LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36863/2019 R.G., proposto da:
R.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Lucrezia Rispoli, con studio in Fisciano (SA), ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: avvlucreziarispoli.pec.ordineforense.salemo.it, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
– ricorrente –
contro
il Comune di Mercato San Severino (SA), in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione Staccata di Salerno il 22 luglio 2019 n. 6343/04/2019, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 febbraio 2021 e, a seguito di riconvocazione, del 14 settembre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
RILEVATO
CHE:
R.C. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione Staccata di Salerno il 22 luglio 2019 n. 6343/04/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’IMU relativa all’anno 2015, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Mercato San Severino (SA) avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno il 24 novembre 2017 n. 5258/03/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che il ricorso originario della contribuente avverso l’atto impositivo fosse stato notificato all’ente impositore oltre la scadenza del termine di legge. Il Comune di Mercato San Severino (SA) è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state depositate memorie. Adducendo la pendenza di trattative per una definizione transattiva, la ricorrente ha chiesto il differimento dell’adunanza camerale. Nelle more della pubblicazione della decisione, la ricorrente ha depositato “rinuncia al giudizio” per sopravvenuta transazione della controversia.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 160 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver erroneamente valutato la tardività del ricorso originario della contribuente sulla base della data riportata nella copia fotostatica dell’avviso di ricevimento, senza tener conto della carenza di data sul plico contente l’atto impositivo.
2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso di pronunciarsi sulle eccezioni proposte in ordine all’atto impositivo.
Ritenuto Che:
1. Nel processo tributario, la pronuncia di cessazione della materia del contendere D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 46 presuppone la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali – quali l’annullamento dell’atto oggetto di impugnazione – incidenti sul petitum e sulla causa petendi della lite contestata e idonei perciò far venir meno l’interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia, con la conseguenza che non può desumersi dall’avvenuta definizione, in altro processo e con forza di giudicato, di una pretesa impositiva il venir meno del contrasto tra le parti in ordine ad un diverso atto impositivo che consegua da distinti presupposti (Cass., Sez. 5, 27 febbraio 2020, n. 5351).
2. Nella specie, la ricorrente ha dichiarato di rinunziare “all’azione e agli atti del giudizio” nel contesto di un accordo transattivo con l’intimato, con il quale si è dato atto dell’annullamento in autotutela dell’atto di accertamento. Per cui, si può senz’altro dichiarare la cessazione della materia del contendere D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 46.
3. Nulla deve essere disposto con riguardo alle spese giudiziali, anche alla luce delle pattuizioni convenute nell’accordo transattivo.
4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nelle adunanze camerali effettuate da remoto il 24 febbraio 2021 e, a seguito di riconvocazione, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021
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