LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5248-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
MISA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, ARMARO GIOVANNA, elettivamente clomiciliate in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO, 15, presso lo studio dell’avvocato PIETRO DAVIDE SARTI, rappresentate e difese dall’avvocato GIUSEPPE ANTONUCCIO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 5218/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, SEZIONE DISTACCATA DI SIRACUSA, depositata il 10/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 10 settembre 2019 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, accoglieva gli appelli proposti da MISA s.r.l. e A.G., socia nella misura del 95% di detta società, avverso la decisione di primo grado che aveva respinto i ricorsi proposti dai contribuenti contro gli avvisi di accertamento con i quali, in relazione all’anno 2006, venivano recuperati a tassazione maggiori ricavi ed accertati maggiori imposte dirette ed IVA nei confronti della società e maggiore IRPEF nei confronti della socia. Rilevava, in sintesi, la CTR che, con riferimento ai tributi armonizzati (IVA), i giudici di primo grado non avevano considerato che la società contribuente aveva lamentato, non pretestuosamente, che l’accertamento non conteneva l’indicazione specifica dei fatti e delle circostanze che giustificavano il ricorso al metodo induttivo, adottato per la ricostruzione dei ricavi, assolvendo così all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato. Ritenevano, inoltre, i giudici di appello che l’annullamento dell’accertamento con riguardo all’IVA comportasse l’annullamento in toto dell’atto impositivo, anche con riferimento ai tributi non armonizzati (imposte dirette).
Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Le contribuenti resistono con controricorso, illustrato da successiva memoria.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del L. n. 212 del 2000, art. 12. La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere, in tema di accertamento c.d. a tavolino, per un verso, ritenuto che la società contribuente avesse fornito la c.d. prova di resistenza in merito alla proficuità della instaurazione del contraddittorio preventivo in materia di IVA e, per altro verso, annullato l’atto impositivo anche riguardo alle imposte indirette sul presupposto che l’obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo si estendesse a tutte le imposte oggetto di accertamento.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
Disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto dal tenore della sentenza impugnata si evince che la controversia verte in tema di accertamento c.d. a tavolino, vanno richiamati i principi elaborati da questa Corte in tema di contraddittorio endoprocedimentale.
Le Sezioni Unite, con sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823, hanno chiarito che l’ambito di applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, è circoscritto ai soli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente, non essendo espressione di un principio generale dell’ordinamento tributario e non trovando quindi applicazione al di fuori delle ipotesi esplicitamente previste. Ciò comporta che l’Ufficio, al di fuori di tali ipotesi, “può emettere l’avviso di accertamento anche in assenza di un processo verbale che attesti la chiusura dell’attività istruttoria, in difetto di norme che impongano un obbligo di verbalizzazione e laddove sia prevista una fase necessaria di contraddittorio procedimentale, che garantisce pienamente la partecipazione e l’interlocuzione del contribuente prima dell’emissione dell’accertamento” (cfr. anche, tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 26 maggio 2016, n. 10904; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2016, n. 8000; Cass. sez. 6-5, ord. 15 aprile 2016, n. 7600; Cass. sez. 6-5, ord. 14 ottobre 2016, n. 20849).
Le Sezioni Unite hanno posto poi la basilare distinzione, riguardo al tema del contraddittorio endoprocedimentale, a seconda che si tratti o meno di tributi armonizzati, questi ultimi soggetti al diritto dell’Unione Europea” chiarendo che “in tema di tributi c.d. non armonizzati, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (nella successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26943; Cass. sez. 6 – 5, ord. 27 luglio 2018 n. 20036; Cass. sez. 6 – 5, ord. 29 ottobre 2018, n. 27420).
Orbene, nel caso di specie la CTR, evocando il principio di diritto enunciato nella menzionata pronuncia delle Sezioni Unite, ha accertato in concreto che il contribuente aveva assolto l’onere correlato alla c.d. prova di resistenza prospettando le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato lamentando, non pretestuosamente, che l’accertamento non conteneva l’indicazione specifica dei fatti e delle circostanze che giustificavano il ricorso al metodo induttivo, adottato per la ricostruzione dei ricavi.
La sentenza impugnata si palesa invece errata laddove il giudice di appello ha esteso, in contrasto con i principi innanzi richiamati, ai tributi non armonizzati l’invalidità dell’atto impugnato, rilevando che “nell’ipotesi di un accertamento contestuale sia di maggiore IVA (tributo c.d. armonizzato) che di imposte dirette (…) l’obbligo del contraddittorio preventivo si estende a tutti i tipi d’imposta, non potendosi “parcellizzare” la declaratoria d’illegittimità dell’unico accertamento con riguardo alla sola IVA”.
Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi svolti dalle controricorrenti anche in memoria, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021