Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29776 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 37165/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.C., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Lorenzo ROMANO, presso il cui studio legale, sito in Catania, alla via Etnea, n. 734, è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5084/05/2018 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata il 19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO

che:

– in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 nei confronti di S.C., socia della I.A. & C. s.a.s., per i maggiori redditi di partecipazione nella predetta società di persone, nei confronti della quale era stata effettuata una verifica fiscale ed accertati maggiori redditi d’impresa ripresi a tassazione con separato avviso di accertamento, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado per la riscontrata irregolarità della notifica del ricorso d’appello in quanto effettuata al difensore della parte contribuente senza l’indicazione del contribuente appellato;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17,artt. 330 e 170 c.p.c., sostenendosi la nullità dell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario tra società di persona e soci.

2. Con il secondo motivo viene dedotta, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14, 29 e 61, artt. 101,102,112,157 e 159 c.p.c. e art. 111 Cost., sostenendosi la regolarità della notifica dell’atto giudiziario al difensore della parte anche senza alcun riferimento a quest’ultima.

3. Con il terzo motivo viene dedotta, ancora in via subordinata, la violazione e falsa applicazione degli artt. 156,162,291 e 350 c.p.c., nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 49 sostenendosi che aveva errato la CTR a ritenere priva di rilievo la notifica effettuata al contribuente, posto che tale notifica non era inesistente ma al più nulla, con conseguente obbligo per il giudice di disporne la rinnovazione.

4. Va preliminarmente esaminata e rigettata, perché infondata, l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza atteso che lo stesso contiene tutti gli elementi necessari a porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della causa, avendo la ricorrente provveduto anche a riprodurre fotograficamente nel ricorso gli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali utilizzate dall’amministrazione finanziaria per la notificazione dell’appello e dalla CTR poste a base della decisione impugnata.

5. Ciò posto, osserva il Collegio che il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla nullità dell’intero giudizio per difetto di integrità del contraddittorio, in quanto celebrato senza la partecipazione necessaria dei litisconsorti necessari (i soci della s.a.s.), è preliminare all’esame dei motivi diretti a censurare la dichiarata inammissibilità dell’appello, ed è fondato e va accolto.

6. Al riguardo occorre premettere che nella specie è indiscusso che l’Agenzia delle entrate abbia accertato maggiori redditi di impresa a fini IVA ed IRAP a carico della società di persone I.A. & C. s.a.s. di cui erano soci I.A. e S.C..

7. Orbene, è principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, a partire dall’arresto di Cass., Sez. U., n. 14815 del 2008 e successivamente ribadito dalle sezioni semplici (cfr., ex multis, Cass. n. 27337 del 2014; n. 11459 del 2009; n. 13073, n. 17925 e n. 23096 del 2012; n. 1047 del 2013; n. 25300 e 27337 del 2014; n. 2094 del 2015; n. 11727 e n. 13737 del 2016), quello secondo cui “in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto a utoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.

8. Seppur sia vero che l’accertamento a carico della società riguarda, oltre all’IRAP, anche l’IVA, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità è nel senso che l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del simultaneus processus nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci, ma qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto con un unico atto impositivo ad accertamenti per IVA e, come nel caso qui vagliato, anche per IRAP a carico di una società di persone, fondati su elementi (anche in parte) comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus, attesa l’inscindibilità delle due situazioni (in termini, Cass. n. 12236 del 2010; conf. n. 11240 del 2011; n. 21340 del 2015; n. 16731 del 2016).

9. Da quanto detto consegue che la società ( I.A. & C. s.a.s.) e tutti i suoi soci ( I.A. e S.C.) dovevano essere parti dello stesso procedimento e la controversia non poteva essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi, essendo del tutto irrilevante che alcuni dei soci non abbiano impugnato l’avviso di accertamento emesso nei loro confronti o, addirittura, che nessun atto impositivo sia stato emesso nei confronti di essi ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 per i redditi di partecipazione ai fini IRPEF nella predetta società.

10. Restano assorbiti i restanti motivi, il secondo dei quali era comunque fondato (con assorbimento del terzo) alla stregua del principio affermato da Cass. n. 675 del 2017 (che richiama Cass. n. 460 del 2014), secondo cui ai fini della ritualità della procedura notificatoria non ha alcun rilievo la specificazione del destinatario dell’atto ed è comunque da escludere (cfr., ex multis, Cass. n. 13468 del 2000) la nullità della notifica del ricorso (nella specie esaminata dalla Corte, trattavasi di ricorso per cassazione) per incertezza assoluta sulla persona cui è fatta, quando dal contesto dell’atto siano comunque ricavabili indicazioni idonee a colmare le eventuali lacune (v. anche Cass. n. 15905 del 2016). Nel caso in esame l’appello era stato notificato anche al contribuente appellato e pertanto, vertendosi in ipotesi di nullità e non di inesistenza della notificazione, i giudici di appello avrebbero dovuto disporne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c..

11. In estrema sintesi, in accoglimento del primo motivo va dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito e la causa rinviata al giudice di primo grado che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità del giudizio di merito e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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