Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.29847 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22172-2020 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOSUE’ NORRITO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6997/14/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 02/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. S.M. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Trapani, che aveva accolto il ricorso del medesimo contribuente contro l’avviso d’accertamento emesso, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, che aveva determinato il suo maggior reddito sintetico per l’anno d’imposta 2007.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso risulta collegato, per motivi soggettivi e per correlazione oggettiva, con quello avente n. r.g. 22185/2020, anch’esso fissato per la trattazione e la decisione all’odierna adunanza, ma rinviato per difetto di comunicazione alle parti. Appare quindi opportuno, in considerazione della correlazione dei due giudizi, disporre il rinvio a nuovo ruolo anche di quest’ultimo, al fine della fissazione di una nuova udienza, nella quale trattare entrambi.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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