LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 17158/2013 R.G. e 7444/2016 R.G., proposti da:
CEPUIN IMMOBILIARE Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via di Villa Severini n. 54, presso lo studio dell’Avv. Antonio Tocci, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine della comparsa di costituzione del nuovo difensore in data 20 maggio 2016, dall’Avv. Fabio D’Acunto, quanto al ricorso RGN 17158/2013 e in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione quanto al ricorso RGN 7444/2016;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso le sentenze n. 5/14/2013 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio depositata in data 16.1.2013 e n. 4869/37/2015 della stessa Commissione, depositata in data 17.9.2015;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 maggio 2021 dal Consigliere Dott. Grazia Corradini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 16/58/2012 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettò parzialmente il ricorso proposto dalla Srl CEPUIN IMMOBILIARE, esercente l’attività di locazione degli immobili, contro l’avviso di accertamento n. ***** emesso nei suoi confronti dalla Agenzia delle Entrate ai fini IRES, IRAP ed IVA per l’anno 2007, con cui la detta Agenzia aveva ritenuto non inerenti e relativi a prestazioni soggettivamente inesistenti i costi di ristrutturazione di un immobile che aveva quindi recuperato a tassazione per l’importo di Euro 124.900,00 e recuperato a tassazione l’omessa dichiarazione di ricavi pari ad Euro 100.000,00. L’accertamento era stato emesso sulla base di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza nel 2008, da cui era scaturito un processo verbale di constatazione attraverso il quale era emerso che la società CEPUIN aveva contabilizzato indebitamente costi afferenti lavori di ristrutturazione edilizia effettuati dalla società Edilfabi Srl, i quali, benché contabilmente risultassero eseguiti su un immobile di proprietà della CEPUIN, in realtà erano stati effettuati su un villino di proprietà esclusiva di P.E., amministratore della CEPUIN e su una villa di proprietà del fratello di P.E., come riconosciuto dal legale rappresentante della Edilfabi, tant’e’ che gli assegni, allegati in copia alle fatture, non erano confluiti nel conto corrente della Edilfabi e non risultavano neppure negli estratti conti di tale società; inoltre, sempre in occasione della verifica fiscale, era stata accertata e contestata l’omessa fatturazione e contabilizzazione di ricavi in relazione all’associazione in partecipazione per la partecipazione ad aste giudiziarie al fine della compravendita di immobili con la signora T.O., la quale aveva conferito nell’anno in considerazione nelle casse della società Cepuin la somma di Euro 100.000,00, quale provento di una operazione di intermediazione, che, secondo la T., le sarebbe stata restituita non essendo andato a buon fine l’acquisto di un immobile e che invece, secondo i verificatori, avrebbe costituito il provento di una operazione simulata, diretta a fare confluire la somma nella disponibilità dei soci P.E. e P.C., al fine di evitare di contabilizzare i ricavi ed in particolare di non dichiarare introiti per Euro 100.000,00 con evasione dell’IVA relativa per Euro 20.000,00, come si desumeva dal fatto che la Signora T. non aveva mai fornito prove della provenienza della somma (attribuita genericamente a prestito della madre e lascito dell’ex marito) e che la società non aveva provato né giustificato l’effettivo incasso della somma erogata dalla T. e tanto meno l’utilizzo della stessa nella procedura di acquisto di un immobile non andata a buon fine.
Con il ricorso iniziale la ricorrente aveva dedotto l’illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 12, per non avere l’Ufficio Finanziario fornito chiarimenti in ordine alle eccezioni evidenziate dalla ricorrente nelle memorie difensive presentate successivamente alla notifica del processo verbale di constatazione e per omessa prova, da parte dell’Ufficio, della inesistenza delle operazioni fatturate e della omessa contabilizzazione di maggiori ricavi. Il primo giudice rilevò però che le memorie difensive erano state prese in esame dall’accertamento che correttamente le aveva respinte e che le dichiarazioni del sig. F., rese nel verbale di constatazione, laddove aveva sostenuto che i lavori erano stati eseguiti sulle ville personali dei fratelli P., che non rientravano nel patrimonio merci o immobiliare della società CEPUIN, avessero vero e proprio valore confessorio contra se, essendo da esse derivato il coinvolgimento del F. in una indagine penale, e fossero pertanto attendibili ed idonee a dimostrare che le operazioni, cui si riferivano i costi ritenuti correttamente non deducibili, fossero state svolte per finalità non inerenti all’attività dell’impresa. La Commissione Tributaria Provinciale ritenne invece fondato il ricorso iniziale della contribuente nella parte in cui aveva contestato l’omessa contabilizzazione di ricavi alla luce della produzione delle copie di due assegni circolari per un totale di 100.000 Euro e della ricevuta del versamento della somma da parte della signora T. presso la Banca di Roma che dimostrava la restituzione della somma mentre l’Ufficio non aveva fornito alcuna prova di quanto asserito nell’accertamento.
