Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29792 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32307-2019 proposto da:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. *****), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1275/22/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.

CONSIDERATO IN FATTO

1. M.P. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Como avverso l’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973 ex art. 77, riferita a cartella di pagamento per tributi erariali non pagati.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata da Agenzia Entrate-Riscossioni e la Commissione Regionale Tributaria della Regione Lombardia dichiarava inammissibile l’appello essendosi l’Agenzia delle Entrate -Riscossioni avvalsa di un avvocato del libero foro.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate Riscossioni ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. Il contribuente non si è costituito.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, art. 12, comma 1 e art. 15, comma 2 sexies, del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, nonché del D.L. n. 34 del 2019, art. 4 novies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto Agenzia delle Entrate e Riscossioni (subentrata ad Equitalia Nord spa) avvalendosi di un professionista appartenente al libero foro sia incorsa nella dedotta violazione di legge 2. Il motivo è fondato.

2.1 Sul punto sono intervenute con un recente arresto le Sezioni Unite che hanno affermato il seguente principio: “impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale: dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della Delib. prevista dal richiamato R.D. cit., art. 43, comma 4 – di avvocati del libero foro – nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo D.L. n. 193 del 2016, art. 1,comma 5 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (cass. S.U. 30008/2019).

2.2 Orbene, il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, 5 luglio 2017, n. 36437, prevede, in tema di “Contenzioso afferente l’attività di Riscossione”, al punto 3.4.2, che “L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (…) liti innanzi alle Commissioni Tributarie”.

3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

– Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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