LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angel – Maria –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorsi iscritto al n. 10265 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;
– ricorrente –
contro
A.V.C.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, depositata in data 21 ottobre 2014, n. 532/02/14;
udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 6 luglio 2021 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.
RILEVATO
che:
– emerge dalla sentenza impugnata che il contribuente ha realizzato un’operazione di sale and sale back consistita nella vendita di un attrezzo agricolo e nel successivo riacquisto di esso con pagamento dilazionato, al fine di ottenere la liquidità necessaria al funzionamento della propria attività;
– l’operazione era avvenuta per il tramite dalla Generaltractor, che aveva acquistato il bene, e che, dopo averlo periziato, lo aveva ceduto alla Genercredit, assistita dalla Genercom, dalla quale il contribuente lo aveva riacquisito;
– ne è scaturito, per l’anno d’imposta 2005, un avviso di accertamento col quale l’Agenzia delle entrate ha sostenuto che l’operazione fosse stata realizzata al solo fine di generare artificiosamente i requisiti necessari per fruire del finanziamento previsto dalla legge Sabatini, in quanto volta a far apparire come nuovi beni strumentali in realtà usati e di valore perdipiù notevolmente inferiore a quello artificiosamente fatturato dalle parti; sicché ha recuperato l’iva che era stata detratta dal contribuente perché ha ritenuto che l’acquisto al quale la detrazione si riferiva fosse in realtà inesistente;
– il contribuente ha impugnato l’avviso, senza successo in primo grado, mentre la Commissione tributaria regionale della Basilicata ne ha accolto l’appello. A sostegno della decisione il giudice d’appello ha qualificato l’operazione in questione come sale and sale back, specificando che il cessionario è anche cedente del medesimo bene, e che l’operazione, in sé lecita, svolge la funzione di procurare al primo venditore l’immediata disponibilità di danaro dovuta all’incasso del prezzo della prima vendita senza peraltro perdere la proprietà del bene;
– la Commissione tributaria regionale ha poi escluso la natura fraudolenta del contratto, il quale, invece, ha sottolineato, risponde alla causa concreta di assicurare immediata liquidità, con la possibilità di restituire il finanziamento ottenuto con una lunga dilazione, e di ottenere il vantaggio economico consistente in interessi passivi scontati rispetto a quelli al tasso ordinario; laddove la valutazione del bene come nuovo mira soltanto ad ottenere un maggiore finanziamento, senza alterare i termini economici del rapporto contrattuale tra le parti;
– contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui non v’e’ replica.
CONSIDERATO
che:
1.- col primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., nonché del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e art. 21, comma 7, là dove il giudice d’appello ha riconosciuto la detraibilità dell’iva in relazione all’operazione descritta in narrativa: e ciò perché mancherebbe un atto traslativo, poiché l’esborso della controparte si riduce ad un finanziamento del soggetto che appare come venditore;
2.- emerge in effetti dalla sentenza impugnata che lo scopo dell’operazione, la sua causa concreta, si è risolto in un finanziamento, come indicato in narrativa;
3.- indipendentemente, allora, dalla configurazione del contratto come sale and lease back, o come sale and sale back, non è comunque ravvisabile alcuna operazione imponibile da cui scaturisca il diritto di detrazione;
3.1.- anzitutto non è configurabile cessione di beni imponibile: ai fini dell’iva, difatti, per cessione di beni si deve intendere non già il trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale vigente, bensì qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale compiuta da una parte che autorizza l’altra parte a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario;
3.2.- sicché, ha chiarito la giurisprudenza unionale (Corte giust. 27 marzo 2019, causa C-201/18, Mydibel SA c. Gov. Belgio), un’operazione di carattere eminentemente finanziario come il sale and lease back, volta al fine di aumentare la liquidità del venditore, che mantiene il possesso dei beni venduti, e in maniera duratura, per esigenze concernenti lo svolgimento della sua attività economica, non risponde a tale nozione (per questa definizione, vedi Cass. 24 giugno 2021, n. 18439; sia pure in diversa prospettiva, faceva comunque leva, sempre a proposito del sale and lease back, sulla necessità di un’operazione di scambio reale Cass. 15 ottobre 2001, n. 12549; da ultimo, in applicazione dell’indicata giurisprudenza unionale, Cass. 27 aprile 2021, n. 11023 ha escluso che un’operazione di sale and lease-back configuri una cessione di bene imponibile ai fini dell’iva);
3.3.- alle medesime conclusioni si giunge anche con riguardo alla figura del sale and sale back, la quale, come lo stesso giudice d’appello ha riconosciuto, pur sempre risponde a causa di finanziamento;
4.- né a diverse conclusioni si potrebbe pervenire qualificando l’operazione come prestazione di servizi; e ciò perché la causa concreta di finanziamento accertata dal giudice di merito comporterebbe sì la soggezione a iva, ma in regime di esenzione, a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 1, (vedi, in argomento, Cass. 27 novembre 2015, n. 24268; 12 gennaio 2021, n. 242, nonché, quanto alla giurisprudenza unionale, Corte giust. 15 maggio 2019, causa C-235/18, punto 49), che osta all’insorgenza del diritto di detrazione;
5.- nel caso in esame, dunque, non essendo ravvisabile una cessione imponibile ai fini dell’iva, va escluso l’esercizio del diritto di detrazione; e ciò sebbene in relazione ad altro giudizio risulti accertato, in esito a Cass. 20 ottobre 2020, n. 22706, che Genercredit e Genertractor abbiano realizzato operazioni inesistenti, sempre in relazione a vendite a catena di macchine agricole usate;
6.- il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti, il ricorso originario va rigettato (conf., in relazione a fattispecie in tutto analoga, Cass. 24 giugno 2021, n. 17710);
5.1.- la circostanza, tuttavia, che la giurisprudenza unionale si sia formata successivamente alla notificazione del ricorso comporta la compensazione di tutte le voci di spesa dell’intero processo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originariamente proposto per il profilo corrispondente.
Compensa tutte le voci di spesa dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021