Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29931 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 37545-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

MIRABELLA S.G. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3784/17/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

RILEVATO

che:

– in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti della Mirabella S.G. s.p.a. a seguito della pronuncia di questa Corte n. 11423 del 2015, che aveva accolto il ricorso proposto dall’amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di secondo grado e che, decidendo nel merito, aveva rigettato l’originario ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento con la quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione le maggiori IRAP ed IVA dovute per l’anno di imposta 1999, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR decurtava dagli interessi dovuti per 262.578,46 Euro l’importo di 190.154,18 Euro che a tale titolo la società contribuente aveva versato in data 21/12/2006;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, cui non replicano le intimate;

– la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione sub specie di motivazione apparente, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20.

3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che erano stati oggetto di discussione tra le parti.

4. Lamenta sostanzialmente la ricorrente che la CTR aveva erroneamente ritenuto, peraltro senza indicare le ragioni della decisione assunta ed omettendo l’esame dei periodi di riferimento degli interessi applicati, che la somma versata a tale titolo dalla società contribuente il 21/12/2006, con riferimento alla cartella di pagamento notificata in data 15/04/2004, oggetto del precedente giudizio, andasse scomputata da quella indicata, sempre a titolo di interessi, nella cartella di pagamento impugnata, notificata in data 03/04/2017, emessa a seguito della sentenza di questa Corte n. 11423 del 2015, che aveva ritenuto illegittima la compensazione operata dalla società contribuente e, quindi, rigettato il ricorso da questa proposto avverso la prima cartella di pagamento.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi, sono fondati e vanno accolti.

6. Invero, dalle cartelle di pagamento prodotte in allegato al ricorso in esame e per la parte motiva pure riprodotta nel ricorso, si evince che la prima cartella era stata emessa per le somme dovute dalla società contribuente a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 1999 e la seconda a seguito della sopra indicata sentenza di questa Corte, che, come detto, aveva rigettato l’impugnazione della società avverso la prima cartella di pagamento.

6.1. Con la prima cartella di pagamento gli interessi (pari ad Euro 190.154,18) erano stati calcolati, in ossequio a quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 1999 fino al 23/12/2002, data di consegna del ruolo all’agente della riscossione, mentre con la seconda cartella (quella qui impugnata) gli interessi (pari ad Euro 262.578,46) erano stati calcolati dal 22/07/2010, data in cui era stato emesso il provvedimento di sgravio adottato dall’Agenzia delle entrate con riferimento alla prima cartella, a seguito della sentenza della CTR favorevole alla società contribuente, di poi riformata da questa Corte con la sopra indicata sentenza, fino alla data del 01/02/2017, di consegna del secondo ruolo all’agente della riscossione.

7. E’ ben evidente, pertanto, che gli importi per interessi risultanti dalle due cartelle di pagamento fossero entrambi dovuti dalla società contribuente in quanto relativi a due diversi periodi di riferimento ed ha quindi errato la CTR a ritenere, peraltro con motivazione che si pone al di sotto del minimo costituzionale, non avendo indicato le ragioni della statuizione adottata sul punto, che gli interessi pagati dalla contribuente in data 21/12/2006, con riferimento alla prima delle suddette cartelle di pagamento, andassero scomputati da quelli applicati con la seconda cartella, invece interamente dovuti.

8. In estrema sintesi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, potendo la causa essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.

9. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della società contribuente rimasta soccombente, mentre vanno integralmente compensate le spese dei gradi di merito in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della società contribuente che condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle entrate ricorrente, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi oltre spese prenotate a debito, compensando le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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