LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33549-2019 proposto da:
ROMA INFORMATICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PRISCIANO 28, presso lo studio dell’avvocato PIERO CONTI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2019/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 04/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RITENUTO
che:
1. La soc. Roma Informatica srl proponeva ricorso per revocazione avverso la sentenza nr 1336/11/18, depositata in data 28/2/2018, della Commissione Regionale del Lazio, non impugnata in Cassazione, che, in accoglimento del ricorso, confermava la legittimità dell’atto impositivo con il quale l’Ufficio, accertata la cessione dell’azienda da Roma Distribuzioni srl a Roma Informatica srl, posta in essere per sottrarre i beni alla garanzia del Fisco, riconosceva la responsabilità solidale, D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 14 comma 4, della ricorrente nel pagamento dei carichi erariali accertati in danno della Roma Distribuzione per avere la contribuente consapevolmente partecipato alla frode carosello per l’evasione IVA nella quale era coinvolto il principale fornitore della Roma Distribuzione. Quest’ultima era stata destinataria di un avviso di accertamento per il recupero delle imposte dirette e indirette, relative all’anni di imposta 2011, per aver partecipato consapevolmente alla frode carosello per l’evasione IVA nella quale era coinvolto il suo principale fornitore, la soc. Spot Service.
2. La CTR, con sentenza n. 2019/2019, depositata in data 1/4/2019, dichiarava inammissibile il ricorso osservando: a) che non era stato indicato l’errore revocatorio in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado; b) che i motivi erano generici e, comunque, si risolvevano non in una contestazione di una errata percezione ovvero in una svista materiale ma in una richiesta di revisione delle risultanze processuali con la conseguenza che non potevano essere fatti valere in un giudizio di revocazione; c) che in ogni caso la CTR aveva ritenuto la sussistenza della responsabilità solidale D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 14, non sulla assenza di dichiarazioni fiscali per l’anno 2011 ma su plurimi elementi di fatto specificamente indicati.
3. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente affidandosi ad un unico motivo; l’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.
4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di impugnazione denuncia “nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, D.Lgs. n. 427 del 1997, art. 14”, si sostiene che la CTR abbia confuso la mancanza delle scritture contabili 2011 della Roma Distribuzione srl con le scritture contabili che esistevano e che in ogni caso l’assenza di scritture contabili non valeva come prova del “consilum fraudis”; le sentenza viene inoltre criticata, per quanto riguarda il debito IVA, perché il giudice adito in revocazione ” non ha preso quanto dedotto al punto 2 di pag. 4 e non ha di certo motivato sull’eccepita acquiescenza formatasi circa la documentazione delle operazioni svolte, depositate agli atti processuali come allegati 4, 5, 6 e 7 del ricorso introduttivo “che dimostrerebbe l’inesistenza del “consilum fraudis” che in ogni caso doveva essere provata dall’Agenzia non ricorrendo in presupposti della presunzione di frode previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, comma 5.
2. Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili.
2.1 Lo stesso, infatti, oltre a risultare non esaustivo, generico e poco intellegibile, si presenta privo di specificità in quanto si fa richiamo a deduzioni, atti e documenti che non solo non sono stati riprodotti nel ricorso nel loro contenuto ma neppure sono stati indicati e menzionati al punto che non è dato comprendere quale fosse la loro inferenza con la materia del contendere.
2 2 Il motivo, inoltre, non attinge affatto la ratio decidendum della sentenza che si fonda essenzialmente sulla ritenuta insussistenza del vizio revocatorio essendo le doglianze del contribuente dirette ad una rivisitazione delle risultanze processuali senza far valere alcun errore di fatto rilevante ai fini della revocabilità della sentenza.
2.3 La censure mosse dal ricorrente, per quel che è dato comprendere dalla lettura delle confuse e generiche contestazioni, lungi dal prospettare errori percettivi, si risolvono un inammissibile un invito a rivalutare argomentazioni, documenti e fatti ormai coperti da giudicato.
3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 6.000 per compensi oltre spese prenotate a debito.
– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso” a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021