Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29824 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15310-2019 proposto da:

D.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PROPERZIO N. 5, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCIONI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO CICALA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), UFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

-controricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE GENERALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7836/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 20502/16, sez. 50, accoglieva il ricorso proposto da D.B.A. avverso l’avviso di accertamento ***** per estimi catastali.

Avverso detta decisione l’Agenzia proponeva appello innanzi alla CTR Lazio.

Il giudice di seconde cure, con sentenza7836/18, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente deduce la violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, in ragione dell’omesso riconoscimento da parte del giudice di seconde cure della mancanza di adeguata motivazione da parte dell’atto impugnato sia riguardo alle ragioni e agli elementi che hanno determinato riclassamento della microzona, in quanto tale, che a quelli che hanno portato all’attribuzione di una diversa rendita all’immobile di sua proprietà.

Il motivo è fondato.

La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento.

In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 27180 del 2019).

Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta, peraltro, ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156 del 2015).

L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione – anche secondo la Corte Costituzionale, che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza – deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (Corte Cost. 249/17).

E’ stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403 del 2019).

Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, questa Corte ha statuito che il predetto provvedimento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (Cass. Sez. 5 n. 23051 del 2019; Cass. n. 9770 del 2019).

In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e, se del caso, contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati.

Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. N. 27180 del 2019; Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 23051 del 2019).

La sentenza impugnata non si è attenuta i predetti principi.

La stessa si è limitata ad un generico richiamo al provvedimento di riclassamento affermando che la rivalutazione catastale era avvenuta in attuazione della normativa e dei provvedimenti amministrativi conseguentemente emanati di cui venivano citati gli estremi.

La motivazione della sentenza impugnata non risulta in conclusione essere coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte dianzi citati nonché anche riguardo alla congruità rispetto alla comparazione con i fabbricati similari.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, sussistendo le condizioni per la pronuncia nel merito, si accoglie il ricorso introduttivo del giudizio. Si compensano le spese dell’intero giudizio stante i contrastanti orientamenti giurisprudenziali emersi in passato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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