Investita dall’appello della società CEPUIN, che ripropose, per la parte di soccombenza, le stesse questioni già dedotte con il ricorso introduttivo, nonché dell’appello incidentale della Agenzia delle Entrate quanto all’annullamento del recupero dei maggiori ricavi, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 5/14/2013, respinse l’appello principale della contribuente ed accolse quello incidentale dell’Ufficio, così confermando integralmente l’iniziale accertamento. La Commissione Tributaria Regionale ritenne del tutto irrilevante l’eventuale omessa risposta dell’accertamento alle memorie difensive presentare dal contribuente dello statuto dei diritti del contribuente, ex art. 12, comma 7, posto che non avrebbe potuto comunque comportare la nullità – non prevista – dell’atto, contro il quale poteva essere esercitata ogni più ampia tutela in sede amministrativa e giudiziaria e, quanto al merito, che le dichiarazioni del F. dimostravano che i lavori non erano stati eseguiti su immobili aziendali, come indicato in fattura, bensì su due ville di proprietà personale dei fratelli P. ed avevano valore idoneo a fondare una valida presunzione, provenendo da soggetto attendibile, così da potere giustificare il convincimento del giudice, anche perché confermate dalle indagini contabili eseguite sulle due società (CEPUIN ed Edilfabi) ed in particolare dall’esame dei conti correnti bancari e delle fatture riguardanti i lavori svolti. Quanto poi all’omessa contabilizzazione di ricavi in relazione alla associazione in partecipazione con la signora T. ritenne che l’Ufficio avesse provato, sulla base delle indagini svolte dai verificatori della Guardia di Finanza, che la somma di 100.000,00, costituente il provento di una operazione di intermediazione immobiliare, fosse stata consegnata “in nero” alla signora T. al fine di farla pervenire ai fratelli P. sulla base del rilievo che si trattava di una operazione simulata diretta ad evitare la sua contabilizzazione poiché non esistevano elementi che consentissero di ritenere provato e tanto meno giustificato l’incasso effettivo, da parte della società, della somma erogata dalla T. e l’utilizzazione della stessa nella procedura di acquisto che non sarebbe andata a buon fine.
Contro la sentenza d’appello, depositata in data 16.1.2013, ha presentato ricorso per cassazione (iscritto con il numero di registro generale 17158/2013) la società CEPUIN, con atto notificato in data *****, affidato a dieci motivi, cui ha resistito con controricorso la Agenzia delle Entrate.
Con separata sentenza n. 6922/6/2014 la commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettò il separato ricorso proposto dalla stessa società CEPUIN IMMOBILIARE contro l’avviso n. ***** che aveva accertato la mancata applicazione ed il mancato versamento dell’imposta sostitutiva dovuta sugli utili occulti (accertati separatamente nei confronti della società ai fini IRES, IRAP ed IVA con l’avviso n. ***** sopra indicato) distribuiti ai soci in conseguenza dell’applicazione della presunzione di distribuzione degli utili ai soci di società a ristretta base azionaria.
Il primo giudice ritenne non necessaria la sospensione del giudizio in attesa della definizione con giudicato del ricorso proposto con riferimento all’accertamento degli utili nei confronti della società e che la presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci di società a ristretta base azionaria fosse stata legittimamente applicata in assenza di prova contraria, non essendo necessario che l’accertamento dei redditi nei confronti della società si fosse reso definitivo in presenza di due sentenze di merito sfavorevoli alla contribuente e del giudicato interno nei confronti dei soci che non avevano provato e neppure dedotto che gli utili occulti non erano stati distribuiti. La commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 4869/37/2015, rigettò l’appello della società contribuente e confermò la sentenza di primo grado poiché il presente giudizio non riguardava il reddito dei soci derivato da quello accertato in capo alla società, bensì l’imposta che avrebbe dovuto versare all’Erario in conseguenza dei dividendi erogati occultamente, per cui correttamente il primo giudice aveva respinto l’istanza di sospensione necessaria del giudizio ed altrettanto correttamente aveva ritenuto fondato l’accertamento affrontando tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.
Anche contro tale sentenza, deposita in data 17/9/2015 e non notificata, ha proposto ricorso la cassazione la società CEPUIN (iscritto con il n. di registro generale 7444/16) con atto notificato in data *****, affidato a cinque motivi, al quale ha resistito con controricorso la Agenzia delle Entrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si deve disporre la riunione dei due ricorsi RGN nn. 17158/2013 e 7444/2016, fissati entrambi per la stessa adunanza camerale, al fine della loro trattazione congiunta, trattandosi di impugnazione di due accertamenti che, pur se non riunificati ed invece decisi separatamente in sede di merito, peraltro hanno tratto origine dalla stessa verifica fiscale e dallo stesso presupposto impositivo per la stessa annualità di imposta (2007) costituito dal riscontro di utili occulti non dichiarati dalla società ed accertati in capo alla stessa ma anche con riguardo alla mancata applicazione della imposta sui dividenti distribuiti ai soci, in conseguenza del conseguimento di utili in capo alla società, sulla base della presunzione di distribuzione degli utili occulti a soci di società a ristretta base azionaria.
