LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28415-2019 proposto da:
SEVES GROUP SARL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANT’ANGELA MERICI, 96, presso lo studio dell’avvocato ANDREA PANZAROLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GABRIELE ERNESTO URBANO GUALENI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 260/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 18/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.
RITENUTO
CHE:
1 Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, la soc. Seves Group Sarl impugnava tre dinieghi di istanza di annullamento in autotutela di atti di adesione perfezionatisi all’esito della notifica alla contribuente del pvc con il quale venivano contestati maggiori redditi della società per gli anni 2011 (Euro 250.000,00), 2012 (Euro 150.000,00) e 2013 (Euro 161.086,00), tenendo conto delle perdite di periodo, di quelle pregresse consolidate e di quelle pregresse individuali della società ante consolidato.
2.La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze rigettava i ricorsi.
3. Sull’impugnazione della contribuente la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in accoglimento dell’eccezione dell’Ufficio, dichiarava inammissibili i ricorsi rilevando che l’atto di definizione del procedimento una volta giunto a compimento con la notifica al contribuente non è soggetto ad impugnazione né ad integrazione e/o modifica ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 3.
4 Avverso la decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO
CHE:
1.Con il motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 3, art. 5 bis, artt. 24 e 97 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver erroneamente ritenuto non impugnabile l’atto di definizione del procedimento di adesione ai processi verbali di constatazione, sul presupposto che l’atto di definizione (formato secondo il procedimento di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5 bis) sia equiparabile all’atto di accertamento con adesione (formato con il diverso procedimento regolamentato dal D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 5,6,7 e 9) sebbene siano istituti caratterizzati da un diverso grado di partecipazione del contribuente interessato.
2.1 Il motivo è infondato.
2.2 Questa Corte ha ripetutamente enunciato il principio secondo il quale ” l’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’Ufficio” (fatto salvo, limitatamente alle imposte di cui all’art. 2, l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice da parte dell’Ufficio nelle ipotesi indicate nel comma 4 di detta norma). Il fatto che avverso l’accertamento definito con adesione sia preclusa l’impugnazione (ovviamente – s’intende – per qualsiasi causa) non può che comportare la ovvia conseguenza della improponibilità di istanze di rimborso di quanto versato a perfezionamento dell’accordo, le quali non costituirebbero altro che una surrettizia forma di impugnazione di quest’ultimo, che deve ritenersi intangibile, in conformità alla ratio dell’istituto, connotata, a fronte dell’effetto premiale per il contribuente, dall’interesse pubblico alla immediata acquisizione delle somme risultanti dall’accordo, le quali, una volta versate, non possono più essere messe in discussione attraverso richieste di rimborso (con l’ulteriore effetto della deflazione del contenzioso)” (Cass. n. 20732/2010; 18962/2005, 29587/2011, 5744/2018, 13129/2018 e 4566/2020).
2.3 I principi di irretrattabilità dell’accertamento con adesione sono stati estesi anche al procedimento di adesione ai verbali di contestazione fissato dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5 bis applicabile ratione temporis al caso in esame; atteso che, in entrambi, risulta rilevante la volontà del contribuente ai fini della validità del successivo atto dell’amministrazione finanziaria 2.4 E’ stato infatti affermato ” il procedimento disegnato dal citato D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5-bis, si articola in diversi passaggi, consistenti: nella consegna del processo verbale di constatazione; nella successiva adesione del contribuente entro il termine di trenta giorni; nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate, entro i successivi sessanta giorni, dell’atto di definizione dell’accertamento parziale recante l’indicazione, per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale; infine, il comma 4 prevede che “In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 14; ne deriva che, una volta che il contribuente ha manifestato la volontà di aderire al processo verbale di constatazione e l’amministrazione ha emesso l’atto di definizione dell’accertamento, lo stesso è vincolante per il contribuente, sicché, ove non provveda al pagamento di quanto in esso indicato, l’amministrazione finanziaria può legittimamente iscrivere l’importo a ruolo, con conseguente successiva notifica della cartella di pagamento”.(cfr. 4966/2021) 2.5 Questa Corte ha, inoltre, avuto modo di precisare che “Va quindi riconosciuta al contribuente la possibilità di impugnare “l’atto di definizione” per far valere la non corrispondenza tra gli importi in esso esposti e quelli dovuti per effetto dell’acquiescenza prestata al P. v. c.. Una diversa interpretazione che precluda ogni tipo di sindacato anche quando l’Ufficio formalizzi un atto di definizione contenente contestazioni manifestamente erronee si tradurrebbe in una limitazione dei diritti del contribuente sanciti dall’art. 24 Cost.” (cfr. Cass. 4566/2020).
2.6 Nel il caso di specie, non si pone una questione di tutela della volontà del contribuente, in quanto la società non contesta che il contenuto delìatto di definizione dell’accertamento corrisponde, relativamente agli anni indicati, alle contestazioni di cui al processo verbale di constatazione per i medesimi anni, ma chiede l’annullamento del provvedimento di concordato fiscale per poter usufruire delle pregresse perdite individuali e consolidate.
2.7 L’impugnata sentenza ha, quindi, fatto corretta applicazione dell’insegnamento giurisprudenziale di cui si è dato conto.
3 Conclusivamente il ricorso va rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte;
rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 5.600,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e spese prenotate a debito;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021