LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24513-2020 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELLA SARTIANI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1842/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 13/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di liquidazione del 2015 relativo all’imposta di registro di un decreto ingiuntivo;
la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne rigettava l’appello affermando che il decreto ingiuntivo, sulla base del quale l’Agenzia delle entrate ha inviato l’avviso di liquidazione impugnato, enuncia in modo evidente non solo la notula sottoposta al parere di congruità del Consiglio dell’ordine degli Avvocati che costituisce l’oggetto della richiesta di liquidazione ma anche il rapporto di mandato professionale che sta alla base della richiesta di decreto ingiuntivo per mancata liquidazione delle spese e degli onorari professionali derivanti dal mandato alla difesa in giudizio in tre distinti procedimenti giudiziari specificamente descritti.
La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre l’Agenzia delle entrate, non essendosi costituita nei termini di legge mediante controricorso, si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente lamenta la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, e la falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 5, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto corretta la doppia tassazione del decreto ingiuntivo pur non essendovi traccia di alcuna enunciazione del contratto di mandato professionale.
Il motivo di impugnazione è inammissibile perché solleva nella sostanza una questione di merito ed è carente quanto al requisito dell’autosufficienza.
Secondo questa Corte, infatti:
in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., SU, n. 23745 del 2020);
in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata “localizzazione” del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza dal versante “contenutistico” (in applicazione del predetto principio, la S. C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale era stata dedotta l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su di una domanda asseritamente contenuta nella comparsa d’intervento, senza che, tuttavia né tale domanda, né la sentenza di primo grado fossero “localizzate” all’interno degli atti del procedimento: Cass. n. 28184 del 2020).
Nel caso di specie il ricorrente ha opposto alla ricostruzione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale – la quale afferma che nel decreto ingiuntivo vi sia non solo la notula sottoposta al parere di congruità del Consiglio dell’ordine degli Avvocati che costituisce l’oggetto della richiesta di liquidazione ma anche il rapporto di mandato professionale che sta alla base della richiesta di decreto ingiuntivo per mancata liquidazione delle spese e degli onorari professionali derivanti dal mandato alla difesa in giudizio in tre distinti procedimenti giudiziari specificamente descritti – una propria ricostruzione in virtù della quale nel decreto ingiuntivo non vi sarebbe traccia di alcuna enunciazione del contratto di mandato professionale. Il ricorrente avrebbe dunque semmai dovuto lamentare non la violazione e falsa applicazione di una norma di diritto ma l’omesso esame di un fatto decisivo per la soluzione della controversia consistente nell’asserita enunciazione del contratto di mandato professionale e avrebbe dovuto altresì riportare il decreto ingiuntivo in questione evidenziandone i passaggi dai quali desumere l’asserita assenza dell’enunciazione del contratto di mandato professionale.
Le doglianze della ricorrente dunque, pur formalmente volte a denunciare una violazione di legge, investono il merito della lite e sono quindi insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020).
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile; nulla va statuito in merito alle spese processuali non avendo apprestato l’Ufficio alcuna attività difensiva.
Considerato inoltre che, secondo questa Corte:
la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. n. 20018 del 2020; Cass. n. 3830 del 2021).
Si ritiene che nel caso di specie ricorrano i presupposti per la condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c., comma 3, rinvenendosi nella condotta della parte ricorrente un abuso dello strumento processuale consistente nella inconsistenza dell’interesse ad agire in capo alla parte in relazione alla esiguità del valore economico della causa e al doveri di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. che impongono ai difensori di riflettere circa le conseguenze del ricorso sul diritto fondamentale della collettività ad una ragionevole durata dei processi di cui all’art. 111 Cost., tanto più in relazione all’omesso adempimento dell’onere di completezza del ricorso, carente come già detto quanto al principio di autosufficienza.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento di Euro 1.000 ex art. 96 c.p.c., comma 3.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021