1.1. Questa corte ha infatti ritenuto che l’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 c.p.c., essendo volto a garantire l’economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi ma legate l’una all’altra da un rapporto di pregiudizialità e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione (v., per tutte, cass. Sez. 1, Sentenza n. 22631 del 31/10/2011 Rv. 620433 – 01), tanto più qualora, come nel caso in esame, venga dedotto un rapporto di pregiudizialità fra le due cause che avrebbe dovuto comportare la sospensione della seconda nel corso del giudizio di merito, in attesa del giudicato sulla sentenza relativa all’accertamento delle imposte sui redditi nei confronti della società. Analogamente è stata ritenuta corretta la riunione, con riguardo ai ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio in senso sostanziale, trattandosi di un caso assimilabile a quello – previsto dall’art. 335 c.p.c. – della proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza (v. cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 9192 del 10/04/2017 Rv. 643737 – 01).
1.2. Si tratta di principi ampiamente consolidati nella giurisprudenza di questa corte e peraltro del tutto in linea con il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti, da cui deriva pure che la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, pur non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., è pur sempre consentita se sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici, in assenza poi nel caso in esame di qualsiasi ritardo poiché le due cause sono già chiamate alla stessa adunanza (v. Sez. U -, Ordinanza n. 8774 del 30/03/2021 Rv. 660857 – 0; Sez. 3 -, Sentenza n. 14365 del 27/05/2019 Rv. 654203 – 01).
2. ciò posto, partendo dall’esame del ricorso RGN 17158/2013, con il primo motivo la ricorrente si duole di violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata escluso la nullità dell’accertamento benché mancasse nello stesso la adeguata valutazione delle deduzioni difensive opposte dalla CEPUIN all’atto di contestazione e consistenti nella omessa prova, da parte dell’Ufficio, delle operazioni fatturate, non essendo sufficienti le dichiarazioni del sig. F. e, per converso, nella prova, offerta dalla contribuente, della realtà delle operazioni alla stregua delle fatture e degli assegni attestanti il pagamento. La mancata presa in esame, nella sostanza, delle memorie illustrative non costituiva, ad avviso della ricorrente, una mera irregolarità, come sostenuto dalla sentenza impugnata, bensì una nullità del procedimento, pur se non espressamente prevista, per violazione del contraddittorio, come ritenuto anche dalla sentenza Soprope’, c-349/07 del 18 dicembre 2008 della corte di Giustizia.
3. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, degli artt. 2727 e 2729 c.c., del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata ritenuto legittimo il disconoscimento dei costi esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese da un soggetto terzo (nella specie l’emittente delle fatture) in sede di verifica che costituivano un solo e mero indizio inidoneo ad integrare quella prova della inesistenza delle operazioni che sarebbe spettata all’Ufficio, occorrendo invece presunzioni gravi, precise e concordanti.
4. con il terzo motivo si sostiene, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalla inidoneità delle dichiarazioni del terzo a fondare il disconoscimento di costi regolarmente fatturati e documentati, non potendo tali dichiarazioni, in concreto, essere considerate indizio grave preciso e concordante della inesistenza delle prestazioni fatturate dalla società Cepuin, perché contraddittorie, inattendibili ed incongruenti e contrastate dalle controprove offerte dalla contribuente.
5. Il quarto motivo, premesso che la modifica di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012, non sarebbe applicabile al processo tributario, lamenta infine omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la sentenza impugnata omesso ogni esame in merito alle prove fornite dalla società Cepuin a dimostrazione della sostanziale infondatezza della pretesa erariale.
6. Il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto corretto il recupero, da parte dell’Ufficio, di presunti ricavi per 100.000,00 Euro, pur trattandosi di una operazione rientrante nella normale attività sociale della contribuente ed essendo il recupero fondato su arbitrarie deduzioni dei verificatori costituite dal modesto tenore di vita della signora T. che non poteva da solo giustificare la ripresa induttiva dei ricavi.
7. Il sesto motivo lamenta, sempre in relazione al recupero dei ricavi, violazione dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere l’Ufficio fornito in giudizio la prova della asserita simulazione dell’associazione in partecipazione e neppure la prova dell’asserita omessa contabilizzazione dei ricavi da parte della Cepuin, limitandosi ad un ragionamento inferenziale che si traduceva in una presunzione a catena ed in un tortuoso percorso argomentativo.
8. Il settimo, l’ottavo, il nono ed il decimo motivo di ricorso ripropongono la stessa questione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sotto il profilo della omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in merito agli argomenti utilizzati dalla sentenza impugnata per giustificare, attraverso presunzioni a catena, la presunta simulazione del contratto di associazione in partecipazione tra la Cepuin e la signora T. (settimo motivo); dell’omesso esame del fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti costituito dalla valutazione delle prove fornite in giudizio dalla Cepuin a dimostrazione della infondatezza della maggiore pretesa erariale (ottavo motivo); dell’omessa motivazione sul fatto decisivo che la signora T. sarebbe stata una mera prestanome dietro la quale si celavano i fratelli P. (nono motivo) e, infine, dell’omesso esame del fatto decisivo costituito delle prove fornite dalla società Cepuin a sostegno della inesistenza della maggiore pretesa erariale.
