LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36178-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
CAR SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3381/24/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 20/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Lombardia, che su impugnazione da parte di T-Car srl di avviso di accertamento per IRES, Irap, Iva anno 2010, per maggior reddito accertato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39 e 40, in relazione alla deduzione di costi ritenuti non inerenti in quanto riferiti a migliorie per beni di terzi, ha accolto l’appello del contribuente.
La CTR ha ritenuto nel merito fondato l’appello, avendo riscontrato la effettiva ristrutturazione dell’immobile concesso in sublocazione al fine di adibirlo a salone di esposizione di auto (showroom Toyota), con un investimento di Euro 1.101,419 capitalizzato fra immobilizzazioni immateriali come “migliorie per beni di terzi” e ammortizzato in ragione della residua durata del contratto.
Quanto al disconoscimento delle perdite (anche a non considerare l’esito favorevole di altre sentenze per gli anni 2008 e 2009) la doglianza viene dichiarata assorbita dall’accoglimento del primo motivo di appello.
La contribuente è rimasta intimata.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo si prospetta violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e 3 e dell’art. 2697 c.c. oltre che della L. n. 212 del 2000, art. 10. La CTR avrebbe illegittimamente incluso fra gli oneri deducibili le spese di manutenzione straordinaria sull’immobile locato, spettanti esclusivamente al proprietario, difettando altrimenti il principio di inerenza della spesa sostenuta.
2. Il motivo è infondato.
3. Giova premettere che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte, che qui si intende ribadire, il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività d’impresa in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo (Cass. n. 450 del 11/01/2018; Cass. n. 3170 del 09/02/2018);
4. Con riferimento all’IVA le sez. un. (Sez. un. 11533/2018; conf. Cass. n. 34291 del 23/12/2019), hanno statuito che l’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto alla detrazione IVA anche per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività svolta, anche se potenziale o di prospettiva e pur se, per cause estranee al contribuente, detta attività non possa poi in concreto essere esercitata.
Sulla specifica questione, oggetto del giudizio, della deducibilità dei costi con riguardo a lavori di manutenzione o ristrutturazione su immobili utilizzati da impresa che li aveva soltanto in locazione (o, come nella vicenda qui in giudizio, in sublocazione) per la sua attività, è poi intervenuta la indicata sentenza delle Sezioni Unite, n. 11533 del 11/05/2018, che, sia pure con specifico riguardo all’Iva, ha affermato che deve “riconoscersi il diritto alla detrazione Iva per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale, anche se quest’ultima (…) non abbia poi potuto concretamente esercitarsi”.
Le medesime considerazioni, peraltro, sono state ritenute sicuramente estensibili anche ai fini delle imposte dirette, dovendosi considerare unitario – per la sua derivazione dalla nozione di reddito d’impresa – il principio di inerenza dei costi (così Cass. n. 23278 del 27/09/2018).
Orbene, nella vicenda in esame, la CTR ha rilevato, con accertamento in fatto, che la società ha la propria sede in *****, e che ha “ristrutturato l’intero edificio” in questione, al fine di renderlo rispondente agli standard richiesti dalle case automobilistiche rappresentate, sicché le relative spese di miglioramento dei locali destinati all’attività rientrano tra le spese generali, irrilevante ogni riferimento (neppure contestato dall’Agenzia) all’utilità della spesa ovvero alla “genericità” del miglioramento.
Il ricorso va conclusivamente respinto.
Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione dell’intimata.
PQM
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021