LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33014-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
F.A., D.G., elettivamente domiciliati in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II, 287, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IORIO, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCESCO FALCONE, GIUSEPPE FALCONE;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 1666/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 28/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RILEVATO
CHE:
1. D.G. e F.A. impugnavano l’avviso di liquidazione, notificato in data 31/5/2012 con il quale l’Ufficio, revocando l’agevolazione fiscale dell’applicazione al contratto di mutuo per l’acquisto di prima casa dell’aliquota del 0,25% anziché di quella del 2%, recuperava la maggiore imposta ed irrogava le sanzioni.
2.La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza rigettava il ricorso.
3.Sull’impugnazione della contribuente la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, pur rigettando il motivo di appello relativo alla nullità dell’atto perché asseritamente sottoscritto da funzionario non munito di valida delega, accoglieva il motivo che faceva leva sulla decadenza dell’Ufficio dall’azione accertatrice in quanto, essendo il mutuo non collegato con il contratto di compravendita immobiliare di prima casa, il termine di decadenza andava conteggiato a partire della registrazione del contratto e non dall’atto con il quale gli acquirenti avevano rivenduto l’immobile, acquistato in modo fiscalmente agevolato, che segnava il momento in cui gli stessi erano decaduti dal beneficio.
4. Avverso la sentenza ha proposto per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. I contribuenti si sono costituiti depositando controricorso e proponendo ricorso incidentale condizionato.
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. I contribuenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
CHE:
1.Con il motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 15 e ss. e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR abbia errato nel sancire la decadenza dell’Ufficio dal potere di recuperare l’imposta, in quanto il termine triennale decorreva, non dalla data di registrazione del contratto di mutuo, collegato all’acquisto dell’immobile con il beneficio della prima casa, ma dalla registrazione dell’atto di compravendita con il quale i contribuenti avevano alienato prima del decorso del quinquennio l’immobile acquistato in regime agevolato.
1.1 Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per Cassazione proposta dai resistenti sul presupposto della tardività della notifica.
1.2 L’impugnata sentenza è stata depositata il 28/6/2018 e, pertanto, in mancanza di notifica della sentenza, il termine semestrale di decadenza dell’impugnazione veniva a scadere il 28/1/2019, prorogato, per effetto del D.L. n. 219 del 2018, art. 6, comma 11 applicabile, contrariamente a quanto affermato dal contribuente, anche alle imposte sostitutive come quella in esame, sino al 28/10/2019; la notifica del ricorso, avvenuta il 25/10/2019, è tempestiva.
2 Venendo all’esame del ricorso, in difformità della proposta formulata dal relatore, il motivo del ricorso principale di impugnazione è fondato.
2.1 L’imposta sostitutiva introdotta con il D.P.R. n. 601 del 1973 per mutui stipulati in Italia che hanno durata superiore a 18 mesi prevede una aliquota del 2% sull’importo finanziato che si riduce alli 0,25% se il mutuo è concesso per l’acquisto di un immobile destinato ad uso abitativo. L’imposta dovuta dal contribuente è trattenuta dalla Banca erogante che opera, quindi come sostituto di imposta.
2.2 L’art. 20, comma 4, D.P.R. citato stabilisce che “l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull’atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefici di cui all’art. 1, quinto periodo, della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, in caso di decadenza dai benefici stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell’evento che comporta la revoca dei benefici medesimi, a recuperare nei confronti, del mutuatario la differenza tra l’imposta sostitutiva di cui all’art. 18, comma 3 e quella di cui al comma 1 dello stesso articolo, nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima”.
2.3 Ciò premesso, sono pacifiche le seguenti circostanze di fatto: a) D.G. e F.A. con atto notarile del 14/11/2006 hanno acquistato un immobile fruendo delle agevolazioni fiscali “prima casa” e l’integrale pagamento del corrispettivo della vendita è avvenuto mediante assegni; b) in data 18/12/2006 gli stessi acquirenti hanno concluso un contratto di mutuo godendo dell’aliquota agevolata dello 0,25% per l’acquisto prima casa offrendo in garanzia l’immobile precedentemente acquistato; c) a seguito della alienazione da parte dei coniugi D.- F. dell’unità immobiliare, con contratto del 14/7/2008, l’Agenzia delle Entrate, con avviso di liquidazione notificato il 18/4/2011, ha revocato le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa relative all’originario contratto di compravendita essendo stato il bene rivenduto prima dei cinque anni dalla datata di acquisto e non essendo stato effettuato, entro l’anno, un ulteriore acquisto e, successivamente, per le stesse ragioni ha anche provveduto al recupero la differenza di imposta tra lo 0,25% e il 2%.con riferimento al contratto di mutuo.
2.4 La CTR, accogliendolo lo specifico motivo di appello dei contribuenti, ha affermato la decadenza dell’Ufficio dal potere accertativo ritenendo che il termine triennale, previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2 decorresse dalla data di registrazione del contratto di mutuo. Ciò sulla base dell’assenza di prova del collegamento funzionale tra l’atto di compravendita ed il mutuo per essere stato il prezzo dell’acquisto della prima casa interamente corrisposto al momento del contratto di compravendita stipulato prima della conclusione del contratto di mutuo.
2.5, Si tratta di accertamenti in punto di fatto non sindacabili in questa sede, se non nei ristretti limiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e, del resto, il vizio di error in iudicando non è stato dedotto dall’Agenzia dell’Entrate come violazione delle norme sull’interpretazione del contratto.
2.6 Ad ogni buon conto, dalla lettura del contratto di mutuo, prodotta dai resistenti, si legge soltanto che i coniugi si sono obbligati a “reintegrare la Banca dell’onere sostenuto per il pagamento dell’imposta di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni, pari allo 0,25%…dell’importo mutuato pari ad Euro 1.650,00” ma, come accertato dalla sentenza, non c’e’ traccia alcuna della destinazione delle somme erogate al finanziamento dell’operazione immobiliare di prima casa conclusa il mese precedente.
2.6 Il mutuo, quindi, non fruiva del regime fiscale di favore previsto dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 18 non sussistendo lo specifico collegamento negoziale tra la provvista e il precedente atto di compravendita, e, pertanto, scontava l’imposta del 2%.
L’Ufficio avrebbe, quindi, dovuto richiedere la differenza tra quanto versato e quanto dovuto, indipendentemente dalla successiva alienazione dell’immobile da parte dei ricorrenti.
2.7 Correttamente, quindi, la CTR ha dichiarato l’Agenzia delle Entrate decaduta dal potere accertativo esercitato ben oltre il termine triennale, decorrente dalla registrazione del contratto di mutuo, previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76.
3. In conclusione il ricorso va rigettato.
4 Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
6 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Cass. Sez. 6-Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento della somma di Euro 2.900,00, per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021