9. Il ricorso è infondato.
10. Quanto al primo motivo, con cui si deduce in particolare la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, va osservato che, secondo questa corte, (cass. civ., 31 marzo 2017, n. 8378) in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, “e’ valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni presentate dal contribuente ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, atteso che la nullità consegue solo alle irregolarità per cui essa sia espressamente prevista dalla legge, oppure, in difetto di previsione, allorché ricorra una lesione di specifici diritti o garanzie tali da impedire la produzione di effetti da parte dell’atto cui ineriscono”.
10.1. Si tratta di un principio ampiamente consolidato, in linea con la giurisprudenza precedente (v., per tutte, Sez. 5, Sentenza n. 3583 del 24/02/2016 Rv. 639031 – 01) e successiva, che peraltro non è neppure pertinente nel caso in esame poiché risulta dalle stesse trascrizioni del ricorso e dalla allegazione allo stesso dell’avviso di accertamento, che, nel caso di specie, le memorie difensive della contribuente sono state prese espressamente in esame dall’accertamento, il quale le ha valutate e le ha ritenute non idonee ad intaccare la correttezza del pvc, che aveva già valutato tutti gli argomenti portati dalla ricorrente.
10.2. La doglianza della contribuente non è quindi pertinente poiché – a parte il rilievo che, seppure non vi fosse stata risposta, si sarebbe trattato di una mera irregolarità e non di una nullità non prevista dalla norma, come riconosciuto dalla stessa ricorrente – una risposta vi è stata nell’accertamento e si trattava oltretutto di una risposta, pur se non necessaria, del tutto adeguata rispetto alle doglianze della ricorrente che non aveva tenuto conto degli argomenti già sviluppati dal pvc.
10.3. Anche la pretesa violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, dedotta sempre con il primo motivo di ricorso, alla luce della giurisprudenza della corte di Giustizia, per omessa risposta “adeguata” alla memoria difensiva presentata ai sensi dello statuto dei diritti del contribuente, art. 12, comma 7, è insussistente poiché il contraddittorio endoprocedimentale vi è certamente stato in sede di pvc ed ha avuto ulteriore sviluppo mediante l’invito a presentare memorie a seguito della notifica dello stesso, mentre la citata sentenza Soprope’ ha effettivamente sancito che il contraddittorio preventivo costituisce un principio di civiltà giuridica, generale ed ineludibile, argomentando all’uopo che, “la regola secondo cui il destinatario di una decisione ad esso lesiva deve essere messo in condizione di far valere le proprie osservazioni prima che la stessa sia adottata, ha lo scopo di mettere l’autorità competente in grado di tener conto di tutti gli elementi del caso” (cfr. cGUE n. 349 del 2007), cosicché, al fine di assicurare una tutela effettiva, il soggetto destinatario di un provvedimento autoritativo produttivo di effetti sfavorevoli nella sua sfera giuridica deve essere posto nelle condizioni di esporre le proprie ragioni ed osservazioni entro un congruo lasso di tempo prima dell’emissione del provvedimento stesso; però nella specie non si pone un problema del mancato rispetto del termine di 60 giorni per consentire al contribuente di esporre le proprie ragioni poiché quel termine è stato rispettato ed anzi il contribuente ha presentato le proprie memorie che sono state pure prese in esame in sede di accertamento.
10.4. Ne consegue quindi la infondatezza del primo motivo.
11. Anche il secondo motivo è infondato.
11.1. Premesso che nella specie si è trattato, come risulta pacificamente dall’accertamento, di costi ritenuti dall’Ufficio indetraibili perché soggettivamente inesistenti in quanto relativi a prestazioni su beni di terzi (nella specie ristrutturazione delle ville personali dell’amministratore della società e del fratello dello stesso), oltre che non inerenti in quanto non relativi a beni aziendali e che la Agenzia delle Entrate non ha mai contestato di essere tenuta ad offrire la prova dei fatti posti a sostegno dell’accertamento, pur sostenendo di averla ampiamente offerta attraverso la verifica della Guardia di Finanza che aveva investito anche la contabilità delle due società coinvolte (la CEPUIN e la prestatrice dei lavori e fatturante Edilfabi), è consolidato il principio per cui, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, la prova della inesistenza soggettiva può essere data dalla Amministrazione Finanziaria anche mediante presunzioni, dotate di gravità, precisione e concordanza, restando invece priva di rilievo tanto la prova sulla regolarità formale delle scritture, quanto le evidenze contabili dei pagamenti (e cioè la pretesa prova contraria che ha ritenuto di dare la contribuente), poiché si tratta di circostanze già insite nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente (e relative a dati e documenti facilmente falsificabili), in quanto tali inidonee di per sé a dimostrare l’estraneità alla frode (v. cass. n. 20059 del 2014 cit.; cass. n. 428 del 14/01/2015; cass. n. 29002 del 05/12/2017; corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, c277/14).
