LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31889-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.G.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2765/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata l’08/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RILEVATO
che:
1 M.G., nella qualità di socia accomandante della società 2Emme Pelletteria di M.M. & C. sas, impugnava l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società con il quale veniva rilevato un maggior reddito di partecipazione pari ad Euro 13.641,00 relativo all’anno di imposta 2009.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento accoglieva il ricorso.
3. Sull’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello rilevando che l’avviso di accertamento era affetto da nullità in quanto l’atto era stato sottoscritto da funzionario non munito di valida delega 4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo un unico motivo. Il contribuente non si è costituito, restando intimato.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con il motivo di impugnazione denuncia la ricorrente violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, della L. n. 241 del 1990, artt. 21 septies, 21 octies e 21 novies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, l’Agenzia delle Entrate ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l’esistenza di una regolare delega al funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento oggetto di ricorso.
1.1. In via pregiudiziale rispetto ad ogni altra doglianza e questione, va esaminata la questione, rilevabile anche d’ufficio in ogni grado e stato del giudizio, della nullità dell’intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., art. 111 Cost., comma 2, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, non essendo stati evocati in giudizio né in primo né in secondo grado i soci della contribuente che, al momento della notifica dell’avviso di accertamento impugnato, era una società in accomandita semplice.
2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il principio di unitarietà dell’accertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa (imitatamente ad alcuni soltanto di essi; ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra soci e società (ex plurimis, Cass. S.U. n. 10145/12; Cass. sez. 5, nn. 5844/16, 5708/16, 1700/16, 26102/15, 21340/15, 16926/15, 2094/15, 20075/14, 13767/12, 6935/11, 12236/10; Cass. Sez. 6-5 nn. 4570/16, 3690/16, 2867/16).
2.2 Il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, ovvero, se possibile, la riunione dei processi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi del successivo art. 29; in ogni caso, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del procedimento (Cass. S.U. nn. 1052/2007 e 14815/08; conf., ex multis, Cass., sez. 5, nn. 26071/15,7212/15, 1047/13, 13073/12, 23096/12)”
2.3 Nel caso in esame non può dubitarsi che l’accertamento unitario emesso nei confronti della società di persone 2Emme Pelletteria di M.M. & C. sas, impugnato dal solo socio accomandante, incida anche sulla società e sul socio accomandatario.
3 Conseguentemente, senza necessità di esaminare il motivo di ricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata, il giudizio va dichiarato integralmente nullo, con rinvio alla CTP, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio e per ulteriore trattazione.
PQM
La Corte;
dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria provinciale di Agrigento, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021