LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano P. – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9329-2016 proposto da:
V.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA, 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFREDO COCCHIARO;
– ricorrente –
contro
GEORAS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIANA 53, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO STRANO, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO CARRUBBA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1093/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 09/11/2015 r.g.n. 1329/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2020 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.
RILEVATO
CHE:
La Corte d’Appello di Catania, con sentenza resa pubblica il 9/11/2015, confermava la pronuncia del giudice di prime cure che aveva respinto le domande proposte da V.B. nei confronti della GEO RAS s.r.l. volte a conseguire l’accertamento del diritto ad essere inquadrato nel settimo livello c.c.n.l. Edilizia e Industria superiore al livello sesto a lui ascritto, e la condanna della controparte al pagamento delle consequenziali differenze retributive.
A fondamento del decisum, per quanto ancora qui rileva, la Corte di merito mostrava di condividere l’iter motivazionale seguito dal giudice di prima istanza, il quale aveva osservato che le acquisizioni probatorie non avevano evidenziato la ricorrenza del tratto saliente proprio del livello di inquadramento rivendicato, ed integrato dalla “competenza e autonomia decisionale nella risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non nell’ambito del singolo cantiere ma piuttosto in un rilevante settore aziendale finalizzato alla realizzazione degli obiettivi dell’impresa”.
Il giudice del gravame rimarcava, poi, che il requisito della autonomia non poteva reputarsi sussistente – come asserito. dal lavoratore semplicemente in ragione della mancanza di una figura intermedia fra la sua posizione e quella dell’Amministratore unico, in quanto era proprio la riferita “non complessità” dell’organigramma aziendale a ridimensionare in concreto, il requisito della autonomia richiamato dal profilo contrattuale, “occorrendo invece per l’attribuzione della superiore qualifica, anche la prova di quegli altri elementi caratterizzanti la stessa”, ovverosia la proiezione della attività di direzione al di là del singolo cantiere, nel più ampio spettro degli obiettivi programmatici dell’azienda; circostanza questa non riscontrabile nella fattispecie scrutinata.
Avverso tale decisione V.B. interpone ricorso per cassazione sostenuto da due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c.
Resiste con controricorso la società intimata.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 2095 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Ci si duole che i giudici del gravame non abbiano adeguatamente valutato le emergenze probatorie disconoscendo, in particolare, valenza significativa alla documentazione versata in atti, dalla quale sarebbe stato evincibile il conferimento dell’incarico di direttore di cantiere, direttore tecnico e responsabile per la sicurezza.
Si osserva che le mansioni indiscutibilmente ascritte al ricorrente, le quali denunziano la mancanza di una vera e propria dipendenza gerarchica, l’ampiezza delle funzioni, l’autonomia e discrezionalità in ambito decisorio, ben possono ascriversi alla categoria dirigenziale – spettante non solo ai – dipendenti che rivestano un ruolo di vertice, ma anche a quelli che operano con un grado di autonomia e responsabilità tale da influenzare l’andamento aziendale – invece che a quella impiegatizia di quarto livello a lui assegnata.
2. Il motivo è inammissibile.
Ed invero, al di là di ogni pur rilevante considerazione in ordine al difetto di specificità che connota il motivo, privo di alcun richiamo al tenore dei documenti ivi richiamati, in violazione del principio di autosufficienza che governa il ricorso per cassazione, ex art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, (cfr. Cass. 13/11/2018 n. 29Q93 secondo cui i requisiti di contenuto-forma devono essere assolti necessariamente con il ricorso dovendo il ricorrente specificare precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso); ed al di là di ogni ulteriore carenza ravvisabile sotto il medesimo profilo, per la mancata trascrizione delle deposizioni della cui erronea interpretazione ci si duole, non può sottacersi che esso si traduce in una generica istanza di rivisitazione del quadro istruttorio, non ammissibile nella presente sede di legittimità.
E’ bene rammentare al riguardo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedi ex aliis, Cass. 10/6/2016 n. 11892), il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio (nè in quello del precedente n. 4, disposizione che per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante).
E, indubbiamente, nella specie nessuna di queste ipotesi è riscontrabile, avendo la Corte distrettuale trattato compiutamente la quaestio facti secondo i paradigmi di riferimento, deducendo che, dalle dichiarazioni testimoniali acquisite, non poteva ritenersi in alcun modo comprovata la ricorrenza della autonomia gestionale del ricorrente nella soluzione di problemi tecnici di particolare complessità, elemento questo, coessenziale alla definizione della superiore qualifica oggetto di rivendicazione; nè ha tralasciato di considerare che proprio la riferita non complessità dell’organigramma aziendale, induceva a rilevare come la correttezza dell’inquadramento attribuito al lavoratore, non potesse “fondarsi semplicemente sul fatto che costui non avesse un superiore gerarchico diverso dall’Amministratore unico”.
In tal senso ha precipuamente osservato che alla definizione dei requisiti propri della qualifica rivendicata concorreva la proiezione degli effetti della attività espletata dal ricorrente nella sfera degli obiettivi aziendali; e detto indispensabile requisito non era desumibile dalla documentazione versata in atti, che denunciava esclusivamente lo svolgimento della attività di direzione di singoli cantieri, inidonea a conferire alle funzioni rivestite quella valenza che, per il tramite della realizzazione degli obiettivi dell’impresa e del potere di rappresentanza verso i terzi, fosse idonea a realizzare quei requisiti propri della qualifica superiore.
In definitiva, considerato che, secondo l’insegnamento di questa Corte, l’accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell’inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da congrua motivazione (vedi Cass. 28/12/2009 n. 28284, Cass. 30/10/2008 n. 26234), deve ritenersi che gli approdi ai quali è pervenuta la Cortè di merito, correttamente seguendo il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento del lavoratore e compiutamente vagliando le acquisizioni probatorie, resistono alla censura all’esame.
3. Il secondo motivo prospetta violazione delle disposizioni in tema di governo delle spese legali.
Si deduce che, la complessità delle questioni trattate, avrebbe consigliato la compensazione delle spese di lite.
4. La censura non è fondata.
In tema di regolamento delle spese processuali è ius receptum che il sindacato di questa Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.
Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del Giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca; sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (secondo i dettami dell’art. 92 c.p.c. nella versione di testo applicabile alla fattispecie ratione temporis).
Secondo l’insegnamento di questa Corte, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass. 26/4/2019 n. 11329).
Nell’ottica descritta la statuizione emessa sul punto dalla Corte territoriale è conforme a diritto e non risulta inficiata dalla critica formulata.
5. In definitiva, al lume delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.
La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsi a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021