LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9981-2020 proposto da:
G.M., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO LAGONIGRO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, arpe legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1504/3/20:18 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 26/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 26 agosto 2019 la Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna confermava la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da G.M. contro l’avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2005, con il quale l’Agenzia delle entrate, sulla base della presunzione legale di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102 del 2009, aveva contestato al contribuente di aver detenuto e non dichiarato capitali in Paesi a fiscalità privilegiata. Riteneva la CTR che il citato D.L. n. 78 del 2009, art. 12, che pone a carico del contribuente l’onere della prova di non aver sottratto all’obbligo di dichiarazione i redditi con i quali è stata costituita la disponibilità all’estero, non aveva apportato alcuna modifica alla natura sostanziale del rapporto tributario, incidendo esclusivamente sul metodo di acquisizione della prova e quindi su aspetti di natura procedimentale, con conseguente efficacia retroattiva della norma.
Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, illustrato da successiva memoria.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
Con unico mezzo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 25 Cost., 11 preleggi, L. n. 212 del 2000, art. 3, con conseguente inapplicabilità nel caso di specie del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102 del 2009. Censura la sentenza impugnata per avere erroneamente attribuito al citato D.L. n. 78 del 2009, art. 12 natura procedimentale – e non sostanziale – applicando conseguentemente la presunzione prevista dalla norma suddetta ad un anno d’imposta antecedente alla sua entrata in vigore.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte, con numerose pronunce (Cass., sez. 6-5, 2/02/2018, n. 2662; Cass., sez. 5, 21/12/2018, n. 33223; Cass., sez. 6-5, 12/02/2018, n. 3276; Cass., sez. 5, 29/11/2019, n. 31243; Cass., sez. 5, 14/11/2019, n. 29632 e 29633; Cass., sez. 5, 28/11/2019, n. 31085; Cass., sez. 5, 19/12/2019, n. 33893; Cass., sez. 5, 25/02/2020, n. 4984), ha statuito che la presunzione di evasione sancita, con riferimento agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102 del 2009, non ha efficacia retroattiva, e ciò sia in quanto le norme in tema di presunzioni sono collocate, tra quelle sostanziali, nel codice civile, e sia perché una diversa interpretazione, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost., verrebbe a pregiudicare l’effettivo espletamento del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione (cfr. Cass., sez. 5, 22/01/2021, n. 1302).
Orbene la CTR, affermando la natura procedimentale e quindi la retroattività del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102 del 2009, non si è uniformata ai principi sopra richiamati.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame escludendo l’operatività nella specie della presunzione legale, regolando altresì le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021