LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13871-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
B.B.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1136/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata l’08/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva accolto l’appello di B.B. e rigettato il suo appello incidentale contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Vicenza. Quest’ultima aveva accolto parzialmente l’impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP, relativo agli anni 2008-2009.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacché la CTR, davanti all’asserita inattendibilità dei dati considerati dall’Ufficio, avrebbe dovuto procedere ad una nuova quantificazione della pretesa tributaria, invece di annullare l’intero avviso;
che, col secondo rilievo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2709 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: i giudici di appello avrebbero dovuto considerare l’onere del contribuente – che aveva eccepito l’inesattezza dei dati assunti dall’Ufficio – di fornire prova del fatto che le rimanenze iniziali fossero state gonfiate rispetto alle risultanze dell’inventario;
che l’intimato non si è costituito;
che il primo motivo è fondato;
che, infatti, il giudice tributario, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi di carattere sostanziale e non meramente formali, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Sez. 5, n. 27574 del 30/10/2018; Sez. 5, n. 24611 del 19/11/2014); che il secondo motivo resta assorbito, ancorché non precluso; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Veneto, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2709 - Efficacia probatoria contro l'imprenditore | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 4 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 116 - Valutazione delle prove | Codice Procedura Civile