LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7476-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, op legis;
– ricorrente –
contro
N.M., N.D., N.F., in proprio e quali eredi di P.A. e di N.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURO TRIVELLIN, CARLO NASCIMBEN;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1272/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 13/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 13 novembre 2018 la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dagli eredi di N.P. contro l’avviso di liquidazione relativo ad imposte di successione, ipotecarie e catastali. Osservava la CTR che “In sede di procedimento di adesione richiesto dai contribuenti, l’Ufficio ha rideterminato in diminuzione parte delle proprie pretese, salvo poi a non pervenire ad un accordo definitivo. Questa posizione dell’Ufficio avrebbe potuto avere effetti maggiormente positivi in caso di attivazione del contraddittorio preventivo, perché non v’e’ dubbio che in fase endoprocedimentale l’amministrazione non è vincolata ad una valutazione già acquisita e formalizzata nell’avviso di accertamento. E’ quindi evidente che l’omessa attivazione del contraddittorio preventivo ha vincolato l’amministrazione ad un comportamento pregiudizialmente sfavorevole ai contribuenti”.
Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Resistono con controricorso i contribuenti.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, nonché dei principi comunitari elaborati sulla obbligatorietà del previo contraddittorio con il contribuente. Censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto illegittimo l’atto impositivo per la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823, hanno chiarito che l’ambito di applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, è circoscritto ai soli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente, non essendo espressione di un principio generale dell’ordinamento tributario e non trovando quindi applicazione al di fuori delle ipotesi esplicitamente previste. Ciò comporta che l’Ufficio, al di fuori di tali ipotesi, “può emettere l’avviso di accertamento anche in assenza di un processo verbale che attesti la chiusura dell’attività istruttoria, in difetto di norme che impongano un obbligo di verbalizzazione e laddove sia prevista una fase necessaria di contraddittorio procedimentale, che garantisce pienamente la partecipazione e l’interlocuzione del contribuente prima dell’emissione dell’accertamento (cfr. anche, tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 26 maggio 2016, n. 10904; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2016, n. 8000; Cass. sez. 6-5, ord. 15 aprile 2016, n. 7600; Cass. sez. 6-5, ord. 14 ottobre 2016, n. 20849).
Le Sezioni Unite hanno posto poi la basilare distinzione, riguardo al tema del contraddittorio endoprocedimentale, a seconda che si tratti o meno di tributi armonizzati, questi ultimi soggetti al diritto dell’Unione Europea, chiarendo che “in tema di tributi c.d. non armonizzati, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (nella successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26943; Cass. sez. 6 – 5, ord. 27 luglio 2018 n. 20036; Cass. sez. 6 – 5, ord. 29 ottobre 2018, n. 27420).
Nel caso di specie, non essendo contestato che si tratti di accertamento c.d. “a tavolino” e rientrando pacificamente le imposte di successione, ipotecarie e catastali nel novero dei tributi c.d. non armonizzati, non sussisteva quindi alcun obbligo per l’Amministrazione finanziaria di attivare il contraddittorio endoprocedimentale.
Si palesa dunque errata la decisione della CTR che – sulla base di argomentazioni che non trovano riscontro nell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato – ha ritenuto l’invalidità dell’atto impositivo sul presupposto della necessaria attivazione del contraddittorio preventivo.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021