Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29968 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20965-2020 proposto da:

K.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO n. 9, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO SPIGHETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato SILVANA GUGLIELMO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 49/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 1.12.2019 il Tribunale di Catanzaro accoglieva in parte il ricorso proposto da K.S. avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale per la protezione internazionale competente aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria, concedendogli quest’ultima forma di tutela.

Interponeva appello avverso la predetta decisione il K. e la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, n. 49/2020, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione K.S., affidandosi a sette motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, degli artt. 12, 14, 31 e 46 della Direttiva 2013/32 U.E. e 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, perché il giudice di merito non avrebbe fissato udienza per la comparizione personale del richiedente, né provveduto alla sua audizione.

La censura è infondata.

Il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, infatti, si applica ai procedimenti introdotti successivamente all’entrata in vigore della L. n. 46 del 2017, che vengono trattati dal Tribunale e decisi con ordinanza non appellabile. Il presente giudizio, invece, è soggetto ratione temporis alla legge processuale anteriore, ed infatti è stato deciso in prime cure con ordinanza, assoggettata poi ad appello dinanzi la Corte distrettuale catanzarese. Non sussiste, quindi, alcuno spazio per poter applicare alla presente fattispecie il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 11.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, perché la Corte di Appello avrebbe ingiustamente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria, non ravvisando in particolare gli estremi del danno grave di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b).

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 15 della Direttiva 2004/83 C.E., perché la Corte distrettuale avrebbe ingiustamente denegato anche il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c).

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto non credibile il racconto personale del richiedente.

Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 46 del 2017, art. 6 perché la Corte di seconde cure avrebbe utilizzato C.O.I. non aggiornate per condurre la valutazione del contesto esistente nel Paese di origine del richiedente la protezione.

Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, perché la Corte di merito avrebbe comunque utilizzato C.O.I. non accreditate e non idonee.

Con il settimo motivo, infine, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, art. 2 Cost., artt. 3 ed 8 della Convenzione E.D.U., perché la Corte calabrese avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria.

Per ragioni logiche, meritano di essere esaminati congiuntamente il terzo, quarto, quinto e sesto motivo, che sono fondati.

Il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dal *****, proprio Paese di origine, in conseguenza di un conflitto interreligioso. La Corte di Appello ha ritenuto tale racconto non veritiero, anche sotto il profilo della provenienza del K. dalla regione di *****, ma non ha dato conto dei motivi sulla cui base ha fondato tale complessiva valutazione. L’affermazione secondo cui le dichiarazioni del richiedente “… non sono sufficientemente circostanziate, quanto, in particolare, alle persone coinvolte e alle vicende narrate” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) non è invero idonea ad esplicitare le ragioni per le quali il giudice di merito è pervenuto al conclusivo scrutinio di non attendibilità del racconto e si risolve in una mera clausola di stile. Ne’ è sufficiente, a tal fine, la successiva affermazione (sempre contenuta a pag. 5 della sentenza) secondo cui il richiedente non ha saputo riferire nulla in relazione alla sua regione di provenienza, giacché questa affermazione, essa pure particolarmente generica, potrebbe, al massimo, giustificare una conclusione di non credibilità riferita allo specifico riferimento della provenienza geografica, la quale, tuttavia, non esaurisce i profili di credibilità del racconto che il giudice di merito ha il potere-dovere di scrutinare.

Inoltre, la Corte di Appello ha esaminato la situazione esistente in *****, Paese di origine del K., richiamando nella decisione impugnata, depositata il 15.1.2020, fonti informative particolarmente risalenti (2015 e 2016), non idonee ad assolvere al dovere imposto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, che impone al giudice di esaminare la domanda di protezione internazionale “… alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che dette informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell’art. 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative”.

Le Country of Origin Information (cosiddette “C.O.I.”) assumono quindi un ruolo centrale nell’istruzione e nella decisione delle domande di protezione internazionale, poiché la relativa decisione deve essere assunta, per precisa disposizione normativa, sulla base delle notizie sul Paese di origine, o di transito, del richiedente che siano tratte da fonti informative specifiche ed aggiornate. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha violato tale disposizione, poiché non ha fatto ricorso a C.O.I. sufficientemente aggiornate ed ha quindi condotto un apprezzamento del contesto interno del ***** non in linea con quanto previsto nel richiamato D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3. Merita, al riguardo, di essere ribadito il seguente principio, in linea con quanto ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte: “Il riferimento operato dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174; Cass. Sez.2, Ordinanza n. 9230 del 20/05/2020, Rv. 657701; Cass. Sez.1, Ordinanza n. 13255 del 30/06/2020, Rv. 658130). A tal fine, il giudice di merito è tenuto ad indicare l’autorità o ente dalla quale la fonte consultata proviene e la data o l’anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3”.

L’accoglimento, nei termini di cui sopra, del terzo, quarto, quinto e sesto motivo, implica l’assorbimento del secondo e settimo motivo. Il giudice del rinvio dovrà procedere ad una complessiva rivalutazione della storia riferita dal richiedente la protezione, tanto sotto l’aspetto della sua credibilità, che con riferimento alla sua idoneità ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, nonché esaminare la situazione esistente in ***** alla luce delle informazioni ricavabili da C.O.I. accreditate, specifiche ed aggiornate, in aderenza al disposto di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, ai fini dell’eventuale riconoscimento della forma di protezione delineata dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c).

In definitiva, va dichiarato inammissibile il primo motivo, mentre vanno accolti il terzo, quarto, quinto e sesto e dichiarati assorbiti il secondo e settimo. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata della causa alla Corte di Appello di Catanzaro, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il primo motivo. Accoglie il terzo, quarto, quinto e sesto motivo e dichiara assorbiti il secondo e il settimo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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