Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29934 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18508-2019 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DALMAZIA, 29, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE CAIAZZO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE di PALOMBARA SABINA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9057/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE M.F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un’unica complessa censura, contro il comune di Palombara Sabina, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che, respingendo l’appello proposto dalla contribuente, confermò la decisione di primo grado che aveva ritenuto la legittimità dell’avviso di accertamento relativo a TARES e Tia per gli anni compresi fra il 2010 ed il 2015. Secondo la CTR “resta indimostrato l’onere probatorio ed anzi le affermazioni della ricorrente in relazione alla disponibilità degli immobili, al loro uso ancorché limitato, da prova della imputabilità del tributo al contribuente.” Aggiungeva poi il giudice di appello che la mancanza di specifiche cause di esenzione rendeva gli immobili suscettibili del carico tributario reclamato.

La parte intimata non si è costituita. La ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697 c.c., in combinato disposto con gli artt. 115,116 e 132 c.p.c..

La CTR, con una motivazione incongrua, lacunosa, insufficiente contraddittoria e violativa dell’art. 2697 c.c. avrebbe omesso di valutare le prove offerte per dimostrare l’esenzione dai tributi reclamati dall’amministrazione comunale.

La censura è fondata.

La CTR, invero, con la motivazione sintetizzata nella parte espositiva non ha raggiunto il c.d. minimo costituzionale che consente di escludere la nullità della sentenza per motivazione apparente, alla stregua dei canoni fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.S.U. n. 8053/2014).Dalla motivazione riportata, infatti, non è dato in alcun modo evincersi le ragioni che hanno indotto il giudice di appello a ritenere che la contribuente non avesse fornito elementi idonei a sostenere l’insussistenza della pretesa tributaria avanzata dall’amministrazione comunale, limitandosi ad una formale astratta “resta indimostrato l’onere probatorio” che non consente in alcun modo di comprendere l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla conclusione rappresentata.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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