Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2985 del 08/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1005-2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell’avvocato CATALDO D’ANDRIA, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO ALFREDO FERRARIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1428/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 30/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

RILEVATO

che:

il contribuente B.A., titolare della ditta “BAAC INFORMATICA”, propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza della CTP di Parma, che aveva respinto il suo ricorso avverso due avvisi accertamento IVA anni 2010 e 2011; gli avvisi erano stati emessi per essere stato accertato che la ditta del contribuente aveva acquistato nel 2010 e nel 2011 materiale elettronico quasi esclusivamente da tale s.r.l. “QUBIT”, società cartiera priva di autonoma struttura operativa, che non svolgeva in realtà alcuna attività commerciale.

CONSIDERATO

che:

il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, il contribuente lamenta violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 20 e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la CTR aveva statuito che esso ricorrente non avrebbe potuto avvalersi del decreto di archiviazione emesso nei suoi confronti dal giudice penale, per non essere stata fornita la prova che egli fosse a conoscenza della natura fittizia della s.r.l. “QUBIT” e che vi fosse un accordo fra le parti finalizzato alla frode fiscale; invero, ferma restando l’autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, il decreto di archiviazione aveva la stessa valenza di una sentenza di assoluzione, trattandosi in entrambi i casi di indizi, che il giudice tributario era tenuto a valutare ex art. 116 c.p.c., in quanto gli elementi da lui addotti nel giudizio penale erano quelli medesimi fatti valere nell’ambito della presente controversia tributaria;

che, con il secondo motivo, il contribuente lamenta violazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 20, e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che l’Agenzia delle entrate avesse assolto l’onere della prova su di essa gravante, limitandosi ad un’analisi riferita alla sola sfera della s.r.l. “QUBIT”, società fornitrice, rimarcando le sue irregolarità fiscali, senza fornire alcuna prova circa l’inesistenza delle operazioni, cui si riferiva l’IVA detratta e circa la consapevolezza che egli avrebbe potuto avere, usando l’ordinaria diligenza, delle irregolarità commesse dalla società che gli aveva fornito il materiale;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita fuori termine, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, ex art. 370 c.p.c., comma 1;

che il ricorrente ha altresì presentato memoria illustrativa;

che il primo motivo di ricorso proposto dal contribuente è infondato;

che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 25467 del 2013; Cass. n. 8999 del 2014; Cass. n. 16262 del 2017), il decreto di archiviazione penale non impedisce che uno stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato in ambito tributario, tenuto conto dell’ontologica diversità intercorrente fra il decreto di archiviazione penale, che ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere e la sentenza penale, la quale viceversa presuppone un processo; tenuto poi conto della relazione di autonomia e di separatezza che sussiste fra il giudizio penale e quello tributario (cfr. del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 20), in quanto in quest’ultimo vigono limitazioni di prove, che non operano nel giudizio penale ed in esso possono farsi valere presunzioni legali, inidonee di per sè sole a fondare una denuncia penale di condanna, sia la sentenza penale di condanna, sia il decreto di archiviazione penale costituiscono meri elementi di valutazione, che il giudice tributario deve porre a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al giudizio; e, nella specie, la CTR, con valutazione di merito insindacabile nella presente sede di legittimità, ha adeguatamente dato conto della sussistenza di elementi indiziari di segno contrario, tali da far ritenere indeducibile l’IVA dichiarata dal contribuente, siccome afferente ad operazioni soggettivamente inesistenti; la CTR ha invero rilevato come le fatture emesse dal contribuente erano collegate a prestazioni soggettivamente inesistenti, in quanto la s.r.l. “QUIBIT”, che aveva fornito al contribuente il materiale informatico, esisteva solo formalmente, non svolgeva in realtà alcuna attività; era priva di documentazione sia contabile, sia extracontabile; cambiava continuamente di sede; non possedeva magazzini; non aveva infine mai risposto agli inviti a comparire innanzi all’amministrazione finanziaria;

che è altresì infondato il secondo motivo di ricorso proposto dal contribuente, in quanto la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 8999 del 2014; Cass. n. 5873 del 2019) è concorde nel ritenere che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, è onere dell’ufficio, che contesti il diritto del contribuente a portare in detrazione l’IVA pagata su fatture emesse da un concedente diverso dall’effettivo cedente del bene, dare la prova che il contribuente, al momento in cui ha acquistato il bene, sapesse o potesse sapere, con l’uso della diligenza media, che l’operazione invocata a fondamento del diritto di detrazione fosse inserita in un contesto fraudatorio; ora, nella specie, la CTR non solo ha adeguatamente dato conto dei molteplici e convergenti elementi, dai quali desumere che la s.r.l. “QUIBIT”, principale fornitrice al ricorrente del materiale informatico, per il quale era stata chiesta l’IVA in detrazione, fosse una società cartiera, del tutto inesistente, ma ha altresì enumerato gli elementi dai quali poter fondatamente desumere che il contribuente avesse a sua disposizione una serie di elementi sufficienti a far percepire ad un imprenditore onesto che opera sul mercato e che sia mediamente diligente che il soggetto che gli aveva ceduto i beni aveva, con l’emissione della relativa fattura, evaso l’IVA e compiuto, in tal modo, una frode; e la consapevolezza del contribuente di partecipare ad un sistema frodatorio è stata desunta dalla circostanza che egli aveva sistematicamente acquistato sottocosto la merce fornitagli dalla s.r.l. “QUIBIT”, rivendendo quest’ultima la propria merce a prezzi più bassi rispetto a quelli di acquisto;

che, da quanto sopra, consegue il rigetto del ricorso proposto dal contribuente, con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio, quantificate come in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in complessivi Euro 10.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

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