizione censurata, richiede a questa Corte una non ammissibile (anche alla stregua della nuova formulazione del vizio motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5) rivalutazione delle risultanze processuali esaminate dai giudici di appello, in particolare di quelle che, secondo la prospettazione della parte, erano idonee a giustificare l’inclusione dei beni dalla stessa posseduti tra le rimanenze e, quindi, a condurre all’annullamento dell’atto impositivo impugnato. Ed anche ove si volesse, in ipotesi, riqualificare la censura in vizio motivazionale, la stessa incorrerebbe nel profilo di inammissibilità per palese difetto di autosufficienza, non avendo riprodotto nel ricorso il contenuto della documentazione cui ha fatto riferimento nel motivo, tra cui, in particolare, il bilancio della società da cui ricavare l’inserimento dei cespiti immobiliari tra le rimanenze, nonché il progetto edificatorio sulle aree di proprietà ed i conferimenti di incarico all’agenzia immobiliare.
16. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato senza necessità di provvedere sulle spese non avendo l’intimata svolto difese scritte.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021