Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29779 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15350-2020 R.G., proposto da:

N.E., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Franco TOMASSINI, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Pompeo Magno, n. 7, presso lo studio legale dell’avv. Andrea TOMASSINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 8976/18/2018 della Commissione Tributaria Regionale del LAZIO, Sezione staccata di LATINA, depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 16/06/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO

che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti di N.E., socio per il 40 per cento della Catambra s.r.l., in liquidazione, per i maggiori redditi di partecipazione nella predetta società a ristretta base partecipativa, nei confronti della quale era stata effettuata una verifica fiscale ed accertati maggiori redditi d’impresa che l’amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione con separato avviso di accertamento, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sostenendo che “i motivi addotti dall’appellante devono ritenersi generici e non possono costituire valido atto di impugnazione, sicché la motivazione del Primo Giudice non merita censura”; che “L’accertamento richiama indagini legittime e fondate in misura adeguata in ordine alle irregolarità riscontrate in sede di verifica”; che, “non sussistendo chiare argomentazioni e giustificazioni da parte dell’appellante, deve ritenersi giustificata la presunzione di distribuzione degli utili”; che “l’esposto inoltrato alla Procura della Repubblica non può ritenersi rilevante in ordine all’avviso di accertamento dell’appellante” e che, “stante le irregolarità riscontrate nei confronti della Società emergono elementi di un disordine gestionale, sicché l’atto impositivo deve ritenersi definitivo”.

2. Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non replica per iscritto l’intimata.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, art. 24 Cost., art. 112 c.p.c. lamentando l’omessa pronuncia sull’eccepita carenza di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato.

2. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost., artt. 2697,2727 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis non essendovi traccia alcuna nel corpo motivazionale della valutazione della produzione documentale diretta a dimostrare la mancata percezione di utili extrabilancio, l’estraneità alla gestione della società e l’intestazione soltanto formale delle quote societarie.

3. Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67 e art. 112 c.p.c. lamentando l’omessa pronuncia sull’eccezione di violazione del divieto di doppia presunzione.

4. Per ragioni di ordine logico-giuridico va per prima esaminato il secondo motivo di ricorso che è fondato e va accolto.

5. Invero, la motivazione posta a sostegno della decisione impugnata, come sopra trascritta nelle sue parti essenziali, deve ritenersi gravemente carente e al di sotto del “minimo costituzionale” (Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01), in quanto i giudici di merito si sono limitati ad indicare soltanto il risultato conclusivo del giudizio valutativo dei fatti dimostrati in giudizio, senza, tuttavia, specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione, così impedendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata e, in buona sostanza, di comprendere le ragioni della decisione assunta, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito (cfr., ex multis, Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016, Cass. n. 20414 del 2018 e n. 13977 del 2019).

6. Nel formulare una statuizione meramente assertiva, in cui si risolvono le affermazioni della CTR (secondo cui “L’accertamento richiama indagini legittime e fondate in misura adeguata in ordine alle irregolarità riscontrate in sede di verifica”; “non sussistendo chiare argomentazioni e giustificazioni da parte dell’appellante, deve ritenersi giustificata la presunzione di distribuzione degli utili”; “l’esposto inoltrato alla Procura della Repubblica non può ritenersi rilevante in ordine all’avviso di accertamento dell’appellante”; “stante le irregolarità riscontrate nei confronti della Società emergono elementi di un disordine gestionale, sicché l’atto impositivo deve ritenersi definitivo”), i giudici di appello omettono di specificare le ragioni che l’hanno condotta alla decisone di rigetto dell’appello del contribuente omettendo qualsiasi riferimento al contenuto delle “argomentazioni e giustificazioni” svolte dall’appellante, alla documentazione prodotta dall’appellante, in particolare l’esposto presentato alla Procura della Repubblica, e alla valenza dimostrativa o meno della stessa, nonché, da ultimo, al tipo di “irregolarità riscontrate nei confronti della Società”.

7. In definitiva quello in esame è un tipico esempio di abdicazione all’obbligo imposto al Giudice di rappresentare compiutamente gli elementi di fatto e le ragioni sui quali si è formato il proprio convincimento. Se, infatti, non appare dubbio che spetti in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni -, tale attività di giudizio deve, tuttavia, trovare supporto in argomenti la cui esternazione, nell’apparato motivazionale che sorregge il decisum, indispensabile ai fini del controllo giurisdizionale, deve rispondere ai canoni di coerenza logica interna al discorso, segnati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, c.p.c. (anche dopo la riforma del 2012 e nei limiti individuati dalla già citata pronuncia di Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), non potendosi di contro risolvere in un’affermazione apodittica e immotivata sulle risultanze istruttorie (v. Cass. n. 21801 del 2019).

8. E’ noto peraltro che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che, come nel caso in esame, contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).

9. Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

10. All’accoglimento del secondo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del primo (peraltro, pure fondato non avendo la CTR pronunciato sul motivo di appello formulato con riferimento al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, della cui proposizione in giudizio dà atto la stessa sentenza impugnata nell’esposizione dei fatti di causa) e del terzo motivo.

11. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente che riesaminerà la vicenda processuale fornendo adeguata e congrua motivazione e provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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