Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29890 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8451-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

MPO & PARTNERS PROFESSIONAL TRUSTEE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO URICCHIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3205/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 22/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 22 luglio 2019 la Commissione tributaria regionale della Lombardia dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate-Riscossione avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso proposto dalla MPO&PARTNERS PROFESSIONAL TRUSTEE S.p.A. contro il preavviso di iscrizione ipotecaria conseguente al mancato pagamento di alcune cartelle.

Osservava la CTR che “l’atto difensivo dell’appellante manca dei motivi specifici di impugnazione la cui mancanza è censurata con la declaratoria di inammissibilità ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1: se si esamina l’atto di impugnazione si può rilevare che nella parte motiva di esso e’. contenuta una mera riproduzione “copia e incolla” del contenuto della sentenza di primo grado nonché del testo dei provvedimenti della Suprema Corte di Cassazione e di alcune Commissioni tributarie il cui contenuto, ad avviso della difesa dell’appellante, avrebbe dovuto automaticamente inficiare il contenuto della sentenza di primo grado senza che però la stessa difesa di parte appellante ne abbia dato una versione critica o abbia esplicitato quali parti della sentenza si intendessero impugnare”.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camera le.

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e specificità formulata dalla controricorrente, posto che l’impugnazione sottopone ad adeguato vaglio critico la sentenza impugnata e contiene tutti gli elementi necessari a porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della controversia.

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate-Riscossione denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi senza considerare che l’appellante aveva richiamato le argomentazioni svolte in primo grado ed aveva altresì sviluppato una critica ai punti decisionali devoluti alla cognizione della CTR, sulla base della giurisprudenza menzionata.

Il ricorso è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte “Nel processo tributario, anche nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica richiesto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, che costituisce norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c.” (Cass. n. 24641 del 2018; in senso conforme, Cass. n. 7369 del 2017). Si è inoltre osservato che “Nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci” (Cass. n. 32954 del 2018).

La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi, avendo ritenuto l’inammissibilità del gravame pur avendo l’Agenzia delle entrate-Riscossione ribadito la legittimità del proprio operato contrapponendo alla decisione di primo grado le argomentazioni fondate sulle pronunce giurisprudenziali richiamate nell’atto di appello.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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