11.2. In siffatti casi, in tema di IVA, ma analogamente in tema di imposte sui redditi, nella ipotesi più diffusa di operazioni soggettivamente inesistenti e cioè delle cd. “frodi carosello” – fondate sul mancato versamento dell’imposta incassata da società “cartiere” a seguito di acquisti intracomunitari, o altrimenti esenti, e successive rivendite anche attraverso l’interposizione di una o più società filtro (“buffers”) – il meccanismo dell’operazione e gli scopi che la stessa si propone (acquisizione di materiali a prezzi più contenuti al fine di praticare prezzi di vendita più bassi, con alterazione a proprio favore del libero mercato), fanno infatti presumere la piena conoscenza della frode e la consapevole partecipazione all’accordo simulatorio del beneficiario finale, con la conseguenza che, in applicazione del relativo principio sancito dalla Dir. 17 maggio 1977, n. 77/388/cEE, art. 17, l’IVA assolta dal medesimo beneficiario nelle operazioni commerciali con la società filtro non è detraibile ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, anche se le predette operazioni siano state effettivamente compiute e le relative fatture, al pari dell’intera documentazione contabile, sembrino perfettamente regolari trattandosi di mezzi normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (v. cass. Sez. 5, Sentenza n. 867 del 20/01/2010 Rv. 611768 – 01; v. ancora, cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 9851 del 20/04/2018 Rv. 647837 – 01; cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 27566 del 30/10/2018 Rv. 651269, e, da ultimo, cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 5339 del 27/02/2020 Rv. 657341 – 01).
11.3. Anche nella giurisprudenza della corte di Giustizia (corte giustizia 22 ottobre 2015, c277/14, già citata) è consolidato il principio per cui, in tema di detrazione dell’IVA correlata ad operazioni inesistenti, la prova che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione dei beni si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto, può essere fornita dall’Amministrazione mediante presunzioni – come espressamente prevede il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2 – valorizzando, nel quadro indiziario, quali elementi sintomatici della mancata esecuzione della prestazione dal fatturante, l’assenza della minima dotazione personale e strumentale adeguata alla predetta esecuzione, l’immediatezza dei rapporti (cedente/prestatore fatturante interposto e cessionario/committente), una conclamata inidoneità allo svolgimento dell’attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e la società coinvolta nell’operazione. E pure con la sentenza C-439/04 par. 59 Axel Kittel la Corte di Giustizia ha ritenuto che deve essere negata la detraibilità se l’operatore “sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare con il proprio acquisto ad un’operazione che si iscriveva in una frode all’IVA”.
11.4. Alla luce di tali consolidati principi, cui si ritiene di dare continuità in questa sede, spettava quindi all’Ufficio dimostrare che la prestazione di servizi era stata eseguita su beni di terzi e che il contribuente ne era a conoscenza e sotto tale profilo la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi in ordine alla distribuzione dell’onere della prova nella materia di cui si tratta poiché ha ritenuto che l’Ufficio Finanziario avesse offerto la prova a lui spettante sulla base delle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dal prestatore dei servizi (a se sfavorevoli e per questo dotate di massima attendibilità, tanto che era stato coinvolto in un procedimento penale sulla base di tali dichiarazioni), corroborate dai riscontri contabili delle due società nonché dagli estratti dei conti correnti bancari e dalle fatture riguardanti i lavori svolti.
11.5. La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata si sarebbe basata solo sulle dichiarazioni del sig. F., di per sé non sufficienti in quanto integranti un solo indizio e non affidabili, ma, a parte il rilievo che i giudici di appello hanno utilizzato plurimi indizi (della cui sussistenza non si fa carico il motivo di ricorso), anche se l’accertamento fosse stato basato soltanto sulle dichiarazioni rese dall’emittente delle fatture alla polizia tributaria, valutate criticamente in merito alla loro attendibilità, la prova sarebbe stata ugualmente sufficiente. E’ infatti consolidato il principio per cui, nel processo tributario, le dichiarazioni del terzo, acquisite dalla polizia tributaria nel corso di un’ispezione e trasfuse nel processo verbale di constatazione, a sua volta recepito dall’avviso di accertamento, hanno valore indiziario, concorrendo a formare il convincimento del giudice, qualora confortate da altri elementi di prova e possono nel concorso di particolari circostanze ed in ispecie quando abbiano valore confessorio, integrare non un mero indizio, ma una prova presuntiva, ai sensi dell’art. 2729 c.c., idonea anche da sola ad essere posta a fondamento e motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica, da parte dell’amministrazione finanziaria (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9876 del 05/05/2011 Rv. 617655 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 16711 del 09/08/2016 Rv. 640982 – 01).
11.6. A tali corretti principi si è attenuta la sentenza impugnata con conseguente infondatezza del secondo motivo di ricorso.
