Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29939 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35815-2019 proposto da:

R.V., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DAVIDE DONDONI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1769/14/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

CONSIDERATO IN FATTO

1. R.V. proponeva distinti ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia avverso gli avvisi di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate, all’esito di verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza, ricostruiva induttivamente i redditi, per gli anni 2011, 2012 e 2013, da lavoro autonomo dell’attività di commercialista non avendo la professionista effettuato alcuna dichiarazione.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava i ricorsi.

3. Le sentenze venivano impugnate dalla contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Regione Lombardia, riuniti gli appelli, li rigettava ritenendo che la contribuente nulla aveva aggiunto alle argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado sulle quali la CTP aveva dato rituale e precisa risposta.

4. Avverso la sentenza della CTR R.V. ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con l’unico motivo la contribuente deduce omesso esame circa un punto decisivo della controversa per non avere la CTR tenuto conto dei documenti prodotti e trascritti nel ricorso che indicavano le spese da dedurre al reddito accertato.

2 Il motivo va dichiarato inammissibile 2.1 Ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, applicabile a norma del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2 al caso concreto, in quanto il giudizio di appello è stato introdotto dopo l’11.09.2012, ” Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alla questione di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per Cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4). La disposizione di cui al comma 4 si applica, fuori dai casi di cui all’art. 348 bis, comma 2, lett. a) anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado.” Non vi è prova che la “doppia conforme” si fondi su differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado anzi dalla lettura dell’impugnata sentenza emerge che la CTR abbia condiviso la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure.

4 Ne consegue il rigetto del ricorso.

5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

– Dichiara inammissibile il ricorso.

– Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.300,00, per compensi, oltre spese prenotate a debito.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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