Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29794 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36367-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO, 44, presso lo studio dell’avvocato MARTA LETTIERI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO VITOBELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4393/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 23/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.

CONSIDERATO IN FATTO

1. S.A., socio al 50% della società Michelle’s Group srl, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate rideterminando il maggiore reddito della società con conseguente recupero, per l’anno 2010, di Ires Iva e Irap, imputava la ripresa fiscale anche al socio al 50% stante la ristretta base societaria.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal socio e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Campania accoglieva l’appello rilevando che il contribuente aveva fornito prova contraria alla presunzione di distribuzione ai soci degli utili extra contabili in proporzione alle quote di partecipazione sociale.

5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositato controricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, in combinato disposto con l’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR abbia errato nel ritenere provata l’estraneità del socio alla conduzione e al controllo della gestione dalla semplice inimicizia tra i due soci e dall’interruzione dei rapporti tra il socio amministratore e il commercialista della società.

2. Il motivo è infondato.

2.1 In forza di un principio ribadito in più occasione dai giudici della Suprema Corte l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società di capitali a ristretta base sociale consente di inferire la loro distribuzione tra i soci in proporzione alle loro quote di partecipazione salva la facoltà per gli stessi di fornire la prova contraria costituita dal fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvesti (cfr. tra le tante Cass. 26248/2010, Cass. 8473/2014 e da ultimo 27049/2019). In particolare, si è precisato, che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati non viola il divieto di presunzione di secondo grado poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cass. 22 aprile 2009, n. 9519).

2.2 Orbene, proprio partendo dal dato di esperienza che nella generalità dei casi le società di capitali sono composte da soci legati da rapporti di coniugio o di stretta parentela che comporta un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e al reciproco controllo tra i soci medesimi, questa Corte ha avuto modo di completare il principio sopra enunciato precisando che la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio può essere vinta dal contribuente dimostrando l’estraneità alla gestione e alla conduzione societaria (cfr. Cass. 19680/2012, 24572/2014, 1932/2016, 26873/2016, 17461/2017, 18042/2018 e 23247/2018).

2.3 Nel caso di specie la CTR ha accertato, in punto di fatto: a) che i rapporti tra il socio, odierno contribuente, e il socio amministratore si erano profondamente deteriorati tanto che tra gli stessi sono insorti liti giudiziarie civili e procedimenti penali; b) che il socio amministratore aveva revocato l’incarico al commercialista di fiducia della società.

2.4 Da siffatti elementi i giudici di secondo grado hanno desunto con un ragionamento logico-deduttivo fondato sui dati della comune esperienza che il socio non aveva possibilità di effettuare controlli sull’attività gestoria dell’amministratore, responsabile dell’acquisizione degli utili in nero, per l’assenza di contatti tra amministratore e socio stante i rapporti altamente conflittuali tra loro intercorrenti e non era neanche in grado venire a conoscenza dell’andamento e delle dinamiche attraverso il commercialista di fiducia.

2.5 L’accertata estraneità del socio alla gestione e conduzione della società consente alla CTR di superare la presunzione di distribuzione tra i soci degli utili extrabilancio.

2.6 La CTR ha quindi fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sopra indicati e la censura di violazione di legge si risolve in realtà una mera critica circa la concludenza degli elementi indiziari apprezzati dalla CTR per ritenere esclusa la gestione della società da parte del ricorrente.

5. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Cass. Sez. 6 – Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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