Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29820 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 290-2020 proposto da:

PALISTRO VACANZE DI BERTOLINI FABIANA E C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LAURETTA FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

GAMMA TRIBUTI SRL, in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 52, presso l’avvocato VOCCIA DE FELICE MARIA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

COMUNE di ASCEA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3626/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.

RITENUTO IN FATTO

1. La soc. Palistro Vacanze di Bertolini Fabiana e C. sas impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno l’avviso di accertamento notificato dalla soc. La Gamma Tributi srl, concessionario per le attività di accertamento e riscossione per conto del Comune di Ascea (SA), con il quale veniva richiesto il pagamento dell’IMU per l’anno di imposta annualità 2013.

2. La CTP rigettava il ricorso 3.La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello osservando: a) che l’avviso di accertamento risultava redatto e sottoscritto in conformità con la normativa vigente e regolarmente notificato alla contribuente secondo quanto previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162; b) che la pretesa fiscale si riferiva ad annualità anteriore alla richiesta del contribuente mediante Docfa di variazione della rendita.

4 Avverso la sentenza della CTR la contribuente proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi. La Gamma Tributi srl si è costituita depositando controricorso mentre non si è costituito il Comune di Ascea.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e il secondo motivo la ricorrente denuncia ” omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla applicabilità della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87 in relazione alla sottoscrizione a stampa dell’atto impositivo” e “violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 1, comma 26, in relazione alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162 e della L. n.549 del 1995, art. 87; si sostiene che gli atti di accertamento e liquidazione dei tributi, in mancanza di sottoscrizione con firma autografa o attraverso sistemi digitali, sono da considerare inesistenti o nulli.

2. I motivi sono in primo luogo inammissibili per carenza del requisito di specificità non avendo il ricorrente né riprodotto l’avviso di accertamento e la documentazione relativa alla notifica, di cui si assume l’inesistenza e/o l’illegittimità né indicato la sede ove reperire tali atti.

2.1 Il motivo, valutato sotto il profilo del vizio motivazionale, è infondato in quanto la sentenza contiene una esauriente esposizione delle ragioni per le quali è stata ritenuta legittima l’indicazione a stampa del soggetto responsabile.

2.2 La censura è destituita di fondamento anche qualora la si voglia sussumere nel vizio di violazione di legge.

2.3 La L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, stabilisce che “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informatici automatizzata”

2.4 Questa Corte ha affermato che in tema di tributi regionali e locali, qualora l’atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale (Cass. Sez. 6-5, n. 20628/2017 e 12756/2019). La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito (Cass. 20628 / 2017, 9079/2015) che il citato art. 1, comma 87, è norma speciale non abrogata e che conserva, pertanto, la sua efficacia.

3 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione in riferimento alla variazione della rendita. 3.1 La censura, in disparte ogni profilo di ammissibilità per la scarsa intellegibilità, è infondata in quanto la CTR con motivazione tutt’altro che incongrua ha dato atto che le somme pretese dall’Ente con l’avviso di accertamento sono state calcolate su una rendita determinata anteriormente all’anno di imposta.

4 Il ricorso va quindi rigettato 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

condanna la ricorrente al pagamento delle processuali che si liquidano in Euro 5.600,00 oltre Euro 200,00 spese, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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