Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29883 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33836-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente-

contro

V.C., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato DONATO GRANDE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2045/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 01/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RITENUTO IN FATTO

1. V.C., quale soggetto avente residenza nella zona del sisma che aveva colpito la Sicilia nel 1990, avanzava istanza di rimborso, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, del 90 per cento delle imposte versate negli anni dal 1990 al 1992.

2. La Commissione Provinciale di Ragusa accoglieva il ricorso e condannava l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore predetto contribuente dell’importo di Euro 23.896,41, oltre interessi come per legge; la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, con sentenza n. 3185/34/16, depositata il 13/7/2013 e passata in giudicato il 24/672017.

3. In mancanza di adempimento spontaneo.

dell’amministrazione finanziaria il contribuente proponeva giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, comma 7, per l’ottemperanza alla sentenza della CTR sopra indicata chiedendo di ordinarsi all’Agenzia delle Entrate il pagamento dell’importo di Euro 23.896,41, oltre interessi dalla domanda al rimborso; la CTR, decidendo in sede di ottemperanza, accoglieva il ricorso del contribuente ed impartiva i conseguenti provvedimenti nel caso di mancata esecuzione da parte dell’Agenzia.

4. Per la Cassazione della sentenza in epigrafe indicata l’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo, il contribuente si è costituito depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore, ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 123 del 2017, sostenendo che la CTR aveva omesso di applicare lo ius superveniens di cui alle citate disposizioni, in base alle quali alla ricorrente, soggetto residente nelle zone colpite dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, non spettava il rimborso integrale delle imposte dirette versate negli anni 1990, 1991 e 1992 nella misura del 90 per cento, bensì nei limiti di cui alle citate disposizioni.

2. Il motivo è fondato per quanto di ragione.

2.1 Il D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, introdotto dalla L. di conversione n. 123 del 2017, prevede, per la parte qui di interesse, che “In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi”. Sulla base di tale norma il provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 26 settembre 2017, prot. n. 195405 ha stabilito le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei predetti limiti di spesa, disponendo che i rimborsi delle istanze presentate entro il primo marzo 2010 e liquidate secondo l’ordine cronologico di presentazione subiscano la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute.

2.2 E’ indubbio che tale disposizione sia applicabile alla fattispecie.

2.3 Al riguardo pare opportuno ricordare che, come questa Corte ha più volte ribadito (ex multis, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6213 del 14/03/2018, Rv. 647496 e Cass. n. 9785 del 2018, non massimata), i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, non incidono sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto al giudizio diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso. In buona sostanza il delineato ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, pur non incidendo sul diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, opera invece in sede di liquidazione, venendo in rilievo i limiti delle risorse stanziate ed eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto nella fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr. Cass. nn. 32758/2018, 28172/2018, 25268/2018, 17565/2018, 29900/2017).

2.4 Ne consegue che, anche ove il giudice dichiari spettante al contribuente il diritto al rimborso delle maggiori imposte dirette versate, l’entità del rimborso a quello concretamente erogabile non potrà che essere determinato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal provvedimento direttoriale citati, ovvero verificando la sufficienza delle risorse statuali stanziate e, in caso di superamento, applicando la riduzione del 50 per cento o addirittura escludendo in toto la stessa erogazione del rimborso. Verifica che ovviamente dovrà essere effettuata, come detto sopra, nella fase esecutiva o di ottemperanza.

2.5 Il giudice dell’ottemperanza ha fatto malgoverno dei principi enunciati, demandando al commissario ad acta di adottare i provvedimenti esecutivi del giudicato tributario mediante il pagamento da parte dell’Amministrazione della somma di Euro 23.896,41 senza tenere in alcun conto le disposizioni del D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, introdotto dalla L. di conversione n. 123 del 2017, nella determinazione del quantum debeatur adottando, all’esito, i provvedimenti consequenziali.

2.6 Il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla competente Commissione Tributaria della Regione Sicilia per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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