Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29817 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36375-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 28, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO BOTTACCHIARI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 509/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il 29/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

CONSIDERATO IN FATTO

1. S.C., socio al 25% della società Maglione srl, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate, rideterminando il maggiore reddito della società con conseguente recupero, per l’anno 2011, delle imposte, imputava la ripresa fiscale anche al socio al 25% stante la ristretta base societaria.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal socio e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale dell’Abruzzo rigettava l’appello rilevando che vi era la prova della mancata ripartizione tra i soci degli utili extra contabili essendo gli stessi stati immessi nel ciclo produttivo.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositato controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, in combinato disposto con l’art. 2729 c.c., e la L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR abbia errato nel ritenere che il contribuente abbia fornito la prova contraria alla presunzione di distribuzione dei ricavi occulti.

2. Il motivo è infondato.

2.1 In forza di un principio ribadito in più occasione dai giudici della Suprema Corte l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società di capitali a ristretta base sociale consente di inferire la loro distribuzione tra i soci in proporzione alle loro quote di partecipazione salva la facoltà per gli stessi di fornire la prova contraria costituita dal fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvesti (cfr tra le tante Cass. n. 26248/2010, Cass. n. 8473/2014 e da ultimo n. 27049/2019).

2.2 Nel caso di specie la CTR ha accertato, in punto di fatto, che l’importo di Euro 419,971,00, che secondo la contestazione mossa dall’Ufficio alla società costituisce incasso in nero per effetto della manomissione di registratori fiscali, è stato versato, come da accertamenti della stessa Guardia di Finanza nel conto.

2.3 La CTR ha quindi fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sopra indicati e la censura di violazione di legge si risolve in realtà una mera critica la valutazione degli elementi probatori fatta dalla CTR per escludere la ripartizione tra i soci degli utili occultati.

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Cass. Sez. 6-Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016).

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 4.100,00 per compensi ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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