LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32559-2019 proposto da:
UNICREDIT LEASING SPA, in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SS. APOSTOLI, 66, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO LEO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 572/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 25/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RILEVATO
CHE:
1.Unicredit Leasing spa (già Locat spa) impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta sostitutiva, prevista dalla L. 13 dicembre 2010, art. 1, comma 16 in relazione al contratto di locazione finanziaria stipulato con IBIC Real Estate srl, avente ad oggetto l’immobile sito in Roma, Via degli Scipioni nr 29, acquistato dalla Unicredit, con atto notarile del 20/12/2007, registrato con imposte di registro e ipocatastali fisse in quanto l’immobile era sito in una zona di recupero del Patrimonio Edilizio ed Urbanistico esistente ai sensi della L. n. 457 del 1978, art. 25.
2.La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna accoglieva il ricorso.
3.Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello osservando: a) che sussistevano tutti i presupposti per l’applicazione al caso di specie dell’imposta sostitutiva introdotta dalla L. n. 220 del 2010; b) che la normativa sulla agevolazione fiscale, per gli immobili che rientrano nella zona di recupero, regola e disciplina la differente fattispecie dei contratti di compravendita; c) che non si era in presenza di obiettiva incertezza normativa che giustificava la disapplicazione delle sanzioni.
4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Unicredit sulla base di due motivi. L’Ufficio si è costituito depositando controricorso.
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO
CHE:
1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 16, e della L. n. 168 del 1982, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 si assume l’erroneità dell’operazione interpretativa seguita dalla CTR che ha portato alla disapplicazione della norma agevolativa del pagamento della imposte ipo-catastali in misura fissa, usufruita dalla contribuente, per effetto dell’entrata in vigore della nuova fattispecie impositiva.
1.2 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 e L. n. 212 del 2000, art. 10 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3 per non essere stata riconosciuta dalla sentenza la sussistenza dell’incertezza normativa ai fini della disapplicazione delle sanzioni.
2 Il primo motivo è infondato.
2.1 I fatti che fanno da sfondo al giudizio in esame sono pacifici: Unicredit Leasing spa, con atto notarile del 20/12/2007, acquistava un immobile e lo concedeva in locazione finanziaria ad altro soggetto con contratto registrato in data 21/12/2007; la Banca ha registrato il contratto di compravendita usufruendo della agevolazione fiscale prevista dalla L. n. 168 del 1982, art. 5.
2.2 Tale disposizione stabilisce che “Nell’ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati, di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, artt. 27 e ss. ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa. Nello stesso ambito le permute sono esenti dall’imposta sull’incremento del valore sugli immobili e sono soggette alle imposte di registro, catastale e ipotecaria in misura fissa”.
2.3 Successivamente è entrata in vigore la legge di stabilità L. n. 220 del 2010 che all’art. 12, comma 16, dispone: “In deroga alle disposizioni di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3 per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data del 10 gennaio 2011 le parti sono tenute a versare un’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondere in unica soluzione entro il 31 marzo 2011, le cui modalita di versamento sono determinate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 gennaio 2011. La misura del tributo è definita applicando all’importo, determinato secondo le modalitas previste dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 10-sexies convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, una riduzione di una percentuale pari al 4 per cento moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto”.
2.4 L’Ufficio, preso atto dell’omesso versamento dell’imposta, ha notificato a Unicredit l’avviso di liquidazione con il quale ha recuperato a tassazione l’imposta ed ha applicato la conseguente sanzione.
2.5 Secondo l’assunto del contribuente il regime fiscale agevolato fruito per il contratto di compravendita opererebbe anche con riferimento alla nuova imposta introdotta dalla legge di stabilità del 2010 per i contratti di locazione finanziaria immobiliari, stante la omogeneità dei due atti negoziali e non essendo stata la normativa di favore di cui alla L. n. 168 del 1982, art. 5 oggetto di espressa abrogazione.
2.6 L’assunto è destituito di fondamento in quanto le due disposizioni tributarie disciplinano in modo chiaro ed inequivoco i loro rispettivi ambiti di applicazione.
2.7 La norma relativa all’agevolazione si riferisce agli atti traslativi della proprietà quali sono i contratti di compravendita e di permuta.
2.8 L’imposta sostitutiva, introdotta dalla L. n. 220 del 2010, regolamenta il contratto di locazione finanziaria che, anche nella particolare forma del “leasing traslativo immobiliare”, è una figura contrattuale non assimilabile al negozio di compravendita sia sotto il profilo strutturale (la proprietà del bene non passa all’utilizzatore con pagamento dell’ultima rata ma è eventuale e necessita di una ulteriore manifestazione di volontà costituita dall’esercizio della facoltà di acquisto con il pagamento del prezzo del riscatto) che sotto quello funzionale (la causa del leasing è costituita da una operazione di finanziamento). La circostanza che la giurisprudenza per lungo tempo ha affermato che gli effetti della risoluzione per inadempimento del leasing traslativo sono regolati, per analogia, dall’art. 1526 c.c. costituisce una ulteriore conferma della non sovrapponibilità delle due figure negoziali.
2.9 Orbene, secondo il costante orientamento di questa Corte, le norme agevolatrici in materia fiscale sono di stretta interpretazione, in quanto deroganti al principio costituzionalmente rilevante per il quale ciascuno è tenuto a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva (cfr. tra le tante Cass. 14179/201932955/2018); non è quindi, consentita, l’interpretazione analogica di una norma tributaria esentativa.
2.10 Ne’ appaiono condivisibili le argomentazioni svolte dalla ricorrente nella memoria che fanno leva sulla asserita applicazione del principio del “fatto compiuto” secondo il quale, ” là dove manchi una specifica disciplina transitoria, soccorre il costante insegnamento di questa Corte alla cui stregua il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicché la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli “status” e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati” (cfr Cass. s.u. 2061/2021, e 25826/2019) 2.9 Dalla lettura del testo normativo si evince con chiarezza ed in modo inequivocabile che l’imposta sostitutiva, in espressa deroga al principio di irretroattività sancito dalla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1 si applica a tutti contratti di locazione aventi ad oggetto beni immobili in corso alla data del 1/1/2011, senza che vi siano limitazioni e/o esclusioni per gli immobili concessi in locazione finanziaria i cui originari contratti di compravendita siano stato oggetto di agevolazioni fiscali o per quelli oggetto di leasing traslativo.
3 Il secondo motivo e’, parimenti, fondato.
3.1 La costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito l’ambito di applicazione della normativa sulla disapplicazione delle sanzioni prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 e L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3) precisando che “per “incertezza normativa oggettiva tributaria” deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie; l’incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto come emerge dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, che distingue in modo netto le due figure dell’incertezza normativa oggettiva e dell’ignoranza (pur ricollegandovi i medesimi effetti) e perciò l’accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può essere operato dalla amministrazione; l’incertezza normativa oggettiva non ha il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria. L’essenza del fenomeno dell’incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente: 1) nella difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge; 2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell’adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale; 8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) nel contrasto tra opinioni dottrinali; 10) nell’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente. Tali fatti indice devono essere accertati, esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili. Costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione” (cfr. Cass. n. 13076/2015; 4394/2014; 3113/2014; n. 24670/2007).
3.2 Nella fattispecie la normativa in esame fornisce elementi adeguati e sufficientemente chiari in relazione ai presupposti di applicazione dell’imposta sostitutiva per il che è da escludere l’errore dovuto ad interpretazione errata della normativa o la diversa interpretazione dei fatti di causa, sola condizione che legittimerebbe lo sgravio delle sanzioni.
4 Il ricorso va, quindi, rigettato.
5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 5.600,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021