LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15350-2020 R.G., proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
S.G.A., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Nicola CANDIANO, presso il cui studio legale, sito in Roma, alla Circonvallazione Clodia, n. 86, è elettivamente domiciliato;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3663/03/2018 della Commissione Tributaria Regionale della CALABRIA, depositata il 15/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 16/06/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO
che:
1. In controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento sintetico, emesso dall’Agenzia delle entrate ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 nei confronti di S.G.A., la CTP di Cosenza accoglieva il ricorso del contribuente ed annullava l’atto impositivo in applicazione del principio di non contestazione, sostenendo che l’Ufficio non aveva preso posizione sulle eccezioni formulate dal ricorrente. L’Agenzia delle entrate proponeva, quindi, ricorso in appello lamentando che il principio di non contestazione, applicato nel giudizio di prime cure, non poteva trovare applicazione piena nel processo tributario, stante la peculiarità di quest’ultimo; sosteneva, inoltre, la legittimità dello strumento redditometrico e l’insufficienza delle prove offerte dal contribuente a superare la presunzione di maggiori redditi accertati sulla base di determinati beni indice.
2. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l’appello dell’amministrazione finanziaria sostenendo che “la sentenza impugnata non presenta alcun vizio di motivazione sia nel fatto che in diritto”, che “nella stessa sono chiaramente indicati i motivi sia in fatto che in diritto sui quali il Giudice ha fondato il suo convincimento e la sua decisione” e che il giudice di primo grado aveva correttamente applicato il principio di non contestazione.
3. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica l’intimato con controricorso.
4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 1342 c.p.c., lamentando che la motivazione resa dalla CTR opera un rinvio alla sentenza della CTP senza esprimere un convincimento autonomo sul merito della causa ed omettendo di esaminare i motivi di appello ed esplicitare le ragioni della decisione e, in particolare, di condivisione della sentenza di primo grado.
2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., lamentando che la CTR aveva fatto erronea applicazione del principio di non contestazione, applicandolo tout court al processo tributario, peraltro in presenza di precise contestazioni mosse dall’Ufficio alle argomentazioni di controparte.
3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, vigente ratione temporis, e dell’art. 2967 c.c., sostenendo la legittimità dell’accertamento effettuato con metodo sintetico nei confronti del contribuente, che, pur essendone gravato, non aveva fornito prove idonee a vincere la presunzione di maggiori redditi accertati.
4. Il primo e secondo motivo, che stante la stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e vanno accolti, con conseguente assorbimento del terzo.
5. Deve ricordarsi, preliminarmente, che si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, (tra le altre: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 65, Ordinanza n. 14927 del 2017).
6. Con specifico riferimento all’ipotesi, come quella in esame, di adesione mera dei giudici di appello alla statuizione di primo grado, questa Corte ha affermato che “in tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61 nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame. In altri termini, la mera adesione a quanto ritenuto in primo grado, di per sé, risulta del tutto insufficiente a far ritenere che si sia assolto l’onere di motivazione; è necessario che da tal adesione, sia pur sinteticamente, si ricavi (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28113 del 16/12/2013) l’indicazione dell’effettiva disamina dei mezzi di gravame; in tema di processo tributario, è quindi nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61 nonché dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame” (così in Cass. n. 24452 del 2018; in termini, Cass. n. 7347 del 2012; Cass. n. Cass. 12664 del 2012 e più recentemente Cass. n. 2397 del 2021).
7. Orbene, nel caso di specie, il mero rimando al contenuto della sentenza di primo grado operato dai giudici di appello è talmente generico e privo di ogni segno di adesione a quanto ivi indicato e ai motivi di impugnazione proposti dalla parte da renderlo privo di effetto (Cass. n. 7402 del 2017) al fine di soddisfare quel contenuto minimo che la motivazione deve avere per risultare accettabile.
8. Infatti, la CTR ha rigettato l’appello dell’amministrazione finanziaria sostenendo che “la sentenza impugnata non presenta alcun vizio di motivazione sia nel fatto che in diritto”, che “nella stessa sono chiaramente indicati i motivi sia in fatto che in diritto sui quali il Giudice ha fondato il suo convincimento e la sua decisione” e che il giudice di primo grado aveva correttamente applicato il principio di non contestazione. Nessuna argomentazione si rinviene nella stessa circa le ragioni di infondatezza dei motivi di appello proposti dall’amministrazione finanziaria, sinteticamente riportati nella parte dedicata allo “svolgimento del processo” e pure trascritti per autosufficienza nel ricorso, e, con riferimento alla corretta applicazione del principio di non contestazione, né si rinviene alcuna specificazione dei fatti che l’amministrazione finanziaria non aveva contestato. Sotto tale ultimo profilo deve, altresì, considerarsi che la motivazione resa mediante il mero richiamo del principio giurisprudenziale citato dai giudici di primo grado (peraltro con riferimento al giudizio ordinario), non consente neppure di verificare la corretta applicazione del principio di non contestazione secondo l’interpretazione fornitane da questa Corte secondo cui “Nel processo tributario, il principio di non contestazione, che si fonda sul carattere dispositivo del processo, trova applicazione sul piano probatorio, ma non anche su quello delle allegazioni poiché la specificità del giudizio tributario comporta che la mancata presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente non equivale ad ammissione, né determina il restringimento del “thema decidendum” ai soli motivi contestati” (Cass. 13834 del 2014; conf. Cass. n. 9732 del 2016), fermo restando che “Nel processo tributario, nell’ipotesi di ricorso contro l’avviso di accertamento, il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l’atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l’oggetto del giudizio” (Cass. n. 19806 del 2019).
9. In estrema sintesi, all’accoglimento dei primi due motivi di ricorso consegue l’assorbimento del terzo, la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti ed il rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente perché riesamini la vicenda e fornisca adeguata e congrua motivazione alla luce dei principi sopra richiamati anche in punto di applicazione del principio di non contestazione e provveda, altresì, alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021