LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 7818-2020 proposto da:
R.E., difensore della NUOVI SPAZI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL RISORGIMENTO 14, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 4084/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 18/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
RILEVATO
che:
L’Avv. R.E., in qualità di difensore della Nuovi Spazi s.r.l., propone ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 4084/2020, depositata il 18 febbraio 2020, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto da Roma Capitale, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Rileva il ricorrente che, nel controricorso, la Nuovi Spazi s.r.l. aveva chiesto la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario; risultava pertanto palese l’errore materiale in cui era incorsa la Corte, omettendo di distrarre le spese in favore dell’Avv. R.E., difensore antistatario della Nuovi Spazi s.r.l.
Roma Capitale non ha svolto difese.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
La Nuovi Spazi s.r.l., nel controricorso depositato nel giudizio di cassazione, ha chiesto la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario Avv. R.E..
Ciò posto, va osservato che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 20 – che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017).
Non essendosi la CTR pronunciata sull’istanza di distrazione delle spese processuali in favore difensore antistatario, va dunque corretto il dispositivo dell’ordinanza disponendo in conformità della richiesta formulata dall’odierno ricorrente.
In conclusione, il ricorso va accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 4084/2020, depositata il 18 febbraio 2020, sia corretto aggiungendo, dopo le parole “La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge”, le parole “da distrarsi al difensore antistatario”.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
Dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 4084/2020, depositata il 18 febbraio 2020, sia corretto aggiungendo, dopo le parole “La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge”, le parole “da distrarsi al difensore antistatario”.
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021