LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7567/2020 R.G. proposto da:
C.O., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Alfonso TAGLIAMONTE, presso il cui studio legale, sito in Agnone, alla via Aquilonia, n. 3, è
elettivamente domiciliata;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 465/02/2019 della Commissione Tributaria Regionale del MOLISE, depositata in data 29/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO
che:
1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto dell’Agenzia delle entrate all’istanza di rimborso avanzata da C.O. dell’IRPEF applicata all’indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze, istituito con D.P.R. n. 211 del 1981, la CTR del Molise con sentenza n. 1347/02/2017, passata in giudicato, accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente statuendo che l’imposizione non era dovuta limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata cui detta indennità andava sottoposta.
2. In difetto di adempimento spontaneo dell’amministrazione finanziaria la contribuente promuoveva giudizio di ottemperanza che la CTR del Molise, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
4. La ricorrente ha depositato memoria chiedendo la riunione del presente giudizio con quello pendente dinanzi a questa Corte, iscritto al n. 7571/2020 R.G., promosso da C.T. avverso la sentenza della CTR del Molise n. 466/02/2019.
CONSIDERATO
che:
1. Va preliminarmente esaminata la richiesta di riunione avanzata dalla ricorrente che va rigettata in difetto di identità dei ricorrenti e delle pronunce di merito impugnate, nonché di “ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguiti all’accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev’essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell’impulso d’ufficio che lo caratterizza”, atteso peraltro che la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda non è espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c. (in termini, Cass. n. 14365 del 2020 e Cass., Sez. U., n. 8774 del 2021).
2. Venendo, quindi, al merito della vicenda processuale, con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione delle norme sulla composizione del giudice e, in particolare, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 10-bis sostenendo che il ricorso per ottemperanza del giudicato per somma inferiore a ventimila Euro era stato deciso dalla CTR in composizione collegiale anziché in composizione monocratica.
3. Il motivo è fondato e va accolto alla stregua del principio nomofilattico secondo cui “L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161, comma 1, un’autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l’effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell’impugnazione sia anche giudice del merito, oltre a non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla” (Cass., Sez. u, n. 28040 del 2008; Cass. n. 20623 del 2011, Cass. n. 13907 del 2014, Cass. n. 16186 del 2018).
4. Si è quindi precisato che “L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, per effetto del rinvio operato dall’art. 50 quater c.p.c., al successivo art. 161 c.p.c., comma 1, un’autonoma causa di nullità della decisione, che si converte in motivo di impugnazione, con la conseguenza che rimane ferma la validità degli atti che hanno preceduto la pronuncia della sentenza nulla e resta esclusa la rimessione degli atti al primo giudice, ove quello dell’impugnazione sia anche giudice del merito; quando peraltro il procedimento applicato dal giudice di merito abbia di fatto privato il ricorrente di un grado di giudizio, impedendogli la deduzione del vizio di composizione del giudice quale motivo di impugnazione davanti ad altro giudice di merito, l’accoglimento del ricorso per cassazione deve comportare la remissione della causa al primo giudice per un nuovo esame della domanda” (Cass. n. 5232 del 2020).
5. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo (con cui la ricorrente ha dedotto la violazione di norme di diritto e la nullità della sentenza impugnata per avere i giudici di appello esaminato e deciso il merito della violazione e falsa applicazione vicenda processuale) e del terzo (con cui la ricorrente ha dedotto la violazione, errata interpretazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 17 e 19), nonché la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa alla CTR territorialmente competente che pronuncerà nel merito in composizione monocratica regolando anche le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione monocratica, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021