12. Il terzo motivo di ricorso, che ripropone la stessa questione della inidoneità delle dichiarazioni del terzo a fornire la prova della inesistenza soggettiva e della non inerenza dei costi sotto il profilo della omessa motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
12.1. A parte il rilievo che la sentenza impugnata, come riassunta nella parte espositiva del presente provvedimento, ma come riportata anche nel ricorso dalla stessa contribuente, contiene un apparato giustificativo della rilevanza probatoria delle dichiarazioni del terzo alla luce della loro valutazione critica e dei riscontri offerti dalla contabilità delle due società (come risultante dal pvc recepito dall’accertamento era infatti emerso che nei conti correnti della Edilfabi non erano confluiti gli importi degli assegni asseritamente corrisposti in pagamento delle fatture e che neppure negli estratti conto risultava quel pagamento), il che rendeva fondato il recupero delle spese non veritiere e non inerenti, in ogni caso, con riguardo alla dedotta violazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., in seguito alla riformulazione di detta disposizione nel 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), ove la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Nella specie la motivazione appare invece non inferiore al minimo costituzionale, avendo il giudice di appello dato risposta alle doglianze della contribuente. E di ciò non tiene conto la ricorrente la quale si limita a sostenere che la sentenza impugnata avrebbe dovuto meglio soppesare la concreta rilevanza probatoria delle dichiarazioni del terzo anche alla luce delle prove fornite dalla controparte, così richiedendo una rivalutazione del merito della causa che non è consentita nel giudizio di legittimità.
13. E’ inammissibile anche il quarto motivo di ricorso con cui si deduce l’omesso esame delle prove fornite in giudizio dalla contribuente per dimostrare la infondatezza della pretesa erariale.
13.1. Al pari del precedente, il quarto motivo si infrange, essendo stata la sentenza pubblicata nel 2013, contro la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ad opera del D.L. n. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b) (conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) che non consente di dedurre in vizio di motivazione (Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629829-01, e Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8054, Rv. 629832-01), neppure se dedotto sotto il profilo di omissione di pronuncia onde non incorrere nella censura di inammissibilità. Ed in proposito è opportuno rilevare che, al contrario di quanto dedotto dalla ricorrente, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, è applicabile anche con riferimento all’impugnazione delle sentenze emesse dalle Commissioni tributarie regionali (per l’applicabilità della modifica di cui innanzi anche all’impugnazione delle sentenze emesse dalle CTR si vedano, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629829-01, e Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8054, Rv. 629832-01).
13.2. In merito alla modifica di cui innanzi, come chiarito da questa Corte anche a Sezioni Unite, essa (tramite il nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ha introdotto infatti nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (ex plurimis, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629831-01, e successive conformi tra le quali, tra le più recenti, anche Cass. sez. 2, 29/10/2018, n. 27415, Rv. 651020-01). Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (ex plurimis: Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830-01; Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8054, Rv. 629832-01 e successive conformi, tra le quali anche Cass. sez. 3, 12/10/2017, n. 23940, Rv. 645828-01, per la quale, quindi, non sono più ammissibili mere censure di contraddittorietà ed insufficienza motivazionale ma solo quelle deducenti violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e quindi causa di nullità della sentenza, e Cass. sez. 6-3, 25/09/2018, n. 22598, Rv. 650880-01, che riconduce il vizio in oggetto ad una nullità processuale denunciabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).
13.3. Orbene, la ricorrente si limita a sostenere che la sentenza impugnata avrebbe pretermesso l’esame delle prove contrarie (neppure trascritte o indicate nel motivo di ricorso) dedotte dalla contribuente, il che non integra certamente un fatto storico e peraltro non è neppure vero poiché a pagina 4 la sentenza impugnata ha preso in esame le fatture e gli assegni prodotti dalla società contribuente ma ha ritenuto la documentazione non pertinente rispetto alle altre prove costituite dalle dichiarazioni del F. sul luogo di esecuzione dei lavori e dai riscontri contabili eseguiti dalla Guardia di Finanza sulla mancanza effettiva dei pagamenti.
14. Il quinto motivo è ugualmente inammissibile.
14.1. La ricorrente si duole, sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione delle disposizioni che disciplinano l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, con riguardo al recupero dei ricavi, sostenendo che tale recupero sarebbe fondato su mere deduzioni dei verificatori prive di qualsiasi consistenza che non avrebbero giustificato un accertamento induttivo ai sensi del del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, quale sarebbe stato quello in contestazione.
14.2. Premesso che l’accertamento di cui si tratta, come risulta dalla sua produzione in giudizio in allegato al ricorso da parte del ricorrente, è stato emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, ed è un accertamento analitico che ha recuperato singoli costi ed un singolo ricavo ritenuto dall’Ufficio non dichiarato, in ogni caso, come già rilevato con riguardo al motivo n. 2 relativo al recupero dei costi, pone una questione di violazione di legge, come tale inammissibile, poiché la violazione di legge consiste nella violazione della fattispecie astratta, mentre nella specie la ricorrente si limita a contestare la valutazione delle prove come operata dalla sentenza di merito, che attiene alla fattispecie concreta e ad un giudizio di fatto che spetta esclusivamente al giudice del merito, il che rende il motivo inammissibile.
15. Anche il sesto motivo è inammissibile perché deduce il vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, con riguardo alla pretesa mancanza di prova della simulazione del contratto di associazione in partecipazione e della omessa contabilizzazione dei pretesi ricavi, in quanto la prova sarebbe consistente in una serie di presunzioni a catena, non consentite in materia tributaria e sarebbe basata su un percorso argomentativo contorto, il che non può integrare il dedotto vizio di omessa pronuncia.
15.1. Va ricordato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. In proposito questa Corte, già con la lontana sentenza a sezioni unite n. 1093 del 1947 aveva precisato che “l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità” e che “le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti” (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonché la giurisprudenza ivi richiamata). Ed alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).
