Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29888 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6982-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI MONTI TIBURTINI 518, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO AQUILINO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4225/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata l’11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 11 luglio 2019 la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da A.P. contro l’avviso di accertamento con il quale, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, veniva determinato, in relazione all’anno 2008, un maggior reddito imponibile e, conseguentemente, una maggiore imposta IRPEF. Osservava la CTR che “l’Agenzia si è limitata ad affermare la possibilità di un generico riferimento ed una sommaria descrizione delle ragioni poste a fondamento della ritenuta non congruità di due dichiarazioni per poi soffermarsi analiticamente solo ed esclusivamente sui dati di un’unica annualità, senza muovere alcuna critica specifica al punto decisivo della sentenza di primo grado, atta a dimostrarne l’erroneità. In assenza di specifiche motivate argomentazioni tese a controdedurre in ordine all’impugnata sentenza, l’appello non può non ritenersi assolutamente generico e, per ciò stesso, inammissibile ai sensi del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 53”.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata indicazione dell’avvocato patrocinante, atteso che l’Agenzia delle entrate è rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura delle Stato.

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4 e art. 132 c.p.c. Deduce la ricorrente la nullità della sentenza impugnata in quanto la motivazione si sostanziava in affermazioni generiche, astratte ed apodittiche.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi senza considerare che l’Ufficio aveva sottoposto a disamina critica la decisione di primo grado, censurandola in particolare con riguardo all’asserito difetto di motivazione dell’avviso di accertamento in relazione all’annualità 2007.

I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte “Nel processo tributario, anche nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica richiesto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, che costituisce norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c.” (Cass. n. 24641 del 2018; in senso conforme, Cass. n. 7369 del 2017). Si è inoltre osservato che “Nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci” (Cass. n. 32954 del 2018).

La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi, avendo ritenuto l’inammissibilità del gravame per genericità, rilevando che l’appellante non aveva mosso alcuna critica specifica alla decisione del primo giudice in relazione ad una delle due annualità in contestazione, pur avendo l’Ufficio come emerge dall’atto di appello trascritto in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza – ribadito la legittimità della pretesa tributaria, soffermandosi in particolare sulle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata con riguardo all’annualità 2007.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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