Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29872 del 25/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32919-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 14, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO STAJANO, rappresentato e difeso dall’avvocato LAURA SOFIA ALLAMPRESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6248/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE, della CAMPANIA, depositata il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione da parte di D.M.P. di avviso di accertamento, notificatogli quale obbligato in solido con ADS sporting club, associazione per lo sprt il turismo e la cultura del mare per IVA, IRES, Irap anno 2011, ha respinto l’appello dell’Ufficio. La CTR, per quanto ancora rileva, pur ritenendo provvisto di fede privilegiata il PVC posto a base dell’accertamento, ha tuttavia ritenuto che il presupposto di quest’ultimo è l’ingerenza del D.M. nella gestione dell’Associazione per cui, dato il disconoscimento della sottoscrizione dei verbali di assemblea e la proposizione della querela di falso della sottoscrizione, l’Agenzia avrebbe dovuto richiedere la verificazione delle scritture private ex art. 212 s.s. c.p.c..

Il contribuente si costituisce con controricorso eccependo la tardività del ricorso dell’Agenzia e la sua improcedibilità, stante la cessazione della materia del contendere per il pagamento di tutte le rate; per violazione del principio di autosufficienza; deposita memoria ribadendo l’inammissibilità del ricorso per tardività (sentenza dep. il 26.6.2018 e ricorso notificato il 25.10.2019).

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente e prioritariamente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, che non è tardivo (D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 38 e art. 327 c.p.c.), in quanto il termine di impugnazione in cassazione della sentenza della CTR. (di sei mesi dalla data del deposito in segreteria scadendo il termine ultimo lunedì 28 gennaio 2019) è stato prorogato, applicandosi la sospensione di nove mesi ex D.L. n. 119 del 2018, art. 6, relativo ai termini che scadono nello iato temporale compreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019.

Come per le pregresse definizioni, a differenza della sospensione del processo (che presuppone la domanda di parte), la sospensione dei termini è automatica, prescindendo dalla volontà di avvalersi della definizione, e opera anche per l’Agenzia delle Entrate.

2. Col primo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere la CTR sospeso il giudizio in presenza di querela di falso.

3. Col secondo motivo si deduce violazione art. 38,22672297 e 2697 c.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3, per illegittima inversione dell’onere della prova.

4. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

Va premesso che l’art. 355 c.p.c., dispone che: “Se nel giudizio di appello è proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale”.

Secondo l’orientamento di questa Corte al quale si ritiene di dare continuità “In materia di querela di falso, il giudice tributario è tenuto, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39, a sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela stessa (o fino a quando non si sia altrimenti definito il relativo giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, e di cui egli non può conoscere neppure “incidenter tantum”; tuttavia, in caso di presentazione di detta querela, anche nel processo tributario il relativo giudice non deve semplicemente prenderne atto e sospendere il giudizio, ma è tenuto a verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione” (Cass. n. 28671 del 30/11/2017; Cass. n. 8046/13, 18139/09).

A fronte alla proposizione della querela, riprodotta nel presente ricorso ai fini dell’autosufficienza, la Commissione avrebbe dovuto limitarsi a compiere il giudizio di rilevanza e pertinenza ai fini della decisione, in quanto l’art. 39, comma 1, cit., detta una univoca prescrizione normativa, che individua – ai fini della sospensione necessaria del processo tributario nel caso di assunta falsità di un documento – uno specifico strumento processuale (appunto, quello di cui all’art. 221 c.p.c.) e non altro, dopodiché avrebbe dovuto sospendere il giudizio. (v. Cass. 24620/20).

E’ ben vero, come sopra rilevato, che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, prescrive che il giudice è tenuto a sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela stessa (o fino a quando non si sia altrimenti definito il relativo giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, e di cui egli non può conoscere neppure incidenter tantum. Tuttavia, in caso di presentazione di detta querela, “il giudice non deve semplicemente prenderne atto e sospendere il giudizio, ma è tenuto a verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione” (Cass., n. 28671 del 2017, Cass. 29539/2020).

Tale rilevanza nella fattispecie è stata dalla CTR riconosciuta senza tuttavia trarne le corrette conseguenze, avendo erroneamente ritenuto che l’Agenzia avrebbe dovuto richiedere la verificazione delle scritture private ex art. 212 s.s. c.p.c..

La sentenza va conseguentemente cassata in relazione al motivo accolto, dichiarato assorbito il secondo motivo, e la causa rinviata alla CTR della Campania, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla CTR della Campania.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472