LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13663-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO PELLEGRINI QUARANTOTTI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 642/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 19/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1.L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Calabria ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Crotone, che aveva accolto, dopo averli riuniti, i tre ricorsi proposti da C.D. avverso tre avvisi d’accertamento, relativi agli anni d’imposta 2006, 207 e 2008, in materia di Irpef.
C.D. si è costituito con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Ambedue le parti hanno depositato memoria (il contribuente peraltro riproducendo nel virgolettato un testo, definito “orientamento giurisprudenziale di Codesta Corte”, privo di indicazione specifica sulla pronuncia di provenienza).
CONSIDERATO
che:
1.Con l’unico motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che la CTR ha errato, nel dichiarare inammissibile l’appello erariale, sul presupposto che, ai fini della verifica della data di spedizione della notifica a mezzo posta della stessa impugnazione, non avesse rilevanza probatoria la produzione, da parte dell’Amministrazione appellante, della distinta di spedizione della raccomandata con la quale l’impugnazione era stata spedita, tramite l’ufficio postale di Lamezia, il 16 febbraio 2018 per la notifica alla controparte, che l’aveva ricevuta il 27 febbraio 2018, come da avviso di ricevimento prodotto in appello (e menzionato nella sentenza impugnata).
Il motivo è autosufficiente, atteso che dalla stessa sentenza si ricavano i dati (incontestati dal controricorrente) che rilevano ai fini della denuncia e dell’accertamento del vizio processuale denunciato, rispetto al quale comunque questa Corte è anche giudice del fatto.
Giova premettere che la motivazione della sentenza impugnata, dopo aver rilevato in premessa che la data della spedizione della notifica era necessaria per verificare la tempestività della costituzione dell’appellante, comunque poi argomenta ampiamente in ordine alla tempestività della notifica stessa dell’impugnazione, e sulla tardività di quest’ultima fonda l’unica ratio decidendi, che il ricorso puntualmente attinge.
E’ inoltre opportuno sottolineare, ai fini della comprensione della medesima ratio decidendi, che la motivazione della sentenza impugnata si contraddice, poiché nel penultimo periodo di pagina 6 espressamente assume, richiamando precedenti giurisprudenziali di legittimità, che la documentazione prodotta dall’appellante, e presa in considerazione ai fini della datazione della spedizione della notifica a mezzo posta (ovvero una distinta e due avvisi di ricevimento), ha valenza probatoria in ordine alla data di spedizione.
Invece, nel periodo immediatamente precedente, la CTR definisce la stessa documentazione (ed in particolare la distinta) “priva di qualsiasi apprezzabile valore probatorio e giuridico”. In quest’ultimo senso, poi, il giudice a quo torna a concludere nell’ultimo periodo della motivazione, a pag. 7, dove rileva l’assenza della prova della data di spedizione del plico raccomandato.
Per quanto tortuosa e contraddittoria sia la motivazione (la cui inesistenza non è stata oggetto di specifica denuncia della ricorrente), la ratio decidendi che essa esprime in conclusione è quindi quella dell’inefficacia probatoria della distinta in questione.
Nella stessa motivazione, la CTR accerta poi che:
la distinta reca il timbro dell’Ufficio postale ed è datata 16 febbraio 2018. Ancor più chiaro, su tale dato, è lo stesso controricorrente, che dà atto che l’Agenzia ha depositato “un foglio da essa formato, il quale riportava la sola apposizione di un timbro delle Poste di Lamezia con data del 16.02.2018”;
la distinta, come rilevato pure dal controricorrente, contiene gli estremi della raccomandata, che peraltro coincidono con quelli di cui all’avviso di ricevimento, pure prodotto dall’appellante, che ne attesta la ricezione da parte dell’appellato destinatario. Tanto premesso, deve allora rilevarsi che la fattispecie concreta, così come risulta dalla stessa sentenza impugnata ed è incontestata, evidenzia i presupposti necessari e sufficienti per l’accertamento, da parte della CTR, della tempestività dell’appello, con riferimento alla data di spedizione della sua notifica a mezzo posta.
Infatti “Nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la piena equiparabilità, ai fini della prova della regolarità della notifica delle impugnazioni, della produzione, in luogo delle singole ricevute di spedizione delle raccomandate, di una distinta di spedizione degli appelli, recante gli estremi delle stesse, valendo l’indicazione in essa di destinatario, data e spese ad attribuire al timbro postale il significato di attestazione della consegna, pur in assenza di dicitura di avvenuta ricezione)” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 22878 del 29/09/2017; conformi, ex plurimis, Cass. Cass. n. 232 del 2019; Cass. n. 23526 del 2019; Cass. 33059 del 2019).
La distinta della spedizione – timbrata dall’ufficio postale con data 16 febbraio 2018 e riconducibile, tramite gli estremi della raccomandata, all’avviso di ricevimento pervenuto all’appellato, il quale si è costituito nel relativo giudizio – è quindi idonea a dimostrare la data di spedizione (appunto il 16 febbraio 2018) della notifica a mezzo posta dell’impugnazione e, dunque, la tempestività di quest’ultima, atteso che la stessa CTR individua nel 19 febbraio 2018 la scadenza del termine decadenziale per appellare.
Tanto premesso, per completezza giova infine precisare che se la produzione (accertata dalla CTR nella motivazione), a corredo del ricorso, della predetta distinta timbrata e datata 16 febbraio 2018 e’, secondo la richiamata giurisprudenza di questa Corte, idonea a provare la data di spedizione dell’impugnazione anche ai fini della rituale costituzione dell’appellante, comunque il termine di 30 giorni entro il quale quest’ultimo adempimento (a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 55, comma 2, e art. 22, comma 1) deve avvenire decorre, nel caso di specie, dalla data di perfezionamento della notifica per il destinatario.
Infatti “Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)” (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017).
Pertanto, muovendo dalla ricezione delle raccomandate accertata dalla CTR, sulla base dei prodotti avvisi di ricevimento, in data 27 febbraio 2018, la costituzione dell’appellante Agenzia, che dal ricorso e dalla sentenza risulta senza contestazioni avvenuta il 5 marzo 2018, era comunque tempestiva.
All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR per ogni questione rimasta assorbita.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021