LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11085-2020 proposto da:
SICRI SRL, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO GRATTAROLA;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS spa, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;
e INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, *****, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PONTONE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORELLA FRASCONA’;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 709/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 09/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
che:
1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza n. 709/2019, ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Alessandria che aveva respinto le opposizioni, proposte dalla SICRI srl, avverso una cartella di pagamento, per Euro 2.842,54 in favore dell’INAIL, e avverso un avviso di addebito, per Euro 60.772,55 in favore dell’INPS, emessi per premi assicurativi e contributivi previdenziali omessi dall’agosto 2010 al febbraio 2015, a seguito della ritenuta utilizzazione a tempo pieno di cinque lavoratori nonostante gli stessi fossero stati assunti con contratti di lavoro a tempo parziale.
2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) il diniego opposto dall’INPS all’accesso richiesto dalla SICRI srl alle dichiarazioni rese in sede ispettiva da due lavoratori, all’epoca ancora dipendenti della società, non era affatto illegittimo secondo la giurisprudenza amministrativa; b) le deposizioni dei lavoratori escussi erano ammissibili limitatamente alle posizioni di altri lavoratori e non con riferimento alle proprie, avendo in quest’ultimo caso un interesse all’intervento per sostenere le ragioni dell’Ispettorato; c) con riguardo alle deposizioni dei testi P., B., C. e M., relativamente alle posizioni altrui, le stesse erano da ritenersi attendibili; d) era stata dimostrata la sussistenza degli obblighi contributivi a carico della datrice di lavoro.
3. Avverso la decisione di seconde cure ha proposto ricorso per cassazione la SICRI srl affidato a cinque motivi, cui hanno resistito l’INPS e l’INAIL con controricorso.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
5. La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’erronea applicazione del D.M. 4 novembre 1994, n. 757, art. 2, e la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 24, e dell’art. 24 Cost., comma 2, per non avere la Corte di merito dichiarato la illegittimità delle procedure delle richieste di accesso, presentate all’INPS, in ordine alla esibizione delle dichiarazioni rese dai lavoratori B. e C. che, peraltro, a differenza di quanto ritenuto, al momento del diniego non erano più dipendenti della società.
3. Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c., in merito alla capacità a testimoniare dei testi escussi, obiettando l’erroneità dell’assunto della Corte territoriale circa una limitata idoneità degli stessi a seconda dell’oggetto della loro deposizione.
4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 111 comma 6 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la Corte territoriale distinto, in ordine alla valutazione della credibilità delle deposizioni, le parti relative alle posizioni altrui rispetto a quelle dei testimoni, così adottando una motivazione meramente apparente e di fatto inesistente.
5. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione dell’obbligo motivazionale in relazione all’art. 111 Cost., in difetto dell’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale, nella valutazione di attendibilità delle deposizioni tra i testi addotti hic et inde, omesso di esaminare due documenti prodotti in appello da cui evincere la credibilità di alcuni rispetto ad altri.
6. Con il quinto motivo si censura l’omesso esame di un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere ritenuto la Corte territoriale che i prospetti redatti a mano su carta ordinaria e non firmati non erano ad essa società ascrivibili, così addossandole un onere probatorio che su di essa non gravava.
7. Il primo motivo è inammissibile.
8. Premesso che, nella materia oggetto del presente ricorso, l’opposizione non si configura come un’impugnazione dell’atto ma introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell’autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l’ulteriore conseguenza che il giudice ha il potere – dovere di esaminare l’intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa – nell’ambito delle deduzioni delle parti – all’esame completo nel merito della fondatezza dell’ingiunzione, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici (in termini Cass. n. 6778/2015), deve rilevarsi che non risulta specificata, in concreto, la lesione del diritto di difesa che rie sarebbe derivato alla ricorrente dall’illegittimo diniego opposto dall’INPS all’accesso richiesto dalla SICRI srl alle dichiarazioni ispettive rese dai due lavoratori, atteso che comunque in sede giurisdizionale è stata espletata l’attività istruttoria richiesta e il giudice adito comunque avrebbe potuto essere sollecitato a svolgere accertamenti, anche officiosi, qualora si fosse palesata la necessità.
9. E’ opportuno, infatti, precisare che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme procedimentali attinenti alla pregressa fase amministrativa non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione.
10. Il secondo motivo è infondato relativamente alla parte della impugnata sentenza in cui il giudice di merito risulta avere applicato correttamente il consolidato principio secondo cui l’incapacità a testimoniare dei lavoratori sussiste solo quando sia configurabile, in capo a costoro, un interesse attuale e concreto che li legittimi ad intervenire nel giudizio, non risultando tuttavia precluso al giudice di interrogarli servendosi dei poteri previsti dall’art. 421 c.p.c. (Cass. n. 2075/2013; Cass. n. 1256/2016): ciò che conta, infatti, è la valutazione sulla attendibilità del dichiarato; il motivo e’, poi, inammissibile perché la Corte di merito, sulla base di una esaustiva valutazione, corredata da adeguata motivazione e, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto attendibili le deposizioni dei lavoratori con riguardo alle posizioni altrui.
11. Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).
12. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo, da trattarsi congiuntamente perché interferenti, sono parimenti inammissibili.
13. In primo luogo, va specificato che, relativamente al vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost., esso sussiste solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 25866/2010): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso de quo.
14. In secondo luogo, sempre sotto il profilo motivazionale, deve rilevarsi che sono denunciabili ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le sole fattispecie di motivazione assente, apparente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa ed incomprensibile, tale da determinare una violazione costituzionalmente rilevante ai sensi dell’art. 111 Cost. (cfr. Cass. n. 4965/2018), anche esse non sussistenti nell’iter argomentativo e decisionale della Corte di merito.
15. In terzo luogo, va sottolineato che le censure ex art. 360 c.p.c., n. 5, su questioni di fatto, sono inammissibili ex art. 348 ter c.p.c., u.c., vertendosi in ipotesi di cd. “doppia conforme”.
16. In quarto ed ultimo luogo, deve in ogni caso precisarsi che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass. 19881/2014).
17. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
18. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in considerazione del diverso valore dei crediti oggetto delle cartelle impugnate.
19. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi in favore dell’INPS e in Euro 1.500,00 per compensi in favore dell’INAIL, oltre per entrambi alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021