15.2. Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. Li, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017) 15.3. Ciò posto, si deve escludere che in tale vizio incorra la sentenza impugnata poiché contiene una esposizione ordinata delle argomentazioni in diritto ed in fatto, emergenti dalla verifica delle Guardia di Finanza e dalle dichiarazioni e dai documenti da questa raccolti, sulla cui base la sentenza d’appello, così come riportato nella parte espositiva della presente sentenza, ha ritenuto provata la omessa contabilizzazione dei ricavi e la omessa fatturazione in relazione alla associazione in partecipazione con la signora T.O., attraverso una ricostruzione dell’operazione che era diretta a fare pervenire la somma di 100.000,00 Euro personalmente all’amministratore P., con cui la T. intratteneva rapporti di amicizia e ad evitare, nel contempo, la contabilizzazione dei ricavi da parte della società contribuente.
16. Quanto ai motivi settimo, ottavo, nono e decimo, l’esame può essere congiunto poiché deducono tutti, nella sostanza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione in ordine alla valutazione delle prove ovvero l’omesso esame di pretesi fatti decisivi consistenti nella valutazione delle prove offerte dall’Ufficio e delle controprove dedotte dalla contribuente con riguardo ai ricavi non dichiarati provenienti dall’associazione in partecipazione.
16.1. In particolare, il settimo ed il nono motivo deducono – sulla premessa che la omessa motivazione sarebbe ancora deducibile come vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, anche dopo la novella del 2012, in quanto questa non sarebbe applicabile al processo tributario – omessa motivazione sugli argomenti utilizzati per giustificare la simulazione del contratto intercorso con la T. e sulla circostanza che la T. sarebbe stata una mera prestanome; però in primo luogo la sentenza impugnata è ampiamente motivata e in ogni caso il vizio di omessa motivazione non è più deducibile neppure nel giudizio tributario dopo la novella del 2012, in base agli argomenti ed alla giurisprudenza consolidata di questa Corte ampiamente esposti con riguardo alla trattazione dei motivi di ricorso n. 3 e n. 4.
16.2. Infatti, in seguito alla riformulazione di detta disposizione nel 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), ove la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598), mentre nella specie la motivazione appare non inferiore al minimo costituzionale, avendo il giudice di appello dato risposta alle doglianze della contribuente, del che non tiene conto la ricorrente la quale si limita a sostenere che la sentenza impugnata avrebbe dovuto meglio valutare le prove, così ponendo, ancora una volta una questione di valutazione delle prove e richiedendo una rivalutazione del merito della causa che non è consentita nel giudizio di legittimità.
16.3. L’ottavo ed il decimo motivo, dal loro canto, pur se posti sotto il profilo – conforme dal punto di vista formale alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, – dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in realtà deducono poi l’omesso esame non già di precisi fatti storici, bensì delle prove offerte dall’Ufficio per giustificare la simulazione del contratto di associazione in partecipazione e delle controprove fornite dalla Cepuin con riguardo alla esistenza del documento che giustificava il contratto di associazione in partecipazione, la cui valutazione, pur se in ipotesi omessa, non può mai rientrare nel vizio dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
16.4. Questa Corte anche a Sezioni Unite ha invero ritenuto che, tramite il nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il legislatore ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (ex plurimis, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629831-01, e successive conformi tra le quali, tra le più recenti, anche Cass. sez. 2, 29/10/2018, n. 27415, Rv. 651020-01). Per cui l’eventuale omesso esame di prove logiche o anche documentali non può mai integrare il vizio dedotto con l’ottavo ed il decimo motivo di ricorso. In ogni caso non è neppure vero che la sentenza impugnata non abbia preso in esame le pretese controprove dedotte dalla contribuente, avendo al contrario ritenuto (v. pag 6 della sentenza impugnata) che si trattasse non già di prove bensì di affermazioni generiche circa la provenienza delle somme prive di qualsiasi riscontro e che la società non aveva comunque giustificato e provato l’incasso della somma erogata dalla T. e tanto meno l’utilizzo della medesimo nella procedura di acquisto non andata a buon fine, essendo tutte le operazioni dirette a fare pervenire, alla fine, le somme ai fratelli P. personalmente.
17. Passando all’esame del ricorso RGN 7444/2016, con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27, degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto la presunta corresponsione di utili in capo ai soci in assenza di definitività dell’accertamento relativo alla società e di prova dell’effettivo versamento degli utili ai soci posto che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, prevede l’obbligo per la società di operare la ritenuta d’acconto sui redditi da capitale da essa effettivamente corrisposti, analogamente a quanto previsto dallo stesso D.P.R., art. 23, per la ritenuta d’acconto sugli interessi dei capitali dati a mutuo.
18. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la sentenza impugnata omesso di sospendere il presente giudizio, così come richiesto dalla parte fin dal primo grado, pur essendo la causa relativa ai redditi dichiarati dalla società, in base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, pregiudiziale rispetto alle cause relative all’accertamento di maggiori redditi di partecipazione dei singoli soci o al recupero dell’omesso versamento delle ritenute alla fonte sui dividendi derivanti ai soci dalla distribuzione dei suddetti utili extracontabili.
