LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4088/2020 proposto da:
K.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE CIPRIANI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1635/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/07/2019 R.G.N. 1170/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.
RILEVATO
Che:
K.C. cittadino del Ghana, chiedeva alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale:
a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);
la Commissione Territoriale rigettava l’istanza;
avverso tale provvedimento proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Firenze, che ne disponeva il rigetto;
tale provvedimento appellato dal soccombente, veniva confermato dalla Corte distrettuale;
a fondamento della decisione assunta, il Collegio del merito evidenziava l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto che il narrato – aveva riferito di essere stato coinvolto in un episodio di compravendita di materiali rubati per il quale temeva di essere sottoposto a misure restrittive – era irrilevante ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato;
escludeva i presupposti per il riconoscimento della tutela sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), essendo emerso, in particolare, con riferimento a tale ultima ipotesi, da alcuni siti accreditati quali Amnesty International 2015-2016, che il Ghana non versava in una condizione di sicurezza caratterizzata da peculiari criticità, essendo stati registrati significativi progressi quanto all’uso di metodi di tortura e maltrattamenti, riscontrandosi unicamente situazioni di sovraffollamento e scarsa igiene nelle carceri; nessuna allegazione era stata poi, fornita dal ricorrente in ordine ai presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c);
quanto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, non ricorreva alcuna condizione di vulnerabilità che ne giustificasse il rilascio né alcuna condizione di effettivo radicamento nel Paese di accoglienza;
il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione con ricorso fondato su due “motivi illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c.;
il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea.
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo, è denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 2 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f e g nonché art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. a, b, c ed art. 17, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omesso o insufficiente esame dei fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
si critica la statuizione con la quale è stata rigettata la domanda di protezione sussidiaria, omettendo di espletare una adeguata istruttoria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e di attingere a fonti informative autorevoli ed aggiornate; si osserva che, diversamente da quanto argomentato dalla Corte di merito, da una attenta disamina delle stesse, sarebbe emersa la veridicità delle circostanze dedotte dal ricorrente e, segnatamente, della persistenza della pena di morte, la pratica di trattamenti disumani nei confronti dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà ed il conseguente pericolo in caso di rientro in patria, di arresto ed internamento in carcere per il reato di ricettazione con il rischio di sottoposizione a torture e maltrattamenti;
si stigmatizza, in definitiva, la violazione del dovere di cooperazione istruttoria gravante sul collegio del merito, che impone di accertare la situazione reale del Paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri officiosi di indagine;
2. il secondo motivo attiene alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 6, 7, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 4, par. 1 direttiva 2004/83 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
si ribadisce che il giudice di seconda istanza avrebbe dovuto verificare, mediante l’esercizio dei poteri officiosi, l’effettività della tutela giuridica offerta ad un cittadino sottoposto a minaccia di morte;
si deduce la carenza nella decisione di ogni valutazione in ordine ad una possibile violazione dei diritti fondamentali del soggetto, così come di un accertamento in ordine alla sussistenza di condizioni idonee a garantire al richiedente rimpatriato, una esistenza libera e dignitosa nel proprio Paese; si critica, la motivazione resa dalla Corte di merito in ordine al diniego di riconoscimento della protezione umanitaria; ci si duole che la Corte distrettuale abbia omesso di valutare la condizione di vulnerabilità in cui versava il ricorrente, operando una valutazione comparativa, effettiva fra le condizioni del Paese di origine e quelle rinvenute nel luogo di accoglienza onde verificare se “il rimpatrio possa determinare la privazionedella titolarità e dell’esercizio di diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale”;
5. i motivi, che possono congiuntamente trattarsi siccome connessi, sono fondati nei termini che si vanno ad esporre;
deve infatti rimarcarsi che, secondo i principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, da ribadirsi in questa sede, in tema di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel Paese d’origine del richiedente va esercitato dando conto,- nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo che sia possibile verificarne anche l’aggiornamento;
rispetto alle ipotesi di pericolo integrante la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, Eett. b) e c), il giudice del merito è tenuto ad un aggiornamento informativo riferito alla situazione attuale al fine di verificare se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente ed astrattamente sussumibile in entrambe le tipologie tipizzate di rischio, sia sussistente al momento della decisione (vedi in motivazione Cass. 16/7/2015 n. 14998, Cass. 10/2/2021 n. 3357);
al fine di soddisfare l’onere di puntuale indicazione delle fonti dalle quali ha tratto il suo convincimento, il giudice di merito è tenuto ad indicare l’autorità o l’ente dal quale la fonte consultata proviene e la data o l’anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di idoneità, precisione e aggiornamento della fonte, previsti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, richiamato art. 8, comma 3 (cfr. Cass. 21/12/2020 n. 29147), il dovere di cooperazione istruttoria del giudice consistendo nell’obbligo di fondare la decisione su COI (“country of origin information”) aggiornate;
orbene, nello specifico il giudice dell’appello ha disatteso i summenzionati principi, avendo escluso la sussistenza di un pericolo per il ricorrente di essere esposto alle conseguenze di una violenza indiscriminata nel proprio paese di origine, facendo generico riferimento ad informazioni reperibili sul rapporto di Annnesty International 2015/2016, fonte inidonea a consentire di ritenere realizzato quell’onere di cooperazione istruttoria che la giurisprudenza di questa Corte riconosce alle COI, in considerazione della evidente mancanza di attualità rispetto al giudizio;
non risulta, dunque, rispettato l’onere di cooperazione istruttoria definito dai richiamati dicta e gravante sul giudice del merito il quale, nel pervenire alla definizione del proprio convincimento, non ha attinto a fonti informative aggiornate ed autorevoli, limitandosi a fare generico riferimento a dati acquisiti da siti istituzionali, così non consentendo lo scrutinio della loro attendibilità e fondatezza mediante l’esatta individuazione della fonte di conoscenza e il controllo sul contenuto delle informazioni acquisite e sulla riferibilità delle stesse ad una situazione aggiornata (ex aliis, vedi Cass. 19/2/2021 n. 4557);
6. alla stregua delle sinora esposte argomentazioni, j motivi di ricorso devono essere accolti entro i descritti termini, con assorbimento della doglianza relativa al diniego di riconoscimento del permesso di soggiorno, i cui presupposti potranno essere validamente apprezzati all’esito della rinnovata disamina delle condizioni inerenti alla persona del richiedente, sulla base delle indagini da espletare;
la sentenza va cassata con rinvio alla Corte distrettuale designata in parte dispositiva, il quale provvederà a scrutinare la fattispecie devoluta alla luce dei principi enunciati, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie ricorso per quanto di ragione, cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021