Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29816 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 22790-2020 proposto da:

DEUTSCHE BANK SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale società incorporante Finanza & Futuro Banca Spa, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE, 204, presso lo studio dell’avvocato LUDOVICA D’OSTUNI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA ROSSELLA MARIANI;

– ricorrente –

contro

B.P., BANCO BPM SPA, BO.FA., L.L.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. R.G. 258002018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.

CONSIDERATO

che:

Deutsche Bank, s.p.a., ricorre per la correzione dell’errore materiale indicato come presente nell’ordinanza n. 9198 del 2020 di questa Corte, esponendo che, nella motivazione, a pag. 7, si indica ” Bo.Fa.” invece di ” B.P.” quale destinatario della procura e sotteso mandato come riportati, correttamente, nella sintesi del motivo di riferimento.

RILEVATO

che:

parte ricorrente deduce che l’errore sarebbe desumibile dalla stessa motivazione dell’ordinanza, in cui, a pag. 5, è riferito dell’unica procura generale oggetto di discussione nel giudizio, ossia quella, rilasciata il 27 settembre 2004, al futuro erede di C.D., B.P., originario attore per il risarcimento dei danni allegati come subiti a seguito di condotte distrattive di ingenti somme dai conti correnti del “de cuius”;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Rilevato che:

il ricorso dev’essere accolto;

in effetti, il provvedimento di questa Corte, nel sintetizzare il secondo motivo di ricorso, riferisce della procura generale rilasciata, come detto, al futuro erede di C.D., B.P., mentre, nello scrutinare la stessa censura (unitamente alla quinta), afferma: “il periodo di riferimento dell’indagine così perimetrata, avrebbe dovuto estendersi al decennio precedente all’interruzione contenuta nella missiva del 27 ottobre 2011 tempo in cui non era ancora intervenuta la procura e sotteso mandato a Bo. – posto che l’interruzione della prescrizione non è soggetta a particolari oneri formali…”;

la frase deve necessariamente intendersi nel senso che l’indagine di merito, in sede di rinvio, dev’estendersi sino al 27 ottobre 2001, ossia a un tempo precedente a quello del rilascio, datato 27 settembre 2004, della procura a B.P., futuro erede;

la mera svista è univocamente evincibile dal complessivo testo del provvedimento;

la parte ha anche interesse alla correzione dell’errore materiale, così da evitare che si possano ingenerare dubbi in sede di rinvio.

PQM

La Corte corregge l’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 9198 del 2020, di questa Corte nel senso che dove a pag. 7 si legge “il periodo di riferimento dell’indagine così perimetrata, avrebbe dovuto estendersi al decennio precedente all’interruzione contenuta nella missiva del 27 ottobre 2011 – tempo in cui non era ancora intervenuta la procura e sotteso mandato a Bo. – posto che l’interruzione della prescrizione non è soggetta a particolari oneri formali…” deve correggersi il termine ” Bo.” con quello ” B.”.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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