19. Il terzo motivo sostiene nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la sentenza impugnata omesso di esaminare le censure di illegittimità dell’accertamento per mancanza di prova limitandosi a rilevare che “Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso”.
20. Con il quarto motivo si duole, in alternativa al terzo motivo ed in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti costituito dalla circostanza che nessun utile in nero poteva scaturire dalla mancata inerenza di costi.
21. Con il quinto motivo, si duole, infine, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla circostanza che la contribuente aveva dato prova documentale, attraverso la contabile bancaria, della restituzione alla T. della somma da costei versata alla società inizialmente con assegni bancari.
22. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, poiché con essi si lamenta sostanzialmente la mancata sospensione del giudizio di merito benché non vi fosse un giudicato sui pretesi ricavi occulti distribuiti ai soci, ma sono ormai superati dalla riunione del presente giudizio a quello relativo al reddito della società che è stato definitivamente accertato in base alla statuizione di questa Corte relativa al rigetto del ricorso della società contribuente contro l’accertamento n. *****.
22.1. Anche se in effetti la sentenza emessa nei confronti della società, costituisce l’antecedente logico-giuridico non solo nelle ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili ma in tutti i casi di contestazione rivolti alla compagine sociale relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti (v., per tutte, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 1574 del 26/01/2021 Rv. 660244 – 01), deve ora riconoscersi l’efficacia riflessa del giudicato formatosi nel giudizio intercorso tra l’Agenzia delle entrate e la società, con cui è stata accertata la sussistenza di utili extracontabili della medesima, in quanto detto accertamento costituisce il presupposto da cui dipende il maggior utile da partecipazione conseguito dal socio (V. Cass. Sez. 6 – 5, Sentenza n. 24793 del 04/12/2015 Rv. 638125 – 01; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7564 del 15/05/2003 Rv. 563127 – 01).
22.2. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società a ristretta base familiare, è infatti legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, che, attesa la mancanza di una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio trattandosi di utili occulti, deve ritenersi avvenuta nello stesso periodo d’imposta in cui gli stessi sono stati conseguiti (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25468 del 18/12/2015 Rv. 638161 – 01), rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (Cass., 5076 del 2011; Cass., n. 9519 del 2009; Cass., 7564 del 2003; Cass., 18 ottobre 2017, n. 24534), non essendo comunque a tal fine sufficiente la mera deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (Cass., 22 novembre 2017, n. 27778); tale principio è stato completato precisandosi che la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio può essere vinta dal contribuente fornendo la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (Cass., n. 1932/2016; Cass., 17461/2017; Cass., 26873/2016; Cass., 9 luglio 2018, n. 18042; Cass., 27 settembre 2018, n. 23247); la disciplina, dunque, in materia di prova è stata correttamente applicata dal giudice del gravame, avendo questi considerato che la società era risultata a ristretta base azionaria, né la ricorrente ha prospettato elementi di prova contraria idonei a superare la suddetta presunzione. Ed anche la circostanza dedotta in ordine al mancato accertamento definitivo nei confronti della società è ormai superata, come già sopra rilevato.
22.3. Resta assorbita anche la questione della prova della distribuzione effettiva degli utili ai soci, poiché, a parte la incongruità degli argomenti portati dalla società ricorrente che attengono alle ritenute d’acconto sugli interessi con riguardo al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, gli utili occulti si presumono distribuiti nell’anno in cui sono stati conseguiti e tanto basta ai fini dell’obbligo della applicazione e del versamento della imposta sostitutiva (v. Cass. n. 25688 del 2006; Cass. n. 7564 del 2003 rv. 563127).
23. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce motivazione apparente della sentenza impugnata ed, in alternativa, omesso esame del fatto decisivo che non vi era prova di maggiori utili che non potevano derivare dalla esclusione di costi, restano ugualmente assorbiti dalla definitività dell’accertamento dei redditi nei confronti della società e comunque sono inammissibili poiché la sentenza impugnata contiene una chiara pronuncia di rigetto rispetto alle doglianze della ricorrente e si tratta di una sentenza confermativa di quella di primo grado, che aveva già affrontato le censure svolte in primo grado e ripetute in appello, con cui si viene a saldare, stante anche il chiaro richiamo per relationem contenuto nella sentenza d’appello.
24. Analogamente il quinto motivo resta assorbito dalla definitività dell’accertamento anche con riguardo al recupero dei ricavi e comunque sarebbe inammissibile poiché, come già rilevato sopra, la sentenza impugnata ha eseguito uno specifico accertamento di fatto in merito alla destinazione finale della somma ai fratelli P. al di là della contabile bancaria.
25. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati e – fermo restando il carico delle spese disposto dal giudice del merito – la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo in favore dell’Agenzia delle Entrate. Sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater, essendo stato i ricorsi notificati rispettivamente il ***** ed il *****.
P.Q.M.
La Corte: Riunisce al ricorso n. 17158/2013 RG quello n. 7444/2016 RG. Rigetta i ricorsi riuniti, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidandole in complessive Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021
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