Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29880 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11328-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

Contro

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 34, presso lo studio dell’avvocato DANIELE CAMEROTA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9340/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2006 per l’IRPEF con il quale venivano accertati sinteticamente maggiori redditi;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente mentre la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che non sussistono dubbi, nel caso di specie, circa la possibilità per l’Ufficio di procedere mediante accertamento dei redditi con metodo sintetico e tuttavia il contribuente ha fornito prove documentali (bonifici bancari provenienti dai genitori per un importo di Euro 1.500,00 mensili) al fine di dimostrare la provenienza non reddituale delle somme impiegate per il mantenimento dell’abitazione e dell’autovettura.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi in materia in tema di onere della prova, ritenendo erroneamente che la documentazione fornita dal contribuente per dimostrare una disponibilità finanziaria giustificativa degli incrementi patrimoniali contestati potesse costituire idonea prova contraria relativamente all’entità dei redditi e alla durata del loro possesso.

Il motivo è fondato in quanto, secondo questa Corte:

la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati per un significativo arco temporale compatibili con gli incrementi patrimoniali verificatisi ma anche la dimostrazione di circostanze sintomatiche che ne denotino l’utilizzo per effettuare proprio le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della “durata” del relativo possesso (Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 29067 del 2018; Cass. n. 19132 del 2019);

in tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, (applicabile “ratione temporis”), per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Cass. n. 16637 del 2020);

ritenuto infatti che l’art. 38 cit. richiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi, occorrendo che il contribuente dimostri che debba escludersi che i suddetti redditi siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertati, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati (Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 7389 del 2018), occorrendo dunque che il contribuente dimostri non solo la “coincidenza temporale” – circostanza peraltro che la Commissione Tributaria Regionale non ha ben evidenziato – tra la disponibilità della somma e il pagamento da cui è dipeso l’incremento patrimoniale, ma anche la “durata” del possesso, ossia la prova che non vi sia stata soluzione di continuità nella disponibilità della somma dal momento in cui tale disponibilità è stata conseguita e quello dell’esborso patrimoniale (Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 7389 del 2018);

nel contenzioso tributario conseguente ad accertamenti sintetici-induttivi mediante cd. redditometro, per la determinazione dell’obbligazione fiscale del soggetto passivo d’imposta costituisce principio a tutela della parità delle parti e del regolare contraddittorio processuale quello secondo cui all’inversione dell’onere della prova, che impone al contribuente l’allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell’inesistenza del maggior reddito attribuito dall’Ufficio, deve seguire, ove a quell’onere abbia adempiuto, un esame analitico da parte dell’organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo relativa agli indici di spesa (Cass. n. 21700 del 2020).

La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove – affermando che il contribuente ha allegato la possibilità di poter contare sui propri genitori e ha genericamente riferito in merito al versamento di bonifici bancari da parte di quest’ultimi – non ha fatto buon governo dei principi in materia in tema di onere della prova relativa all’esistenza o meno del maggior reddito attribuito dall’Ufficio (che grava in capo alla parte contribuente) perché da un lato ha interpretato la necessità della permanenza in capo al contribuente della durata del possesso solo come mero dato temporale, mentre la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati per un significativo arco temporale compatibili con gli incrementi patrimoniali verificatisi ma anche la dimostrazione di circostanze sintomatiche che ne denotino l’utilizzo per effettuare proprio le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della “durata” del relativo possesso e dall’altro lato non ha valutato se l’importo complessivo dei versamenti ricevuti da parte dei genitori fosse sufficiente a coprire i costi delle spese contestate.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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